Sentenza 28 gennaio 2002
Massime • 1
Con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. ( da intendersi nel suo complesso, ivi compresi pertanto anche i Comuni ), il divieto di cessione senza l'"adesione" della P.A. si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione ( o fornitura ), solo rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore ( art. 1260 cod. civ. ), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne deriva che la cessione di un credito insorgente da un ordinario contratto di compravendita soggiace in tutto e per tutto ( salvo che per la forma prevista dall'art. 69, terzo comma, R.D. n. 2440 del 1923) all'ordinaria disciplina codicistica ( Nel caso, la S.C. ha affermato che un'accettazione recante sottoscrizione del Sindaco - o anche di un assessore -, data, timbri del Comune e numero di protocollo deve ritenersi quantomeno equivalente alla notifica diretta al Comune, in persona del Sindaco, ricevuta da un qualsiasi impiegato, con conseguente opponibilità al Comune della cessione in questione ).
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La disciplina speciale della cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione e le sue deroghe alla normativa del codice civile, con particolare riferimento alla sua applicazione nei confronti delle aziende sanitarie e degli organismi di diritto pubblico. Di Luigi Spetrillo[1] Abstract: L'articolo analizza la normativa speciale in materia di cessione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione, soffermandosi in particolare sui crediti derivanti da convenzione per l'erogazione di prestazioni sanitarie stipulate dalle aziende sanitarie ed enti privati nonché sui crediti derivanti da contratto pubblico quando la stazione appaltante sia qualificata come un organismo di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/01/2002, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio DUVA - Presidente -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Renato PERCONTE LICATESE - rel. Consigliere -
Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere -
Dott. Ennio MALZONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SAVAGEST SPA GIÀ SAVAFACTORING SPA, in persona dell'Amministratore delegato ing. Carlo Nicola Gamondi, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 267, presso lo studio dell'avvocato PUGLIESE SALVATORE, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI CAMPAGNANO ROMANO;
- intimato -
e sul 2° ricorso n° 12032/99 proposto da:
COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA, in del Sindaco p.t. sig. Giuseppe Magistri, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL CORSO 42, difeso dall'avvocato BALDASSARINI DESIDERIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SAVAGEST SPA, (già SAVAFACTORING S.p.A.) in persona dell'Amministratore Delegato ing. Carlo Nicola Gamondi, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 267, presso lo studio dell'avvocato PUGLIESE SALVATORE, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 1084/98 della Corte d'Appello di ROMA, Sez. III CIVILE emessa il 15/12/1997, depositata il 02/04/98;
RG.2953/1994, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/06/01 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato SALVATORE PUGLIESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 20 settembre 1991 il Comune di Campagnano di Roma proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso il 10 luglio 1991 dal presidente del Tribunale di Roma ad istanza della s.p.a. AV, per un importo di lire 159.300.000, oltre agli interessi legali dal 7 novembre 1987.
La società AV aveva agito in via monitoria, esponendo di aver effettuato, in favore della s.r.l. OR, un'operazione di sconto. Aveva in particolare dedotto che nell'ambito di detta operazione, con atto del 21 aprile 1988, la s.r.l. OR le aveva ceduto il credito, di cui alla fattura n. 3 del 1988, di lire 159.300.000, dalla stessa vantato nei confronti del Comune di Campagnano per la fornitura di un automezzo, e che il Comune aveva accettato la cessione.
A sostegno dell'opposizione il Comune premetteva che il 7 novembre 1987 la Giunta municipale aveva autorizzato la stipula del contratto, successivamente concluso con la s.r.l. OR, per l'acquisto di un automezzo per la raccolta dei rifiuti. Deduceva inoltre di non aver aderito alla cessione del credito della s.r.l. OR in favore della AV e di non avere nemmeno ricevuto una regolare notifica, sicché l'accordo non aveva spiegato alcun effetto nei suoi confronti.
