Cass. pen., sez. III, sentenza 01/10/1998, n. 13345
CASS
Sentenza 1 ottobre 1998

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In tema di inquinamento idrico il principio secondo cui un allevamento agricolo può considerarsi insediamento civile ove sussiste un rapporto quantitativo (quaranta quintali di peso vivo di bestiame per ettaro) va interpretato quale conferma di un criterio logico-giuridico più ampio, costituito dalla necessaria connessione con l'attività di coltivazione. Infatti solo quando un allevamento per il suo numero e per l'estensione del fondo disponibile consente l'utilizzazione esclusiva dei residui nell'attività agricola, può invocarsi il criterio di un regime giuridico più favorevole, in considerazione del limitato impatto ambientale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 01/10/1998, n. 13345
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13345
    Data del deposito : 1 ottobre 1998

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