Sentenza 9 gennaio 2001
Massime • 2
Il primo comma dell'art. 1227 c.c. concerne il concorso colposo del danneggiato nella produzione dell'evento che configura l'inadempimento, quindi la sua cooperazione attiva, mentre nel secondo comma il danno è eziologicamente imputabile al danneggiante, ma le conseguenze dannose dello stesso avrebbero potuto essere impedite o attenuate da un comportamento diligente del danneggiato. Consegue che in tema di risarcimento del danno, nel caso di giudizio sull'"an" separato da quello sul "quantum" le circostanze imputabili al danneggiato ed idonee a determinare un suo concorso di colpa vanno dedotte ed esaminate in sede di accertamento generico per quanto attiene sia alla loro esistenza sia al grado della loro efficienza causale, con la conseguenza che, qualora in detto giudizio sia stato escluso il concorso di colpa del danneggiato, ogni questione sul punto non è più proponibile nel successivo giudizio.
Il primo comma dell'art. 1227 c.c. concerne il concorso colposo del danneggiato nella produzione dell'evento che configura l'inadempimento, quindi la sua cooperazione attiva, mentre nel secondo comma il danno è eziologicamente imputabile al danneggiante, ma le conseguenze dannose dello stesso avrebbero potuto essere impedite o attenuate da un comportamento diligente del danneggiato. Consegue che in tema di risarcimento del danno, nel caso di giudizio sull'"an" separato da quello sul "quantum" le circostanze imputabili al danneggiato ed idonee a determinare un suo concorso di colpa vanno dedotte ed esaminate in sede di accertamento generico per quanto attiene sia alla loro esistenza sia al grado della loro efficienza causale, con la conseguenza che, qualora in detto giudizio sia stato escluso il concorso di colpa del danneggiato, ogni questione sul punto non è più proponibile nel successivo giudizio.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/01/2001, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2001 |
Testo completo
0 O L L 4 O 7 B 3 E . E N ) , E N 1 O G 9 I 0240 01° LẠ CÓ Z 9 A 1 UPREMA DICASSAZIONE R E - I C B I D SEZ A R Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto - Rinc Dott. Angelo GIULIANO Presidente - Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere R.G.N. 21560/98 SEGRETO - Consigliere Cron. 6639 Dott. Antonio MANZO Rel. Consigliere Rep. Dott. Gianfranco Ud. 01/02/01ha pronunciato la seguente ORD I NANZA C.C. sul ricorso proposto da: ENEL SPA, in persona dell'ing. Danilo Severini, Institore e Capo della Divisione Distribuzione dell'Enel, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell'avvocato JANARI LUIGI, che la difende unitamente all'avvocato LECCE REGINALDO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CC GINO;
intimato avverso la sentenza n. 1564/97 del Giudice di pace di CATANZARO, emessa il 31/7/1997, depositata il 2001 29/10/97; RG.705/97, 49 udita la relazione della causa svolta nella camera di -1- consiglio il 01/02/01 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ANTONIO MARTONE che ha chiesto si dichiari la estinzione del processo con le conseguenze di legge. -2- Visto l'atto di rinunzia al ricorso da parte dell'ENEL S.p.a., sottoscritto dal procuratore speciale dell'Enel e dal suo avvocato;
rilevato che la parte intimata, sig. Gino giudizio di CE, non ha svolto difese nel cassazione, cosicché non vi è luogo a pronunzia sulle spese;
su conforme parere del P.M. visti gli artt. 373, 390 e 391 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinunzia al ricorso;
nulla spese. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di Cassazione il 1° febbraio 2001. IL PRESIDENTE Giovanni Giambattista they CANCELLIERE C1, Deposita in Cancelleria 5 MAR. 2001 Ogri O L L IL CANCELLIERE 4 O 7 B 3 ) . Giovanni Giambattista E E N E , C 1 N A 9 O I 9 P 1 Z I - A 1 D R 1 T - E 1 C 2 I D 1 J A r