Sentenza 25 gennaio 2005
Massime • 1
La connessione con procedimento riguardante magistrati, che determina lo spostamento della competenza ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen., resta ferma per tutte le fasi successive del giudizio, anche nel caso in cui venga meno la connessione tra reati, ravvisata nella fase delle indagini preliminari per intervenuta archiviazione nei confronti del magistrato indagato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/01/2005, n. 6786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6786 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 25/01/2005
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 323
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 035990/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TR. DI VALLO DELLA LUCANIA - CONFLITTO -;
nei confronti di:
2) TR NAPOLI - CONFLITTO -;
ORDINANZA del 23/09/2004 GIP TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. FEBBRARO G., che ha chiesto dichiararsi la competenza del tribunale di Napoli.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 23.9.2004 il Tribunale di Vallo della Lucania, investito a seguito di dichiarazione di incompetenza da parte del Tribunale di Napoli, accogliendo la richiesta formulata in tal senso dalla difesa dell'imputato AN RO, dichiarava la propria incompetenza territoriale, ritenendo che lo spostamento della competenza per territorio circa i procedimenti connessi e quelli che riguardano magistrati permane anche nel caso di successiva archiviazione nei confronti dell'indagato stesso. OSSERVA IN DIRITTO
Il conflitto sussiste, in quanto a seguito della declaratoria di incompetenza per territorio emessa dal Tribunale di Napoli, sezione nona penale, con trasmissione degli atti al Tribunale di Vallo della Lucania e del rifiuto di quest'ultimo giudice di conoscere del processo alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di art. 11 c.p.p., si è verificata una situazione di stallo processuale, prevista dall'art. 28 c.p.p. e la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalla norme successive. Tale conflitto deve essere risolto nel senso indicato dal giudice che l'ha rilevato.
L'art. 11 c.p.p. costituisce un'evidente eccezione al principio generale del giudice naturale e trova la sua ragione di essere nella necessità di assicurare in ogni caso l'imparzialità del giudice, che potrebbe essere compromessa nei casi in cui giudicandi e giudicanti fossero legati da particolari rapporti di comunanza professionale territoriale e, quindi, di frequentazioni quotidiane. In tale ottica, la connessione con procedimento riguardante magistrati, che determina lo spostamento della competenza ai sensi dell'art. 11 c.p.p., resta ferma per tutte le fasi successive del giudizio, anche nel caso in cui venga meno la connessione tra reati, ravvisata nella fase delle indagini preliminari per intervenuta archiviazione nei confronti del magistrato indagato (v. ex plurimis Cass. 9.12.1998, confl., in proc. Barcella ed altri).
P.Q.M.
Risolvendo il conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Napoli, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 gennaio 2005. Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2005