Aggiungeva che il 7 luglio 1988 la società OR aveva riscosso il corrispettivo dovutole per la fornitura, di cui al mandato di pagamento n. 638/1988.
Chiedeva quindi la revoca del decreto e, in subordine, che, nell'ipotesi di rigetto dell'opposizione, la società OR fosse condannata a restituirgli l'importo di lire 159.300.000, oltre agli interessi e alla rivalutazione.
La società AV contestava la fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto, facendo rilevare che il debitore ceduto aveva ricevuto e accettato l'atto di cessione del credito il 23 aprile 1988, come risultava dalla copia dell'operazione di sconto sottoscritta per presa visione e accettazione anche dal sindaco. In corso di causa la Savanfibus proponeva domanda di condanna contro la OR.
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 6 aprile 1994, accoglieva l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo.
Dichiarava inammissibile la domanda proposta dalla Savanfibus contro la OR, contro la quale, già in liquidazione e poi fallita, il giudizio non veniva coltivato.
Con sentenza del 2 aprile 1998, la Corte d'Appello di Roma ha respinto il gravame della soccombente.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre la s.p.a. VA (già AF s.p.a., già AV s.p.a.), formulando due censure.
L'intimato Comune resiste con controricorso e contestuale ricorso incidentale subordinato, sostenuto da un unico motivo. Per resistere al ricorso incidentale la ricorrente principale ha depositato un controricorso.
La stessa ha depositato infine anche una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminare la riunione dei ricorsi, ai sensi dell'art. 335 C.p.c.. Col primo motivo la ricorrente principale denuncia la violazione degli artt. 1260 e 1264 C.c. e 25 e 26 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839, nonché omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione.
Osserva che il ragionamento della Corte, secondo cui la cessione del credito non sarebbe opponibile al debitore ceduto, il quale pertanto bene avrebbe pagato al cedente piuttosto che al cessionario, è errato.
Infatti il caso in esame è regolato unicamente dalla normativa privatistica dettata dagli artt. 1260 e 1264 C.c. e non già dagli artt. 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, in quanto tali norme non si applicano ai Comuni e si applicano soltanto ai rapporti in corso, non ai rapporti, come il presente, conclusi. Inoltre è orientamento concorde della giurisprudenza che, secondo un principio generale valido anche per la pubblica amministrazione debitrice, la notifica della cessione al debitore ceduto prescritta dall'art. 1264 C.c. è in realtà un atto a forma libera, onde è sufficiente una qualsiasi notizia, anche verbale, della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio. La data certa dell'avvenuta conoscenza dell'atto è richiesta solo per l'efficacia nei confronti dei terzi, non del debitore ceduto.
Risulta dagli atti, e la Corte ne ha dato conto, che copia dell'operazione di sconto è stata consegnata al Comune il 23 aprile 1988 ed è stata protocollata col n. 2552. Il Comune, dal canto suo, non ha mai contestato quella data di consegna del documento, anteriore al pagamento eseguito a favore del cedente, che perciò non può avere efficacia liberatoria nei confronti del cessionario. La Corte non spiega perché non abbia riconosciuto il requisito della data certa nel timbro di ricezione apposto dal Comune direttamente sull'atto insieme col numero di protocollo sotto il quale la copia del documento viene custodita.
Soggiunge la ricorrente che, per il perfezionamento della cessione di crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione, non occorre, di regola, che essa vi aderisca con adempimenti formali prestabiliti, essendo sufficiente che gliene sia data notizia in forma idonea a consentirle di disporre le opportune variazioni negli ordini di pagamento. Sostiene altresì che non sussiste per legge l'asserita necessità di una preventiva delibera della giunta municipale per rendere opponibile al Comune, debitore ceduto, l'intervenuta cessione del credito. Nella fattispecie l'accettazione della cessione attestata dai timbri del Comune, apposti nella prima e nell'ultima pagina dell'atto, oltre alla sottoscrizione del sindaco e dell'assessore, certamente soddisfano gli adempimenti non formali sufficienti per l'opponibilità al Comune della cessione. Nemmeno è dato sapere su quale presupposto la Corte abbia ritenuto che una preventiva delibera di giunta per l'accettazione fosse prevista nel contratto tra la AV e la OR, dal momento che lo stesso prevede soltanto che il Comune accetti "a vista" di pagare il proprio debito alla AV.
