Cass. civ., sez. I, sentenza 10/07/1999, n. 7265
CASS
Sentenza 10 luglio 1999

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La sospensione prevista dall'art. 295 cod. proc. civ. presuppone la pendenza davanti allo stesso o ad altro giudice di una controversia avente ad oggetto questioni pregiudiziali rispetto a quelle dibattute nel giudizio da sospendere, ma oggettivamente diverse da tali ultime questioni. Sicché, ove si verta in ipotesi di identità di questioni in discussione innanzi al giudice del processo del quale si chiede la sospensione ed in altra, diversa sede, detto giudice conserva il potere di pronunciare sul "thema decidendum" devoluto alla sua cognizione, potendo soltanto configurarsi gli estremi per far luogo o alla riunione dei procedimenti (art. 273 cod. proc. civ.) o ad una declaratoria di litispendenza o di continenza di cause (art. 39 cod. proc. civ.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 10/07/1999, n. 7265
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7265
    Data del deposito : 10 luglio 1999

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