Sentenza 5 luglio 2013
Massime • 1
Anche successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n.159 del 2011, l'avviso a comparire in udienza nei confronti della persona proposta per l'applicazione di una misura di prevenzione deve necessariamente indicare, a pena di nullità, il tipo di pericolosità posta a fondamento della richiesta e gli elementi di fatto dai quali la si ritiene desumibile. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato sia il decreto d'appello che quello di primo grado emessi in violazione del principio, con rinvio al Tribunale competente per il nuovo giudizio).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/07/2013, n. 35767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35767 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZAMPETTI Umberto - Presidente - del 05/07/2013
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - N. 2525
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - N. 47180/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BE LU N. IL 26/08/1972;
avverso il decreto n. 2/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 25/09/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
lette le conclusioni del PG Dott. Aniello Roberto, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio di entrambi i decreti di primo e secondo grado.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 25 settembre 2012 la Corte d'appello di Brescia ha confermato il provvedimento del 12 giugno 2012, con il quale il Tribunale in sede ha applicato a BE CA la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni 3. 2. Avverso detto decreto della Corte d'Appello di Brescia ricorre personalmente innanzi a questa Corte BE CA, deducendo violazione di legge in quanto nel decreto di fissazione dell'udienza camerale di primo grado non era stata indicata la forma di pericolosità sociale attribuitagli;
e detta carenza era stata da lui contestata sia in primo grado che in grado di appello, facendo presente che, nel vigore della L. n. 1423 del 1956, l'invito a comparire, indirizzato ex art. 4 della citata legge alla persona nei cui confronti veniva chiesta l'applicazione di una misura di prevenzione, doveva essere considerato come uno strumento di contestazione che aveva ad oggetto la forma di pericolosità che si intendeva porre a fondamento della richiesta, si che la sua mancanza dava luogo ad una nullità assoluta di ordine generale;
e, passando dalla norma sopra descritta a quella contenuta nel D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 7, il legislatore non aveva inteso disconoscere le garanzie giurisdizionali stratificatesi nel corso di una pluriennale elaborazione giurisprudenziale a tutela del diritto di difesa. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da BE CA è fondato.
2.La giurisprudenza di questa Corte, nella vigenza della L. n. 1423 del 1956, art. 4, ha sempre concordemente ritenuto che l'invito a comparire indirizzato alla persona nei cui confronti veniva chiesta l'applicazione di una misura di prevenzione dovesse essere considerato, al pari del decreto di citazione a giudizio, come uno strumento di contestazione che doveva indicare la forma di pericolosità che si intendeva porre a base della misura proposta e gli elementi di fatto, dai quali si riteneva di poter evincere la sussistenza di detta forma di pericolosità; era pertanto richiesto che il decreto di citazione contenesse fin dal primo grado, a pena di nullità, l'indicazione non solo della misura di cui si chiedeva l'applicazione, ma anche del tipo di pericolosità posta a fondamento della richiesta (cfr., in termini, Cass. Sez. 1 n. 49279 del 30/11/2004, Scutti, Rv. 230769).
3. Non può invero ritenersi che con il passaggio dalla L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 6 e segg. al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 7
il legislatore abbia inteso in qualche modo modificare il procedimento applicativo delle misure di prevenzione, si che la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata è da ritenere tuttora valida ed attuale, nel senso che anche nel vigore della nuova normativa il proposto deve essere fin dall'inizio consapevole del tipo di pericolosità di cui è ritenuto essere portatore, onde consentirgli un adeguato diritto di difesa.
D'altra parte la continuità fra i due testi normativi in questione si coglie anche rilevando come la L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 6, fa riferimento agli artt. 636 e 637 c.p.p. del 1930, ora riferibili all'art. 678 c.p.p., che regola il procedimento di sorveglianza e che contiene un esplicito rinvio all'art. 666 c.p.p., concernente il procedimento di esecuzione.
Ora, che il D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 7 non contenga alcuna disposizione che possa far pensare ad una discontinuità con la normativa precedente e che, con il D.Lgs. n. 159 del 2011, il legislatore abbia inteso piuttosto regolare il procedimento di prevenzione con maggiore precisione ed organicità, sulla falsariga del procedimento camerale di cui all'art. 127 c.p.p., può altresì desumersi dalla circostanza che al citato D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 7, comma 9 è contenuto, come norma di chiusura, un richiamo all'art. 666 c.p.p., che è presente anche nella L. n. 1423 del 1956;
il che costituisce ulteriore conferma del fatto che il D.Lgs. n. 159 del 2011 deve interpretarsi secondo il criterio della stretta continuità con quanto in precedenza contenuto nella L. n. 1423 del 1956. Il D.Lgs. n. 159 del 2011 ha invero avuto la chiara e condivisibile finalità non di innovare, quanto piuttosto di ridurre ad unità e dare maggiore organicità ad una materia, quale la prevenzione, le cui norme fondamentali erano in precedenza rinvenibili in diversi testi di legge.
4. Da quanto sopra consegue l'annullamento del decreto impugnato, nonché del decreto emesso in primo grado dal Tribunale di Brescia in data 12 giugno 2012, con rinvio degli atti al Tribunale di Brescia, per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato ed altresì quello emesso dal Tribunale di Brescia il 12 giugno 2012 e rinvia per nuovo giudizio, al Tribunale di Brescia.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2013
Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2013