Sentenza 10 luglio 1999
Massime • 1
La sospensione prevista dall'art. 295 cod. proc. civ. presuppone la pendenza davanti allo stesso o ad altro giudice di una controversia avente ad oggetto questioni pregiudiziali rispetto a quelle dibattute nel giudizio da sospendere, ma oggettivamente diverse da tali ultime questioni. Sicché, ove si verta in ipotesi di identità di questioni in discussione innanzi al giudice del processo del quale si chiede la sospensione ed in altra, diversa sede, detto giudice conserva il potere di pronunciare sul "thema decidendum" devoluto alla sua cognizione, potendo soltanto configurarsi gli estremi per far luogo o alla riunione dei procedimenti (art. 273 cod. proc. civ.) o ad una declaratoria di litispendenza o di continenza di cause (art. 39 cod. proc. civ.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/07/1999, n. 7265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7265 |
| Data del deposito : | 10 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati:
Dott. Antonio SENSALE - Presidente -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CO COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI MOVIMENTO COOPERATIVO SpA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 142, presso l'avvocato LORIZIO ATHENA, che la rappresentata e difende unitamente all'avvocato BASILIO FORTI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ICESTRA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO 807 POMA 4, presso l'avvocato DANIELE CIUTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO BALIVA, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO TOMASUOLO, giusta delega in calce al verbale di costituzione in giudizio;
- resistente -
contro
HE AN, HE IN, TU AN;
- intimati -
avverso la sentenza n. 4498/97 del Giudice di pace di ROMA, depositata il 09/06/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/99 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Forti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, Comune di Roma, l'Avvocato Tomasuolo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Con citazione del 16 settembre 1996, gli eredi AR convenivano in giudizio, avanti al giudice di Pace di Roma, il Comune di detta città per ottenere il risarcimento di danni, quantificati in L.220.000, subiti dalla loro autovettura (mentre percorrevano la via Ottaviano) a causa della "presenza insidiosa di una buca posta al centro della corsia di marcia".
- Si costituiva in giudizio il Comune eccependo l'infondatezza della domanda e chiedendo altresì di essere autorizzato a chiamare in causa la I.C.E. STRA, quale "consegnataria della strada" al fine di essere nalevata da quest'ultima.
- L'I.C.E.STRA, costituitasi, chiamava, a sua volta, in causa l'CO, chiedendo di essere tenuta indenne, sulla base di polizza [n. 505079] con questa stipulata, di tutte le somme richieste dagli attori.
Si costituiva, infine, anche la predetta Compagnia assicuratrice eccependo l'intervenuta risoluzione del contratto con l'I.C.E.STRA e chiedendo altresì la sospensione del processo, essendo pendente avanti al Tribunale di Roma giudizio per l'accertamento appunto della risoluzione di quel contratto.
Con sentenza in data 9 giugno 1997, l'adito giudice di pace accoglieva la domanda degli attori nei confronti della I.C.E.STRA e della CO, previa estromissione del Comune.
Da qui l'odierno ricorso per cassazione della CO. L'I.CE.STRA si è costituita con controricorso.
Il Comune ha concluso oralmente in udienza tramite il proprio difensore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Denuncia ora l'CO, con i due mezzi del ricorso vizi di motivazione e violazioni di legge (artt. 295, 108 c.p.c.) in cui sarebbe, a suo avviso, incorso il Giudice a quo, per avere omesso di pronunciare sull'istanza di sospensione necessaria del processo in corso in relazione alla causa tra essa CO e l'ICESTRA; e per avere escluso la responsabilità del Comune, in ogni caso erroneamente estromettendolo dal giudizio, invece di assolverlo dalla domanda dei AR.
2. L'impugnazione è in ogni sua parte inammissibile o infondata.
2.1 - In primo luogo non utilmente viene invocata la sospensione necessaria ex art. 295 - e a torto si censura, quindi, la sentenza impugnata per pretese omissioni in ordine alla correlativa istanza - poiché detta sospensione presuppone la pendenza dinanzi allo stesso o ad altro giudice di una controversia avente ad oggetto questioni pregiudiziali rispetto a quelle dibattute nel giudizio da sospendere, ma oggettivamente diverse da tali ultime questioni (Cfr. Cass. 1995 n. 874). Per cui - ove (come nella specie, relativamente alla pretesa risoluzione del rapporto assicurativo) si verta in ipotesi di identità di questioni in discussione dinanzi al giudice del processo di cui si chiede la sospensione, ed in altra, diversa sede, - detto giudice conserva il potere di pronunciare sul "thema decidendum" devoluto alla sua cognizione (potendo configurarsi soltanto gli estremi per far luogo o ad un provvedimento di riunione di procedimenti, a mente dell'art. 273 codice procedura civile, ovvero ad una declaratoria di litispendenza o di continenza di cause, a norme dell'art. 39 del codice di rito).
2.2. Inammissibile è poi la doglianza in punto asserito difetto di motivazione in ordine alla esclusa responsabilità del Comune, atteso che la motivazione delle sentenze del giudice di pace, pronunziate secondo equità, è sindacabile in cassazione solo per sua inesistenza o mera apparenza (cfr. nn. 9574, 9917, 10342, 11970, 12611/1998).
2.3. E del pari inammissibile è infine il profilo di adombrata violazione dell'art. 108 c.p.c., non avendo la ricorrente CO interesse a far valere l'adozione di un dispositivo processuale di estromissione in luogo di una più favorevole decisione sostanziale di assolvimento della domanda relativamente alla posizione del Comune.
3. Il ricorso va pertanto integralmente rigettato.
Possono compensarsi le spese di questo giudizio fra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 1999