Col secondo mezzo deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Ribadisce che, sebbene abbia eccepito già nell'appello che l'accettazione, da parte del sindaco, sull'ultima pagina della copia autentica dell'operazione di sconto tra la OR e la AV, oltre che documentalmente provata, è anche un fatto pacifico, da porre pertanto a base della decisione, la Corte di merito ha omesso sul punto qualsiasi pronuncia. Passa quindi a dimostrare come in più punti le difese della controparte abbiano dato per scontata ed ammessa la circostanza di fatto di tale accettazione o comunque siano state impostate su argomenti logicamente incompatibili col suo disconoscimento, senza che di ciò la motivazione della sentenza abbia tenuto alcun conto. Conclude che la sentenza è altresì viziata per aver trascurato che sulla prima pagina dell'atto di sconto è apposto il timbro del Comune, sotto la dicitura "per presa visione ed accettazione", con la firma dello stesso assessore che ha poi emesso il mandato di pagamento;
e per non aver svolto nessuna argomentazione sull'obbligo, valido anche nei confronti del debitore ceduto, di comportarsi secondo le regole della buona fede. Col ricorso incidentale subordinato il Comune osserva che l'appellante ha proposto solo una domanda di condanna dell'appellato al pagamento di lire 159.300.000, che è nuova, e perciò inammissibile, ai sensi dell'art. 345 C.p.c., rispetto a quella proposta in primo grado, di conferma del decreto ingiuntivo opposto e di conseguente condanna del Comune al pagamento della somma ingiunta.
Mentre la richiesta di condanna svolta in primo grado è implicita conseguenza della richiesta di conferma del decreto, la rinuncia fatta a detta conferma in secondo grado non può essere sopperita dalla richiesta di condanna, che si palesa, quindi, come domanda nuova. È sufficiente riflettere che se, in ipotesi, la domanda fosse stata accolta, l'appellante avrebbe avuto due titoli sui quali fondare l'esecuzione: il decreto ingiuntivo, confermato dal rigetto dell'istanza di revoca, e la sentenza di condanna "ex novo" al pagamento della somma.
Sul punto la Corte d'appello non si è affatto espressa, onde la sentenza andrebbe cassata per omessa decisione su un punto decisivo, senza rinvio.
È preliminare l'esame del ricorso incidentale, ancorché subordinato.
Qualora la parte, interamente vittoriosa nel merito, abbia proposto ricorso incidentale condizionato avverso una statuizione a lei sfavorevole, relativa ad una questione pregiudiziale di rito, rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione deve esaminare e decidere con priorità tale ricorso, senza tenere conto della sua subordinazione all'accoglimento del ricorso principale, dal momento che l'interesse al ricorso sorge per il fatto stesso che il ricorrente principale è soccombente sulla questione pregiudiziale o preliminare decisa in senso sfavorevole, che la vittoria conseguita nel merito è resa incerta dalla proposizione del ricorso principale e non dalla sua eventuale fondatezza e che le regole processuali sull'ordine logico delle questioni da definire, applicabili anche al giudizio di legittimità (art. 380 2° comma C.p.c. e 141 1° comma disp. Att. C.p.c.), non subiscono deroga su sollecitazione delle parti (Cass. S.U. 25 maggio 2001 n. 226). La previa esaminabilità del ricorso incidentale, quando lo stesso proponga questioni pregiudiziali di rito, che secondo l'ordine logico delle questioni devono precedere l'esame del merito, comporta che, nella specie, come già accennato in principio, tale ricorso dev'essere trattato per primo, dal momento che con esso si deduce che l'unica domanda proposta in appello dall'odierna ricorrente, implicitamente dichiarata ammissibile dalla Corte in quanto rigettata nel merito, è in realtà inammissibile per novità, ai sensi dell'art. 345 C.p.c., e tale andava e andrebbe ora dichiarata, con la preclusione di ogni questione circa la sua fondatezza o infondatezza e la definitiva conclusione del processo. Tale doglianza è priva di pregio.
