Sentenza 24 ottobre 2012
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, poiché le disposizioni sulla confisca mirano a colpire i proventi di attività criminose e non a sanzionare la condotta di infedele dichiarazione dei redditi, il proposto può allegare, al fine di giustificare la sproporzione tra i beni posseduti ed il reddito da lui dichiarato ovvero l'attività economica dallo stesso svolta, guadagni derivanti da attività legittime ma non dichiarati a fini fiscali. (In applicazione del principio la Corte ha annullato il decreto impugnato ed ha rinviato al giudice di merito per nuovo esame delle risultanze processuali in ordine alla presunzione di illegittima provenienza delle risorse patrimoniali accumulate).
Commentario • 1
- 1. La sentenza delle Sezioni Unite sulla rilevanza dei redditi nonTommaso Trinchera · https://dirittopenaleuomo.org/
1. Con la sentenza che qui pubblichiamo, le Sezioni Unite - confermando l'orientamento sino ad oggi seguito dalla giurisprudenza prevalente - hanno escluso che, ai fine dell'applicabilità della confisca di prevenzione, il destinatario della misura possa giustificare la disponibilità di beni in valore sproporzionato al proprio reddito allegando proventi non dichiarati al fisco. 2. In estrema sintesi, la Suprema Corte è chiamata qui a pronunciarsi sul ricorso presentato avverso il decreto della Corte d'appello che aveva confermato il provvedimento di confisca disposto dal Tribunale ai sensi dell'art. 2 ter della legge n. 575/1965. Il provvedimento di confisca aveva come oggetto numerosi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/2012, n. 44512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44512 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 24/10/2012
Dott. GRAMENDOLA Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1462
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 4652/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OB NA N. IL 30/10/1973;
avverso il decreto n. 174/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 24/03/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA;
lette le conclusioni del PG Dott. GAETA Pietro per la inammissibilità del ricorso.
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Con decreto in data 24/3-23/9/2011 la Corte di Appello di Napoli in parziale riforma del decreto in data 17/9/09-5/8/10, con il quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva disposto a carico di GI NA la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni uno mesi sei, perché qualificata persona dedita all'attività di narcotraffico, svolta con la tolleranza e il beneplacito del clan dei Casalesi, nonché ordinato la confisca di sei terreni in Castel Volturno e di tre autovetture, riduceva ad anni uno, mesi due la durata della misura e confermava nel resto. Contro tale decisione ricorre a mezzo del suo difensore la GI e a sostegno della richiesta di annullamento deduce con un unico motivo il vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza dei presupposti oggettivi della misura personale e patrimoniale, e precisamente alla ritenuta sproporzione reddituale della ricorrente in relazione al patrimonio, frutto dell'attività di rimessaggio e vendita di natanti nuovi e usati, posta in essere prima della contestata attività di spaccio, risalente all'anno 1997 insieme con il marito, e ripresa con maggiore impegno successivamente a tale epoca.
Il ricorso è fondato, quanto alla misura personale, in riferimento al requisito della attualità della pericolosità, e quanto alla misura patrimoniale al requisito della sproporzione delle risorse accumulate rispetto al reddito.
Quanto al primo profilo ricorda il collegio che questa Corte ha più volte chiarito che presupposto per l'applicazione delle misure di prevenzione è l'accertamento dell'attualità della pericolosità sociale della persona, che non va confusa con la proclività a commettere azioni delittuose e deve sussistere al momento della formulazione del giudizio (Cass. Sez. 1 5/11-18/11/03 n. 44151 Rv. 226608; Sez. 5 22/9-12/10/06 n. 34150 Rv. 235203; Sez. 1 7/5-23/5/08 n. 20948 Rv. 240422; 17/1-16/2/2011 n. 5838 Rv. 249392). Ne deriva che, quanto più gli elementi rivelatori della pericolosità sono lontani nel tempo rispetto al momento della decisione, tanto più è necessaria e doverosa una puntuale motivazione su tale indispensabile presupposto.
Nel caso che ci occupa, non pare che la Corte di merito si sia correttamente adeguata a tale principio. A fronte di una condanna per attività di spaccio di stupefacenti D.P.R. n. 309 del 1990, ex art.73, comma 5 alla pena di anni due di reclusione, riportata nel lontano 1997 dalla ricorrente, peraltro assolta dal più grave reato ex art. 416 bis c.p., non è condivisibile il percorso motivazionale dalla corte territoriale, volto a desumere la pericolosità sociale della GI dalla sola accertata dedizione alla attività criminosa predetta con la tolleranza e il beneplacito del "clan dei casalesi", come corrispettivo di un determinato atteggiamento da tenere in sede processuale da parte del suo convivente, figlio di soggetto, vittima di un omicidio di stampo camorristico. Tale apparato argomentativo non soddisfa le regole della logica e del diritto, e più segnatamente non giustifica affatto la persistenza di tale pericolosità. Non ha tenuto conto il giudice del gravame che anche la presunzione di perdurante pericolosità ammissibile per gli appartenenti alle associazioni criminali di tipo mafioso o dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti non è assoluta, ed è destinata ad attenuarsi, facendo risorgere la necessità di una puntuale motivazione sull'attualità della pericolosità, quanto più gli elementi rivelatori dell'inserimento nei sodalizi siano lontani nel tempo rispetto al momento del giudizio.
Quanto al secondo profilo, ha valorizzato la Corte di merito, ai fini della presunzione di sproporzione delle risorse accumulate rispetto al reddito, la circostanza che gli acquisti dei terreni assoggettati a confisca siano avvenuti in parte con i proventi dell'attività criminosa e in parte con proventi sicuramente sottratti ad imposizione fiscale. Ma anche sul punto il recente arresto giurisprudenziale ha chiarito che al fine di valutare la legittima provenienza dei beni, di cui è consentito il sequestro preventivo e la confisca ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies è irrilevante la circostanza che le fonti lecite di produzione del patrimonio siano identificabili, in termini non sproporzionati ad esse, nel reddito dichiarato ai fini fiscali, ovvero nel valore delle attività economiche svolte, produttive di reddito imponibile pur nell'assenza o incompletezza di una dichiarazione dei redditi (Cass. Sez. 6 15/11/2011-1/6/2012 n. 21265 Rv. 252855; 31/5-26/7/2011 n. 29926 Rv. 250505). La ratio dell'istituto mira a colpire i proventi di attività criminose, non a sanzionare la condotta di infedele dichiarazione dei redditi, che si colloca in un momento successivo rispetto a quello della produzione del reddito, e per la quale soccorrono specifiche previsioni in materia tributaria. Diversamente opinando si finirebbe per penalizzare il soggetto sul piano patrimoniale non per la provenienza illecita delle risorse accumulate, ma per l'evasione fiscale posta in essere. Si impone quindi l'annullamento dell'impugnata decisione e il rinvio alla medesima Corte di Appello di Napoli, affinché, alla stregua degli enunciati principi di diritto, proceda, nell'ovvia autonomia della valutazione di fatto, ad un nuovo esame delle risultanze processuali al fine dì verificare da un lato il requisito dell'attualità della pericolosità sociale della GI, e dall'altro quello della presunzione di illegittima provenienza delle risorse patrimoniali accumulate.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia alla Corte di appello di Napoli per nuova deliberazione.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2012