Sentenza 16 aprile 2013
Massime • 2
La fattispecie prevista dagli artt. 112 e 159 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - che punisce l'omesso allestimento delle opere provvisionali con buon materiale e a regola d'arte - è un reato proprio che può essere commesso solo dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti e non anche dal committente.
La fattispecie prevista dall'art. 22, comma dodicesimo, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che punisce l'occupazione alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, è un reato proprio che può essere commesso solo dal datore di lavoro. (Fattispecie in cui è stata esclusa la configurabilità del reato a carico del committente opere edilizie affidate ad una persona che ebbe personalmente ad ingaggiare il lavoratore extracomunitario).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/04/2013, n. 31288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31288 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BIANCHI Luisa - Presidente - del 16/04/2013
Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 838
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 5214/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON NI, n. a Raffadali - AG - il 24/5/1935;
Parti civili:
IO MA, LL LU, LL CO, LL IA;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 2/10/2012 (n. 1089/12);
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Fausto Izzo;
udite le conclusioni del Procuratore Generale Dr. Baglione Tindari, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni dell'Avv. Buccellato Fausto, in sost. dell'Avv. Maragliano Pietro, difensore delle parti civili che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 12/7/2011 il Tribunale di Agrigento condannava IO NI alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione per il delitto di omicidio colposo aggravato in danno del lavoratore LL EF e connessi reati contravvenzionali. L'imputato veniva inoltre condannato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, da liquidare in separato giudizio.
All'imputato era stato addebitato che, in qualità di datore di lavoro, aveva consentito che LL EF svolgesse sul tetto di un suo immobile lavori di ripristino della copertura, senza la presenza di opere provvisionali di protezione, nonostante l'altezza di 10 mt. del luogo di lavoro ed il forte vento in atto;
in tali circostanze il LL, peraltro in stato di ebbrezza per l'ingestione di vino (tasso alcolemico rilevato di g/l 1,43), cadeva riportando un mortale RA (acc. in Raffadali il 26/11/2008).
2. Con sentenza del 2/10/2012 la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna. Osservava la Corte che:
- l'imputato doveva essere considerato datore di lavoro del IO e del suo collaboratore, HE OH (cittadino marocchino senza permesso di soggiorno), in quanto dirigeva egli stesso i lavori e la vittima era un mero bidello che arrotondava i suoi redditi, facendo sporadici lavoretti;
- anche a volerlo considerare come committente, la sua responsabilità sussisteva egualmente, in quanto aveva ingaggiato come appaltatore un soggetto privo di professionalità ed adeguati mezzi di produzione;
inoltre, pur presente in cantiere, non gli aveva impedito di accedere sul tetto senza la predisposizione di misure di prevenzione;
- la violazione delle norme di prevenzione era evidente, in quanto il lavoro era svolto a notevole altezza senza alcuna opera provvisionale di protezione.
3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del IO, lamentando:
2.1. la erronea applicazione della legge per esser stato l'imputato condannato per l'assunzione di un lavoratore privo di permesso di soggiorno, pur non essendo egli datore di lavoro;
2.2. la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine alla pronuncia di condanna, considerato che il giudice di merito non aveva tenuto conto che il IO, tornato nel paese natale dopo quarant'anni, non aveva conoscenza di imprenditori della zona e per riparare il tetto aveva chiesto consiglio ai vicini che gli avevano indicato il LL. Per tale motivo non gli poteva essere addebitato, quale committente e non datore di lavoro, la scelta di persona non affidabile.
Con memoria depositata il 12/4/2013 il difensore delle parti civili ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è solo parzialmente fondato.
4.1. la prima questione da risolvere è quella relativa alla natura giuridica del rapporto intercorso tra l'imputato e la vittima. Dalla ricostruzione effettuata nel corso dell'istruzione dibattimentale non vi è dubbio che il IO abbia svolto il ruolo di committente, avendo egli affidato al LL la esecuzione di lavori di ripristino del tetto, senza assumere in prima persona la direzione dei lavori e la predisposizione dei mezzi. La qualificazione corrisponde perfettamente alla definizione di committente data dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 89, lett. b), ove è definito tale "il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata ...". Di ciò si è resa conto la stessa Corte distrettuale che, nel confermare la condanna, ha specificamente analizzato l'addebito di colpa a carico dell'imputato in qualità di committente.