L'opposta chiese in primo grado al Tribunale di "confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare il Comune di Campagnano di Roma al pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo"; in appello chiese alla Corte di "condannare il Comune di Campagnano di Roma a pagare alla AF la somma di lire 159.300.000, in virtù del contratto di cessione di credito regolarmente accettato e comunicato".
Col gravame, come è naturale, la AF espose tutti gli argomenti a favore del rigetto dell'opposizione, concludendo quindi per la "totale riforma della impugnata sentenza", che invece quella opposizione aveva accolto.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario e autonomo giudizio congnitivo, che investe il giudice del potere dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni e difese contro di essa proposte, emettendo le conseguenti pronunce, che saranno di rigetto dell'opposizione, con conferma, anche implicita, del decreto (che costituirà l'unico titolo esecutivo: Cass. 3 giugno 1978 n. 2795; 30 dicembre 1968 n. 4082); ovvero di accoglimento dell'opposizione, che comporterà in ogni caso la revoca "ope legis" del decreto, e, se parziale, la condanna del debitore al pagamento della diversa somma risultata dovuta, nel qual caso unico titolo esecutivo sarà la sentenza (art. 653 2° comma C.p.c.). A seconda dell'esito del giudizio di opposizione compete pertanto al giudice adottare i provvedimenti di volta in volta dovuti per legge, senza essere vincolato dalle richieste, più o meno giuridicamente corrette, delle parti. Perde dunque ogni rilievo, e non configura alcuna novità, l'improprietà in cui è incorsa l'appellante, la quale poteva astenersi dal chiedere, superfluamente, come effetto dell'accoglimento del gravame e del conseguente rigetto dell'opposizione, la condanna del Comune al pagamento della somma ingiunta (che comunque, rispetto a quanto chiesto in prime cure, rappresenta un "minus" e non un "majus"), essendo il suo interesse adeguatamente tutelato, per volontà di legge, in caso di vittoria, dalla sola, automatica conferma del decreto e non potendo nuocerle l'errore di diritto commesso col ritenere dovuta invece una sentenza di condanna.
Non si capisce quindi in che consista e dove risieda la rinuncia dell'appellante alla conferma del decreto;
ne' al ricorrente incidentale può essere consentito di formulare ipotesi su una temuta duplicità di titoli esecutivi, perché ciò equivale a sottoporre inammissibilmente alla Corte di cassazione la soluzione di astratte questioni giuridiche.
È fondato invece il ricorso principale.
La Corte d'appello, nel giudicare infondate e da disattendere le doglianze dell'appellante, osserva che "il Tribunale non è incorso in alcun errore, allorché ha ritenuto e dichiarato che la AV s.p.a. (ora AF s.p.a.) non ha provato che il Comune opponente avesse avuto conoscenza della cessione, di cui all'atto 21.4.1988, in epoca anteriore a quella del pagamento, eseguito con mandato n. 638, riscosso il 7.7.1988, effettuato alla società OR, cedente del credito oggetto dell'accordo di cessione". Ed invero "la sottoscrizione del sindaco in calce alla copia dell'atto di cessione, della cui autenticità non si è mai discusso, attese le modalità di apposizione della stessa, a lato della dizione "per presa visione e accettazione - il sindaco", essendo ovvio che essa doveva essere preceduta dalla predetta dizione, proprio per attestare che essa firma non veniva posta in proprio bensì nella qualità di rappresentante legale dell'Ente Comune, effettivamente non fa presumere la ricezione e la conoscenza del documento antistante ne' da parte dell'Ente, rappresentato dal sottoscrittore, nè da quest'ultimo in proprio".
