Sentenza 19 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/06/2001, n. 8338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8338 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2001 |
Testo completo
E N O I Z 6 8 A 9 5 1 R / . T 4 S N A 02 .67346 / I 6 - G 2 E B . I R . R . R L P . L A A D A IN NOM8 33 8/0 1 D T . L U B E UBBLICA ITALIANA E D B A T I T I N S R 1 E N A T 3 S E I 1 S E R . I E A N T A A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Processo - Inamis Dott. Michele CANTILLO Presidente siblità appells Consigliere - Dott. Giulio GRAZIADEI Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere R.G.N. 23836/99 Cron.19103 Consigliere Dott. TO MERONE - Rel. Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 08/03/01 E N SENTENZA O I Z E A L S I S sul ricorso proposto da: A V C I I C D LL NT, in qualità di socio di LL A E M E N R 6 P NT e C. SAS DITTA, GALLO LLFILOMENA, U O 4 S P 3 E T R SAVERIA, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA M 7 O C A 6 C VERBANO 8, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNA . N MAURO, che li difende unitamente all'avvocato ALBINO MAURO, giusta mandato a margine;
per LL NT nq socio LL di LL NT e C. SAS DITTA procura alle liti Notaio LONGO DOMENICO di ROMBIOLO, rep. 13.864 del 3.10.2000; - ricorrente
contro
UFF ENTRATE LAMEZIA TERME, MIN FINANZE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, difesi2001 440 dall'avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, giusta -1- delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
DIREZIONE REG ENTRATE CALABRIA;
- intimato avversO la sentenza n. 124/99 della Commissione tributaria regionale di CATANZARO, depositata il 22/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
uditi per i ricorrenti, gli Avvocati SPOSATO e MAURO, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato DE FELICE, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo IS TO, AL FI e IS RI hanno impugnato gli avvisi di accertamento Irpef-Ilor relativi all'anno 1985, che elevavano l'imponibile in ragione della esclusione di costi desunte da fatture ritenute false. La Commissione Tributaria di primo grado ha accolto il ricorso, mentre la Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'ufficio ed ha riformato integralmente la decisione di primo grado. I contribuenti hanno proposto ricorso formulando tre motivi. Il Ministero delle Finanze ha resistito con controricorso. I ricorrenti hanno prodotto una memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunziato nullità del procedimento e della sentenza in appello per violazione degli articoli 22,23,19,19 bis,20,62,53 e 51 del d.lgs.n.546/92 sostenendo che l'atto di appello dell'ufficio era stato depositato oltre i sessanta giorni dal deposito della sentenza di primo grado e non era neanche stato notificato a AL FI e ad IS RI. Nella memoria i ricorrenti hanno specificato che la sentenza di primo grado n.373/91 del 28.6.1991, è stata depositata il 18.3.1992 e notificata all'ufficio il 26.3.1992, mentre l'atto di appello è stato depositato il 31.8.1992, e cioè fuori termine. Ritiene la Corte che la doglianza è fondata e merita accoglimento poiché dagli atti emerge che il dispositivo della sentenza di primo grado, sotto il vigore del d.p.r. n. 636/72, è stato comunicato all'ufficio il 26.3.1992, mentre l'appello risulta depositato il 31.8.1992, e cioè oltre i sessanta giorni previsti dall'articolo 22 del citato d.p.r. n. 636/72. La conseguenza del mancato rispetto di tale termine, previsto a pena di Graf the decadenza, comporta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. 0 4 4 L'accoglimento di questo mezzo è assorbente rispetto agli altri proposti dai ricorrenti. La sentenza impugnata, che ha riformato quella decisione, va allora cassata senza rinvio. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Compensa le spese. Così deciso in Roma il giorno 8.3.2001 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il cons. rel. Il Presidente Dr. Giuseppe Falcone Dr. Michele W ith7 IL CANCELLIEME Innocenzo Baluste DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 19 GIU. 2001 IL CAME LRE C1 Innocenzo Battista E N 6 8 O I 9 5 1 Z . / A 4 N / R - 6 T A 2 I S B . I . R R G . L A P E L . T R A D . U L B A E B A I D D T I R A E S 1 I T T N 3 R E 1 N S E E . I S T N A E A M