Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/01/2007, n. 6382
CASS
Sentenza 18 gennaio 2007

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il "periculum in mora" che, ai sensi del primo comma dell'art. 321 cod. proc. pen., legittima il sequestro preventivo, deve intendersi come concreta possibilità che il bene assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o all'agevolazione della commissione di altri reati. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto sussistente il presupposto per la misura cautelare atteso che la libera disponibilità del bene posto sotto sequestro - cartelloni pubblicitari eretti in violazione della normativa antisismica - avrebbe potuto determinare un aggravamento del reato).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/01/2007, n. 6382
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6382
    Data del deposito : 18 gennaio 2007

    Testo completo