D'altra parte, prosegue la sentenza, "dalla stessa scrittura di operazione di sconto di credito, al patto n. 4 risulta che non sarebbe stata sufficiente la sola dizione "per presa visione e accettazione", ma occorreva anche, per il verificarsi della condizione sospensiva apposta", che il Comune stesso accettasse a vista di pagare il proprio debito alla AV;
"ossia un'accettazione specifica da parte del Comune, che non poteva non essere preceduta da una delibera della Giunta Municipale, autorizzante il pagamento, con le modalità previste dalle leggi relative, ad una società diversa da quella che aveva effettuato la fornitura dell'automezzo (...), previa (...) esplicazione delle ragioni per cui la predetta autorizzazione ad emettere il relativo mandato di pagamento veniva effettuata, e cioè per aver accettato la cessione di credito debitamente notificata ed esplicitata al predetto organo da parte del sindaco, ai sensi degli artt. 25 e 26 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839, non potendosi non considerare per un Comune atto non rientrante nell'ordinaria amministrazione l'accettazione di una cessione di credito, non fosse altro che per la procedura da porre obbligatoriamente in essere da parte della p.a. per la variazione del mandato di pagamento, da effettuarsi da parte del cassiere".
Reputa pertanto la Corte "corrette le argomentazioni sviluppate in proposito dal primo giudice, come altrettanto corretta è quella conclusiva attinente comunque alla mancanza di data certa antecedente a quella in cui è stato effettuato dal Comune il pagamento alla OR s.r.l. (...)"; ciò perché "la dizione "priva di data certa" non esclude, come ha argomentato l'appellante, che sull'atto vi siano i timbri del Comune di Campagnano Romano e l'annotazione della data, ma sta a significare che, non essendo avvenuta la notificazione dell'atto nelle forme previste dalla legge e dallo stesso patto n. 4 contenuto nella scrittura ("la presente operazione di sconto di credito viene notificata ad ogni effetto al Comune di Campagnano di Roma"), ne' essendovi attestazioni attinenti al ricevimento dell'atto da parte degli impiegati a ciò addetti, non può riconoscersi la natura giuridica di data certa". Essendo opportuno premettere l'esposizione della normativa speciale concernente la cessione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione, occorre muovere dall'art. 9 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 All. E, il quale dispone che "sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, ne' convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata". Per l'art. 69 3° comma del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 (norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) "le cessioni (...) devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio". Stabilisce ancora l'art. 70 3° comma dello stesso R.D. che "per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, All. E, della legge 20 marzo 1865 n. 2248, e degli artt. 351 e 355, All. F, della legge medesima".
Per completezza, l'art. 339 della legge sui lavori pubblici (l. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F), dopo aver posto il divieto sia della cessione del contratto di appalto sia del subappalto senza l'autorizzazione dell'amministrazione, soggiunge: "È pure vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura, le quali non siano riconosciute".
Orbene, sorge questione, anzitutto, se la disposizione originaria dell'art. 9 cit., concernente tutti i contratti, sia stata confermata da quella successiva dell'art. 70 del R.D. cit., oppure se il legislatore abbia così inteso restringere la portata della prima, limitando la necessità dell'adesione della p.a. solo per determinati crediti, cioè appunto per quelli derivanti dall'esecuzione di contratti di somministrazione, di appalto o di fornitura.
