Sentenza 29 gennaio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2002, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREM 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIAN DICASSAZIONE Oggetto Distanze legali e ZIONE TERZA CIVILE accordi interprivati Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 3826/99 FIDUCCIA Presidente Dott. Gaetano Rel. Consigliere - Dott. Giovanni Silvio COCO SABATINI Consigliere Cron. 2777 Dott. Francesco MALZONE Consigliere Rep. 306 Dott. Ennio Consigliere Ud. 27/09/01 Dott. Giovanni Battista PETTI ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE PAROLINI ALESSANDRO, BUTTERINI GIUSEPPINA, 155 per diritti elettivamente domiciliati in ROMA VIA CAMPO MARZIO 69, || 2.9 GEN 2002.... IL CANCELLIERE presso lo studio dell'avvocato CONTI DANTE, che li difende unitamente all'avvocato NARDELLI FRANCO, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
AR ER in PETERLANA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio 155 13000 CANCELLERIA dell'avvocato ROMANELLI ENRICO, che la difende unitamente all'avvocato DEVIGILI PAOLO, giusta delega2001 1664 in atti;
DG724700 - controricorrente avverso la sentenza n. 720/98 del Tribunale di TRENTO, emessa 1'8/10/1998, depositata il 29/10/98; RG. 1259/1996, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/01 dal Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO;
udito l'Avvocato DANTE CONTI;
udito l'Avvocato GUIDO ROMANELLI (per delega avv. Enrico Romanelli); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per accoglimento del ricorso. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/01 dal Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO;
udito l'Avvocato DANTE CONTI;
udito l'Avvocato GUIDO ROMANELLI (per delega avv.Enrico Romanelli); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1°, 1) Nel 1992 ER SA e TE Giu- seppina, premesso che:
2 -erano proprietari di un fondo confinante con quel- lo di OL ER;
-i proprietari limitrofi si erano accordati per contenere l'altezza delle siepi di confine a m. 1,50; -nel fondo della OL in aderenza a quello degli istanti si trovava una siepe costituita da piante di lauro ceraso e di nocciolo superiore all'altezza con- venzionalmente stabilita, che la OL aveva rifiuta- to di riportare all'altezza stabilita;
-la stessa OL aveva realizzato lungo la linea di confine alcuni scavi che avevano alterato il livello dei fondi;
tutto ciò premesso: ha citato davanti alla Pretura di Trento la OL chiedendone la condanna, per quello che interessa in questa sede, alla riduzione dell'altezza della siepe. La OL, costituitasi, ha eccepito la ineffica- cia dell'accordo, per prescrizione della obbligazione assunta. 2°,1) Il Pretore adito ha condannato la OL alla riduzione della siepe con sentenza che il Tribuna- le di Trento, accogliendo l'appello della OL, ha modificato rigettando la domanda, con la seguente moti- vazione. 2°,2) "La classificazione degli alberi agli effetti 3 della determinazione delle distanze legali, posta dall'art. 829 C.C., risulta informata alle caratteri- stiche vegetative della pianta Da questa si evince che non si può applicare la distanza propria degli al- beri agli arbusti della siepe in questione”. 2°,3) Alla luce di tali "risultanze fattuali anda- vano ritenute inconferenti le questioni attinenti alla interpretazione degli accordi intercorsi tra le parti, *** la previsione contrattuale si essendo evidente che giustifica in quanto necessaria per derogare alla pre- visione normativa, che nel caso in ispecie non ricorre perché le parti non potevano concordare quanto già discendente per effetto della disciplina codicistica". Risultavano inoltre assorbite le questioni di usu- capione e prescrizione sollevate dalla OL e supe- rata la sua domanda riconvenzionale. 3°,1) Di tale sentenza i Parolini-TE hanno chiesto la cassazione con ricorso affidato a due moti- vi, al quale la OL resiste con controricorso. II MOTIVI DELLA DECISIONE 1°,1) Con i due motivi -formulati rispettivamente, il primo per motivazione viziata (per erroneità, insuf- ficienza, contraddittorietà e illogicità) e il secondo per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 4 1366 c.c. che debbono essere esaminati congiuntamente, la ricorrente lamenta che la domanda rivolta a contene- re la siepe adiacente al confine all'altezza di m. 1,50, chiaramente formulata dalla stessa (attrice in primo grado) fosse stata rigettata, rilevando che tale siepe non violava alcuna distanza legale, senza valuta- re il diverso regolamento convenzionalmente intercorso tra le parti e interpretando l'accordo in violazione di tutte le norme in materia. 1°,2) Il ricorso è fondato nei limiti che saranno appresso precisati. Posto che, come risulta e per usare il frasario della sentenza impugnata, formava oggetto della domanda (di riduzione all'altezza di m. 1,50) "tutta indistin- tamente la siepe posta al confine" e che tale altezza derivavano dal più volte citato regola-ed estensione mento negoziale, non si comprende -nonostante gli sfor- zi interpretativi del controricorso- e in ogni caso ri- sulta logicamente e giuridicamente errato il collega- mento, sul quale si regge la motivazione (della senten- za) impugnata, tra la normativa dell'art. 892 c.c., che riguarda le distanze legali, e la sua incidenza sul re- golamento convenzionale, certamente legittimo ed effi- cace tra le parti che aveva ad oggetto l'altezza delle T piante e che per il rispetto di tale specifica pattui- 5 zione e non per l'osservanza delle distanze legali (dal confine) era stato dedotto in giudizio. Ancora più illogico risulta (per quello che si rie- 10ST 129,11 a capire il discorso sul rapporto tra la situazio- sce 456T 20,66 ne fattuale (le piante della siepe non erano classifi- TOT. 14.9,77 cabili come piante di alto fusto) e la "inconferenza" delle questioni attinenti alla interpretazione degli accordi intercorsi tra le parti". Con riferimento alla domanda, compito elementare era quello di interpretare -indel giudice di merito base ai canoni legislativamente stabiliti- il signifi- lecato effettivo del regolamento negoziale, dato che parti erano legittimate a regolare in modo difforme ri- spetto alla normativa legale non vincolante (come, sia pure contraddicendosi riconosce la stessa sentenza im- pugnata). 3°) Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione con rinvio come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e S A rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, C ad altra sezione della Corte d'Appello di Trento. Così deciso in Roma in data 27 settembre 2001. Gavan Fiducin IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE LCANCELLIERE C1 Gina Gasoll