Sentenza 28 maggio 2013
Massime • 1
In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 186, comma secondo bis, C.d.S. è necessario che l'agente abbia provocato un incidente e che, quindi, sia accertato il coefficiente causale della sua condotta rispetto al sinistro, non essendo sufficiente il mero suo coinvolgimento nello stesso.
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- 1. Incidente ubriaco, non serve collisione (Cass. 6198/26)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 febbraio 2026
Il concetto di "incidente stradale" richiamato, ai fini dell'integrazione dell'aggravante della guida in stato di ebbrezza, è ben più ampio di quelli d'investimento e di collisione tra autoveicoli: infatti, esso non implica necessariamente la produzione di danni a cose proprie o altrui o lo scontro con altri veicoli o comunque il coinvolgimento di terze persone con danni alle stesse, bensì qualunque situazione che esorbiti dalla normale marcia del veicolo in area aperta alla pubblica circolazione, con pericolo per l'incolumità altrui e dello stesso conducente. La previsione, infatti, non è diretta ad evitare ingorghi o rallentamenti, ma situazioni di grave pericolo, derivanti dalle …
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L'esame ematico, a differenza di quello delle urine, ha una valenza probatoria prossima alla certezza quanto all'attualità degli effetti di alterazione dati dal principio attivo assunto. In relazione al reato previsto dall'art. 187 cod. strada, a rilevare non è la condotta di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato d'alterazione psicofisica determinato da tale assunzione: ne deriva che la mera alterazione, tale da incidere sull'attenzione e sulla velocità di reazione dell'assuntore, di per sé non è rilevante, se non se ne dimostra l'origine; l'accertamento richiesto, quindi, deve riguardare sia l'avvenuta assunzione, sia le …
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La massima In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall' art. 186, comma 2-bis, cod. strada, deve intendersi per incidente stradale qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione che, omettendo di considerare il pericolo per la circolazione causato dalla condotta di guida del ricorrente, aveva escluso l'aggravante in un caso in cui il conducente di un motociclo aveva perso il controllo del mezzo ed era uscito di …
Leggi di più… - 4. Guida in stato di ebbrezza: quando è esclusa l'aggravante dell'aver cagionato un incidente?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 settembre 2023
La massima In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante di aver provocato un incidente stradale, prevista dall' art. 186, comma 2-bis, cod. strada , è necessaria la sussistenza di un nesso di strumentalità – occasionalità tra lo stato di ebbrezza e l'incidente, non potendosi giustificare un deteriore trattamento sanzionatorio a carico di chi, pur procedendo illecitamente in stato di ebbrezza, sia stato coinvolto in un incidente stradale di per sé oggettivamente imprevedibile e inevitabile e in ogni caso privo di ogni connessione con il suo stato di alterazione alcolica. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la …
Leggi di più… - 5. Guida in stato di ebbrezza: finisce in un dirupo dopo una rotatoria, sussiste l'aggravante del 2-bisAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 settembre 2023
La massima In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante di aver provocato un incidente stradale, prevista dall' art. 186, comma 2-bis, cod. strada , è necessaria la sussistenza di un nesso di strumentalità-occasionalità tra lo stato di ebbrezza e l'incidente, non potendosi giustificare un deteriore trattamento sanzionatorio a carico di chi, pur procedendo illecitamente in stato di ebbrezza, sia stato coinvolto in un incidente stradale privo di ogni connessione con il suo stato di alterazione alcolica. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravante in oggetto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/05/2013, n. 37743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37743 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza Pubblica
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 28/05/2013
Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 1112
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - N. 6730/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL RG, n. a Pietrasanta il 13/11/1955;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del 12/4/2012 (n. 1465/11);
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IZZO Fausto;
udite le conclusioni del Procuratore Generale Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 31/5/2010 il Tribunale di Massa condannava alla pena di mesi 2 di arresto ed Euro 800,00, di ammenda LL RG, per la contravvenzione di cui all'art. 186 C.d.S., lett. b), per avere guidato in stato di ebbrezza un motoveicolo Piaggio "Poker", con tasso alcolemico rilevato di g/l 1,10, con l'aggravante di avere provocato un incidente stradale (in Massa il 18/10/2008). Con sentenza del 12/4/2012, la Corte di Appello di Genova, dopo avere rigettato l'impugnazione dell'imputato, in accoglimento dell'appello del Procuratore Generale, escluse le attenuanti generiche riconosciute in primo grado, aumentava la pena a mesi 3 di arresto ed Euro 1.200,00, di ammenda. Osservava la Corte di merito che la non lieve entità del fatto e l'assenza di elementi positivi di valutazione, inibiva il riconoscimento delle attenuanti generiche.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando:
2.1. la errata applicazione della legge, per avere la corte di merito escluso le attenuanti generiche sulla base di una presunta gravità del fatto che, nel caso concreto, non sussisteva, essendo stato il LL vittima e non causa, dell'incidente provocato da tale ZM AN;
2.2. la erronea applicazione della legge, laddove era stata riconosciuta la sussistenza della aggravante pur senza avere l'imputato "provocato" l'incidente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è solo in parte fondato.
3.1. In ordine alla censura relativa al diniego delle attenuanti generiche, è insegnamento di questa Corte che "La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62 bis c.p., è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato" (Cass. Sez. 6^, Sentenza n. 42688 del 24/09/2008 Ud. (dep. 14/11/2008), Caridi, Rv. 242419; Cass. Sez. 6^, Sentenza n. 7707 del 04/12/2003 Ud. (dep. 23/02/2004), Anaderio, Rv. 229768; Cass. Sez. 5^, Sentenza n. 6771 del 22/04/1981 Ud. (dep. 09/07/1981), Brunelli, Rv. 149699). Nel caso di specie la corte di merito, nel negare le attenuanti, ha richiamato l'entità del fatto commesso, in ragione della non modesta quantità del tasso alcolemico rilevato, nonché l'assenza di elementi positivi di valutazione (l'imputato è gravato da precedenti penali).
La coerenza e logicità della motivazione sul punto, la rende insindacabile in questa sede.
3.2. Fondato è invece il motivo di censura relativo al difetto di motivazione sulla sussistenza dell'aggravante di cui dell'art. 186 C.d.S., comma 2 bis. Invero nel capo di imputazione è stato contestato all'imputato di essere rimasto "coinvolto" in un incidente stradale.
Nella sentenza non vengono spesi argomenti per spiegare le modalità e l'entità di tale coinvolgimento.
Orbene il mero coinvolgimento in un incidente, da parte di un soggetto che trovasi alla guida in stato di ebbrezza, da solo non integra l'aggravante di cui al citato comma 2 bis. Tale norma, pretende che il soggetto abbia "provocato" un incidente e quindi che sia accertato un coefficiente causale della sua condotta rispetto al sinistro. Assimilare il "coinvolgimento" in un incidente con la condotta di chi "provoca" il sinistro, costituirebbe un'inammissibile ipotesi di analogia "in malam partem".
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta aggravante di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2 bis e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Genova. Rigetta il ricorso nel resto.
Visto l'art. 624 c.p.p., dichiara irrevocabile l'affermazione della colpevolezza.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2013