Quest'ultima tesi è, ad avviso del Collegio, preferibile, in forza del principio di cui all'art. 14 delle preleggi, essenzialmente in base al rilievo che la disciplina speciale in questione deroga a quella ordinaria, secondo la quale la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto in base alla semplice accettazione o notificazione. Tale soluzione è anche conforme al principio per cui, nei rapporti nei quali lo Stato agisce "jure privatorum", le disposizioni che definiscono l'area di incidenza dei privilegi della p.a., comportanti una restrizione dell'autonomia negoziale dei privati, vanno interpretate in senso restrittivo, in linea col precetto di cui all'art. 41 1° comma della Costituzione. Ciò comporta che la disciplina di cui all'art. 9 cit. deve ritenersi abrogata, ai sensi dell'art. 15 disp. sulla legge in generale, per tutti i casi nei quali non è espressamente richiamata dall'art. 70 del R.D. n. 2440 del 1923.
Va in secondo luogo sottolineato che, da un punto di vista tecnico giuridico, la "fornitura" non si distingue dalla "somministrazione", non ricorrendo tra le stesse alcuna differenza sostanziale, sicché, come ha messo in luce un'accreditata dottrina, i contratti di fornitura altro non sono se non i contratti di somministrazione stipulati dalle pubbliche amministrazioni;
e, in definitiva, la "fornitura" non costituisce un'autonoma figura contrattuale, ma è solo l'impropria denominazione del contratto di somministrazione. Ed ancora è bene ricordare che la disciplina della cessione dei crediti verso lo Stato, oggetto di esame, è riferibile alla p.a. nel suo complesso, vale a dire nelle sue varie articolazioni, comprensive degli enti pubblici che la compongono, con la conseguenza che dev'essere ritenuta applicabile anche alle cessioni di crediti vantati nei confronti di un Comune (cfr. Cass. 11 dicembre 1996 n. 11041). Consegue da tutto quanto esposto che il divieto di cessione senza l'"adesione" della p.a. si applica, in definitiva, solo ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), solo rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 C.c.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che, durante la medesima, possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e così possa essere compromessa l'ulteriore, regolare prosecuzione del rapporto (cfr. Cass. 18 novembre 1994 n. 9789); e non pure a un contratto, non di durata ma ad esecuzione istantanea, come quello di cui si discute, che è un'ordinaria compravendita. La cessione di credito di cui si controverte, pertanto, non richiede il requisito dell'"adesione" della p.a. (atto equipollente al "riconoscimento" di cui all'art. 339 della legge sui lavori pubblici, costruito dalla giurisprudenza come un requisito estrinseco alla cessione, come un'autorizzazione che rende la cessione, già perfetta tra le parti, efficace nei confronti della p.a.; e dunque come un atto negoziale, una manifestazione di volontà, frutto di un apprezzamento discrezionale, come tale di competenza degli organi deliberanti dell'Ente); ma soggiace, in tutto e per tutto (salvo che per la forma prevista dall'art. 69 3° comma del R.D. n. 2440 del 1923, che nella specie non è in contestazione), all'ordinaria disciplina codicistica. Alla stregua di quest'ultima, viene quindi per primo in considerazione il principio che la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 C.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera, che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio;
regola questa applicabile anche nei confronti della pubblica amministrazione debitrice, senza necessità che essa aderisca alla cessione con adempimenti formali prestabiliti, essendo sufficiente che le sia data notizia della cessione stessa in forma idonea a consentirle di disporre le opportune variazioni negli ordini di pagamento (Cass. 2 settembre 1997 n. 8387). Va poi chiarito che la funzione dell'"accettazione" della cessione, che la legge (art. 1264 C.c.) pone sullo stesso piano della notifica, si esaurisce in una semplice presa di conoscenza, priva di valore confessorio o ricognitivo del debito nei confronti del cessionario, in una mera dichiarazione di scienza dell'intervenuta cessione da parte del debitore ceduto, il quale attesta così di averne avuto notizia, rendendo superflua la notifica e producendo il medesimo effetto di quest'ultima.
Ed ancora, a norma dell'art. 1265 C.c., "se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che è stata prima accettata dal debitore con atto di data certa, ancorché essa sia di data posteriore".
