Sentenza 1 ottobre 1998
Massime • 1
In tema di inquinamento idrico il principio secondo cui un allevamento agricolo può considerarsi insediamento civile ove sussiste un rapporto quantitativo (quaranta quintali di peso vivo di bestiame per ettaro) va interpretato quale conferma di un criterio logico-giuridico più ampio, costituito dalla necessaria connessione con l'attività di coltivazione. Infatti solo quando un allevamento per il suo numero e per l'estensione del fondo disponibile consente l'utilizzazione esclusiva dei residui nell'attività agricola, può invocarsi il criterio di un regime giuridico più favorevole, in considerazione del limitato impatto ambientale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/10/1998, n. 13345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13345 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Tridico GENNARO SALVATORE Presidente del 01/10/98
1.Dott. Pioletti GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2. " Savignano GIUSEPPE Consigliere N. 2877
3. " Postiglione AMEDEO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Franco AMEDEO Consigliere N. 17933/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale C.A. Campobasso c/o
IF IC
avverso la sentenza della Corte di Appello di Campobasso del 28.4.1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Amedeo Postiglione
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Di Nunzio che ha concluso per l'annullamento del ricorso Udito il difensore dr. Benito Panariti.
FATTO E DIRITTO
La Corte di Appello di Campobasso, con sentenza dell'11.3.1998, confermava l'assoluzione di IF IC in relazione al reato di scarico senza autorizzazione di un allevamento di suini (art. 21, 1^ comma legge 319/76) accertato l'8.11.1993.
Contro questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la C.A. di Campobasso, denunciando erronea applicazione di legge.
Osserva il P.M. che una porcilaia di circa 300 capi di suini non poteva essere considerata un "insediamento civile", mancando una connessione con l'attività agricola.
Il ricorso è fondato, perché ispirato ai principi più volte espressi dall'orientamento giurisprudenziale della corte di Cassazione.
Il principio enunciato dalla Delibera del Comitato interministeriale dell'8 maggio 1980, secondo cui un allevamento agricolo può considerarsi "insediamento civile" ove sussista un rapporto quantitativo (40 quintali di peso vivo di bestiame / con un determinato spazio (un ettaro di terreno) è stato interpretato dalla giurisprudenza di legittimità quale conferma di un criterio logico- giuridico più ampia, costituito dalla necessaria connessione con l'attività di coltivazione.
Infatti solo quando un allevamento per il suo numero e per l'estensione del fondo disponibile consente l'utilizzazione esclusiva dei residui nell'attività agricola, può invocarsi il criterio di un regime giuridico più favorevole, in considerazione del limitato impatto ambientale.
A ben considerare, lo stesso Decreto Interministeriale di una indicazione chiara in questo senso e la giurisprudenza ha valorizzato questa medesima indicazione, peraltro imposta dalle norme comunitarie e, per tutte, dalla più importanti, sullo impatto ambientale. Non basta, infatti, un criterio soltanto formale ed estrinseco ad esaurire l'accertamento in ordine alla natura di un determinato insediamento, poiché il "peso del bestiame" varia a seconda della del terreno, delle possibili falde idriche, delle coltivazioni praticate, delle pratiche di concimazione, ecc.. Nel caso di specie l'imputato non ha provato in concreto che era praticata la ne' che i maiali fossero destinati al pascolo brado e tanto meno che i residui raccolti fossero impiegati nell'attività di coltivazione, sicché sul punto occorre un nuovo accertamento.
P.Q.M.
La Corte Annulla la sentenza impugnata - con rinvio alla Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 1998