4.2. Così qualificato il rapporto intercorso tra il IO ed il LL, consegue il doveroso annullamento della sentenza, limitatamente ai capi B) e C), per non aver commesso il fatto. Invero, quanto al capo A), il reato di assunzione di un lavoratore non comunitario, privo del permesso di soggiorno, nel caso di specie HE OH, (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 22, comma 12) essendo un reato proprio, come tale non può che far capo al datore di lavoro che va identificato nel LL che ebbe ad ingaggiarlo. Analogo discorso deve essere fatto in relazione al reato contestato sub C) (art. 112 in relazione al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 159, comma 1, lett. b), anch'esso reato proprio, per l'omissione dell'allestimento con buon materiale le opere provvisionali per i lavori da svolgere. Infatti, esplicitamente il richiamato art. 159 prevede sanzioni penali per l'inottemperanza delle misure di prevenzione di cui all'art. 112 a carico del datore di lavoro, dei dirigenti e preposti, non anche per il committente.
4.3. I motivi di censura formulati in relazione al capo A) (omicidio colposo), invece, sono infondati.
La corte di merito ha confermato la condanna identificando due profili di colpa a carico dell'imputato: avere incaricato dei lavori un soggetto non dotato di adeguata professionalità; avere consentito l'inizio della attività pur in presenza di una situazione di pericolosità del cantiere.
Va premesso che la normativa in materia di cantieri mobili (in passato il D.Lgs. n. 494 del 1996; ora alcune norme del D.Lgs. n. 81 del 2008) delinea un quadro di coinvolgimento del committente, nelle responsabilità per il mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza, con l'evidente scopo di evitare che il risparmio sui costi dell'opera, a beneficio sia del committente che dell'appaltatore, si "scarichi" sulla sicurezza, con una diminuzione dei presidi di tutela dei lavoratori.
In attuazione di tali principi, questa Corte ha avuto modo di affermare che in materia di infortuni sul lavoro in un cantiere edile, il committente rimane il soggetto obbligato in via principale all'osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza, atteso che l'effetto liberatorio si verifica solo a seguito della nomina del responsabile dei lavori e nei limiti dell'incarico conferito a quest'ultimo" (Cass. 3, 7209/07, Bellini). Inoltre, con riferimento ad un caso analogo a quello per cui si procede, è stato affermato che "È titolare di una posizione di garanzia nei confronti del lavoratore il proprietario (committente) che affida lavori edili in economia ad un lavoratore autonomo di non verificata professionalità, ed in assenza di qualsiasi apprestamento di presidi anticaduta, pur a fronte di lavorazioni in quota superiore a metri due" (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 42465 del 09/07/2010 Ud. (dep. 01/12/2010), Rv. 248918). Nel caso di specie, come rilevato dal giudice di merito, il IO ha affidato i lavori ad un soggetto privo di specifica professionalità e di organizzazione di mezzi, così creando i presupposti per l'allestimento di un cantiere non a norma e pericoloso. Nè ad escludere la sua responsabilità può bastare la circostanza che, tornato in paese dopo anni di assenza, non conosceva bene le persone su cui aveva fatto affidamento, in quanto ciò che gli viene addebitato è proprio la condotta negligente e la omissione di controlli che sarebbe stato agevole svolgere, richiedendo, ad esempio, la esibizione di autorizzazioni e d iscrizioni ad albi professionali.
Inoltre, a fronte dalla evidenza della situazione di pericolosità del cantiere, facendo leva sulla sua posizione di garanzia e degli obblighi connessi, il IO non avrebbe dovuto consentire l'inizio della attività di lavoro in assenza di opere provvisionali idonee ad evitare rischi di caduta dal tetto.
4.4. Nè ad escludere la efficienza causale della negligente condotta dell'imputato può essere invocato il comportamento della vittima, la quale è salita sul tetto, per svolgere la sua attività di lavoro, in stato di ebbrezza. Infatti il rispetto delle misure di sicurezza serve proprio ad evitare eventi lesivi anche in ragione di pur sempre prevedibili condotte negligenti dei lavoratori.
Del concorso di colpa terrà necessariamente conto il giudice civile in sede di liquidazione del danno.
4.5. Il parziale accoglimento del ricorso non impone l'annullamento con rinvio della sentenza, in quanto la rideterminazione della pena può essere effettuata in questa sede, detraendo dalla pena inflitta in primo grado (anni 1 e mesi 4 di reclusione) i quattro mesi di reclusione irrogati per i capi B) e C).
Pertanto la sanzione viene rideterminata in un anno di reclusione. Al rigetto del ricorso in relazione al capo A), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla parti civili nel presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla condanna per i reati di cui ai capi B) e C) per non aver commesso il fatto;
ridetermina la pena per il residuo reato di cui al capo A) in 1 anno di reclusione;
rigetta nel resto il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione in favore delle costituite parti civili delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 2.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2013