La data certa dell'accettazione, ai sensi dell'art. 2704 C.c., è quindi richiesta soltanto per dirimere il conflitto tra più cessionari dello stesso credito;
mentre, nei rapporti tra il creditore cedente, il cessionario e il debitore ceduto, l'accettazione (il problema per la notifica non si pone), per essere valida ed efficace, non ha bisogno di quel requisito temporale, onde la sua vera data potrà essere provata con ogni mezzo, anche in contrasto con quella indicata nell'atto.
È coerente con questa conclusione l'opinione secondo cui l'accettazione non richiede lo scritto, almeno tra privati, nelle fattispecie di cui all'art. 1264 C.C., ma lo richiede al contrario in quelle dell'art. 1265 C.c., posto che il requisito della certezza della data può aversi solo in relazione a un atto scritto. Tutto ciò premesso, si deve riconoscere che la sentenza impugnata incorre in più di un vizio censurabile, laddove, in primo luogo, afferma che il Comune non avrebbe avuto conoscenza della cessione, quando non si discute dell'autenticità della firma del sindaco (che non può ragionevolmente aver agito se non nella specifica sua veste di legale rappresentante dell'Ente territoriale); ne' è dato comprendere la distinzione e l'asserita diversità di effetti tra una firma apposta "a lato" e una firma "preceduta" dalla dizione "per presa visione e accettazione".
Non spiega inoltre la sentenza perché l'"accettazione a vista" da parte del Comune, considerata al punto n. 4 quale "condizione sospensiva", debba intendersi come qualcosa di più e di diverso dall'accettazione prevista, in generale, come condizione di efficacia nei confronti del debitore ceduto, mera presa di conoscenza equipollente alla notifica;
e debba pertanto configurarsi come un "atto non rientrante nell'ordinaria amministrazione", di natura dunque negoziale, parificabile, nella sostanza, a un'"adesione", tale da dover promanare dagli organi deliberativi dell'Ente, quando più sopra si è visto che nella specie il credito per il prezzo dell'autocarro era liberamente cedibile, senza necessità di assensi o autorizzazioni dell'amministrazione debitrice.
Quanto poi alla ricerca della "data certa" dell'accettazione, si è già detto che non è pertinente il richiamo alla disciplina dell'art. 2704 C.c.; ma non può tacersi, tuttavia, che la Corte ha ignorato,
sul punto, un particolare decisivo, che cioè sulla copia del contratto di cessione esiste il numero di protocollo 2552, ragion per cui la certezza della data potrebbe addirittura ricavarsi da un atto pubblico, sempreché tale non sia lo stesso attestato di ricezione della copia rilasciato dal sindaco in veste di legale rappresentante dell'Ente e dunque di pubblico ufficiale nell'esercizio di queste sue funzioni.
Sfugge completamente all'interprete, in conclusione, perché un'accettazione, sottoscritta dal sindaco nell'ultima pagina del contratto (e, a quanto pare, anche dall'assessore nella prima), recante la data del 23 aprile 1988, i timbri del Comune e il numero di protocollo, non sia stata ritenuta per lo meno equivalente a una notifica che fosse stata diretta al Comune, in persona del sindaco, e ricevuta da un qualsiasi impiegato;
e perché dunque, sul presupposto dell'inopponibilità della cessione al Comune, sia stato giudicato liberatorio il pagamento eseguito nel luglio successivo a favore della creditrice originaria.
Queste molteplici violazioni di legge e incongruenze e lacune motivazionali rendono gravemente carente, in punto di diritto e di logica, l'"iter" argomentativo percorso dal giudice "a quo", e impongono, in accoglimento delle censure mosse con entrambi i motivi del ricorso principale (il secondo sostanzialmente ripetitivo del primo), la cassazione della sentenza impugnata, col rinvio a un giudice di pari grado, designato nel dispositivo, cui si demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma.
Così deciso a Roma, addì 13 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2002