Sentenza 5 ottobre 2004
Massime • 1
In tema di patteggiamento, deve essere annullata senza rinvio, in quanto dà luogo all'applicazione di una pena illegale, la sentenza che recepisca un accordo tra le parti relativamente ad un reato continuato per il quale la pena base risulti quantificata, a seguito di una errata individuazione del reato più grave, in misura inferiore al relativo minimo edittale. (Il principio è stato affermato in rapporto ad una fattispecie nella quale anche la pena applicata, in esito al cumulo ex art. 81 cpv. cod. pen., risultava inferiore al valore minimo fissato per il reato più grave tra quelli in continuazione).
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/10/2004, n. 44336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44336 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 5/10/2004
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - N. 1554
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - N. 45782/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE presso;
avverso la sentenza del Tribunale di Ancona/Jesi 16 settembre 2003 n. 188, con la quale a:
MA MA, nato il [...] a [...];
è stata applicata su richiesta:
a) per il reato p. e p. dall'art. 337 c.p.;
b) per il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 582, 585, 576 n. 1, 61 n. 2 e 10 c.p.;
c) per il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. e 635 c.p.;
commessi in Monteroberto il 14 settembre 2003, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate e la continuazione e con la diminuzione per il rito, la pena, concordata col P.M., di due mesi di due mesi e venti giorni di reclusione, sostituita con la multa di euro 3.040,00.
Letta la requisitoria del P.G., in persona del Dr. GALATI Giovanni, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Ancona;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza del Tribunale di Ancona/Jesi 16 settembre 2003 n. 188, con la quale a MA TR è stata applicata su richiesta per i reati ascrittigli, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate e la continuazione e con la diminuzione per il rito, la pena, concordata col P.M., di due mesi di due mesi e venti giorni di reclusione, sostituita con la multa di euro 3.040,00 - ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Ancona, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. inosservanza o erronea applicazione dell'art. 81 c.p.(art. 606 c. 1 lett. b) c.p.p.) perché la pena-base (gg. 90) è stata determinata in misura in misura inferiore al minimo edittale previsto per il più grave reato di cui all'art. 337 c.p.;
2. mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alle modalità di calcolo della pena sostituita e violazione dell'art. 444 c.p.p. in relazione agli artt. 53 L. n. 689/81, 135 c.p. e 51 D. L.vo n. 213/98, per inosservanza della riforma della L. n. 134/03, già in vigore all'epoca della commissione dei reati, in ordine ai criteri di detto calcolo nonché al metodo di traduzione delle lire in euro.
L'impugnazione è fondata.
L'applicazione della pena su richiesta si fonda su un accordo tra l'imputato e il P.M., rispetto al quale il giudice ha funzioni di controllo del rispetto delle regole del procedimento. Conseguenza di questo assetto strutturale del procedimento speciale è che la sentenza non contiene un vero e proprio giudizio, ma si limita a prendere atto dell'accordo e della richiesta congiunta delle parti, accogliendola con una motivazione che non contiene un accertamento e una valutazione dei fatti ma piuttosto un resoconto del controllo di legalità eseguito dal giudice, mediante l'identificazione del fatto, qual è delineato nell'imputazione, e la verifica della correttezza della qualificazione giuridica di esso, dell'inesistenza delle cause di non punibilità indicate nell'art. 129 c.p.p. e della legittimità e della congruità della pena patteggiata, nel rispetto dell'art. 27 Cost. (Cass., Sez. 1^, 21 gennaio 1998 n. 6548, ric. Padalino). Avuto riguardo alla natura del procedimento speciale e alla funzione di controllo che il giudice vi svolge il concetto di congruità della pena è logicamente comprensivo della legalità di essa, ossia della sua conformità alle regole che la disciplinano nonché di quelle che influiscono sulla sua determinazione, quali appunto quelle pertinenti al reato continuato. Pertanto rientra nella legalità della pena e, perciò, nell'ambito del controllo del giudice (Cass., Sez. 3^, 22 ottobre 1999 - 5 gennaio 2000 n. 3285, ric. P.M. in proc. Gadler), il calcolo di essa eseguito nell'applicazione della continuazione e, quindi, il momento dell'individuazione del reato più grave nella determinazione della pena-base su cui praticare l'aumento per i reati minori, per cui l'assunzione come pena-base della pena prevista per il reato meno grave costituisce una forma di illegalità. Di conseguenza deve ritenersi illegale la pena applicata su richiesta dalle parti ai sensi degli artt. 444 e sgg. c.p.p. allorché la pena- base sia inferiore al minimo edittale per uno dei reati unificati dalla continuazione, essendo stata assunta come pena-base quella prevista per un reato meno grave.
Nella specie il reato più grave è quello previsto dall'art. 337 c.p., che prevede una pena minima di sei mesi di reclusione, mentre la pena assunta come base del calcolo della continuazione è di novanta giorni di reclusione. Il primo motivo di ricorso è quindi fondato.
Anche il rispetto delle norme dettate dagli artt. 53 L. n. 689/81, nel testo modificato dalla L. n. 134/03, e 51 D. L.vo n. 213/98, incide sulla legalità della pena concordata fra le parti, tanto con riguardo al metodo di calcolo della pena sostituita quanto al criterio di conversione delle lire in euro, sicché ugualmente fondato è il secondo motivo d'impugnazione, secondo l'esame analitico fatto dal ricorrente.
La sentenza impugnata dev'essere perciò annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Ancona per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte:
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ordina trasmettersi gli atti al Tribunale di Ancona per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2004