Articolo 6 della Legge 17 ottobre 1950, n. 840
Articolo 5Articolo 7
Versione
28 ottobre 1950
Art. 6.
Il Comitato presentera', entro il 31 dicembre 1951 al Ministro per il tesoro ed a quello per l'industria e commercio il rendiconto e la relazione di chiusura.
Le attivita' esistenti alla cessazione delle operazioni del Comitato saranno versate al Tesoro dello Stato, sui capitoli del bilancio dell'entrata indicati dal Ministero del tesoro, dedotta, a copertura delle spese (di liquidazione ed amministrazione, una aliquota che sara' determinata dal Ministro per il tesoro, sentito il Comitato.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1950