Sentenza 18 gennaio 2007
Massime • 1
Il "periculum in mora" che, ai sensi del primo comma dell'art. 321 cod. proc. pen., legittima il sequestro preventivo, deve intendersi come concreta possibilità che il bene assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o all'agevolazione della commissione di altri reati. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto sussistente il presupposto per la misura cautelare atteso che la libera disponibilità del bene posto sotto sequestro - cartelloni pubblicitari eretti in violazione della normativa antisismica - avrebbe potuto determinare un aggravamento del reato).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/01/2007, n. 6382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6382 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 18/01/2007
Dott. DE GRAZIA Benito Romano V. - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - N. 47
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 9802/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) GAGLIANO ERMANNO N. IL 10/10/1958;
avverso ORDINANZA del 07/12/2005 TRIB. LIBERTÀ di ENNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. AMENDOLA ADELAIDE;
lette/sentite le conclusioni del P.G.;
Sentite le conclusioni del Procuratore generale, Dott. Francesco Salzano, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Decreto del 9 febbraio 2005 il GIP presso il Tribunale di Erma, nell'ambito di indagini aventi ad oggetto la commissione dei reati di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. b), L. n. 64 del 1974, artt. 17 e 18, artt. 663 e 639 bis cod. pen., disponeva, nei confronti di Gagliano Ermanno, il sequestro a fini preventivi su cartelloni per la gestione di spazi pubblicitari di mt. 12 x 3.00, con pilastri in ferro ancorati al suolo. Il Tribunale della stessa città, con ordinanza dell'8 marzo 2005, in accoglimento della richiesta di riesame presentata dal difensore del Gagliano, annullava il provvedimento del GIP, disponendo la restituzione dei beni all'avente diritto.
Proposto ricorso per cassazione da parte del Procuratore della Repubblica, il Supremo Collegio, con sentenza del 23 settembre 2005, annullava, con rinvio, il provvedimento impugnato. Pronunciando in sede di rinvio, il Tribunale rigettava l'istanza di riesame.
In motivazione il decidente, premesso che il giudice di legittimità aveva statuito nella sentenza di annullamento che, per accertare se era necessario o meno il preventivo rilascio della concessione, occorreva verificare le dimensioni e la struttura dell'opera realizzata, il suo radicamento e il concreto impatto sul territorio circostante nonché l'esistenza di specifica regolamentazione in ambito comunale, precisando che l'autorizzazione rilasciata dall'Assessorato ai lavori pubblici non poteva sostituire quella del Genio Civile, escludeva, sulla base della struttura del manufatto, la necessità, per il suo collocamento, della concessione edilizia;
riteneva invece sussistenti i "fatti" di cui alla, L. n. 64 del 1974, artt. 17 e 18 per essere stati i cartelloni realizzati senza autorizzazione del Genio Civile nonché, stante la possibile compromissione dell'incolumità dei terzi, in relazione alla violazione della normativa antisismica, il periculum in mora derivante dalla libera disponibilità del bene.
Ricorre per cassazione avverso detta pronuncia Gagliano Ermanno, chiedendone l'annullamento con rinvio al Tribunale di Enna per un nuovo esame.
All'udienza del 18 gennaio 2007 il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo lamenta il ricorrente, ex art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione alla L. n. 64 del 1974, artt. 17 e 18 l'insufficiente approccio del giudice a quo con il requisito del pericolo derivante dalla libera disponibilità della cosa, di cui all'art. 321 cod. proc. pen., ricordando che la giurisprudenza del Supremo Collegio richiede la verifica dell'esistenza di una pericolosità attuale e concreta connessa alla libera disponibilità della cosa, laddove nella fattispecie nessuna indagine in tal senso risulta condotta dal giudicante. Nega in ogni caso che il pericolo sussista, perché "lo sfruttamento economico degli impianti, all'interno dell'esercizio di una regolare attività imprenditoriale, non può certo aggravare le conseguenze del reato".
La doglianza è infondata.
È ben vero che il sequestro preventivo di cosa pertinente al reato, consentito anche nel caso di ipotesi criminosa già perfezionatasi, esige che il pericolo della libera disponibilità della cosa stessa - che va accertato dal giudice con adeguata motivazione - presenti i requisiti della concretezza e dell'attualità, perché la legge ha inteso contenere il sacrificio dei diritti patrimoniali dei cittadini nei ristretti limiti dettati dalle effettive esigenze di prevenzione connesse al processo penale (confr. Cass. sez. un. n. 12878 del 2003). E tuttavia non sembra al Collegio che di tali principi il tribunale abbia fatto il malgoverno denunciato dal ricorrente: la sussistenza del periculum in mora è stata infatti affermata dal giudice di merito, sia pure attraverso un'espressione ellittica ed estremamente stringata, in considerazione della violazione della normativa antisismica e delle possibili conseguenze sull'incolumità di terzi da essa derivanti.
Ciò dimostra che il requisito legittimante, ai sensi del primo comma dell'art. 321 cod. proc. pen., il sequestro preventivo -
correttamente inteso come concreta possibilità che il bene assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o all'agevolazione della commissione di altri reati (Cass. pen. n. 2240 del 1996) - è stato vagliato dal decidente in aderenza alla natura del bene e alle circostanze del caso sottoposto al suo esame e non già in via meramente ipotetica.
In tale contesto il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2007