Sentenza 30 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/03/2001, n. 4714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4714 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2001 |
Testo completo
DIRITTI DIRITT "047 14/0 1 IN MED L POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto . . . . . - - SEZIONE SECONDA CIVILE AY073429 соябоноборна Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI Presidente - R.G.N. 10546/99 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere 13807/99 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Cron. 10131 1642 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere Rep. Dott. Umberto GOLDONI - Consigliere Ud. 22/12/00 - ha pronunciato la seguente a SENTENZA sul ricorso proposto da: LL TO SNC in persona del legale rappresentante pro tempore TO BR, elettivamente domiciliato Richiest ardio IL SOLE 24 ORE dal Sig ' presso lo studio in ROMA VIA G.PISANELI 4 per diriti 3000. dell'avvocato IGI GIUSEPPE, che lo difende unitamente all'avvocato PENSINI EUGENIO, giusta delega in atti;
ANCELLERIA - ricorrente
contro
TO TO;
9696 intimato °e sul 2° ricorso n 13807/99 proposto da: 2000 IG TO, elettivamente domiciliato in ROMA 2157 TO tweet? :. 5.6.01. -1- VLE PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE ANTONINI, difeso dall'avvocato GIORGIO DE PILATI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
F.LI TO SNC;
intimato avverso la sentenza n. 144/98 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 08/04/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/12/00 dal Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO;
udito l'Avvocato IGI Giuseppe, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso l'inammissibilità, il rigetto principale e dell'incidentale; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per principale e l'accoglimento del ricorso l'inammissibilità dell'incidentale. -2- Svolgimento del processo Con sentenza n° 175 del 28 febbraio 1996 il tribunale di Trento - pronun- ziando sulla domanda principale ( proposta con citazione dell'8 ottobre 1986) di LB OL, di condanna della committente F.LL NO s.n.c. al pagamento del compenso relativo a due contratti di opera, nonchè su quella riconvenzionale, della società, di risoluzione del primo contratto per inadempimento dell'OL e di condanna di costui al risarcimento del danno da compensarsi con il debito del prezzo del secondo contratto - condannò la F.LL RI al pagamento della som- ma di £.28.820.000, oltre agli interessi ed al ristoro del danno da svalutazione mo- netaria, in favore dell'OL, e costui al risarcimento del danno nella misura di £.8.500.000, incrementata dalla misura dei coefficienti istat della svalutazione mo- r netaria, in favore della società. Adita con i gravami principale, proposto dalla F.LL RI s.n.c. con atto di citazione notificato l' 8 luglio 1996 e, incidentale, proposto dall'OL con la comparsa di costituzione e risposta depositata il 22 novembre 1996, la corte d'appello di Trento, con sentenza dell'8 aprile 1998, ha dichiarato "inammissibili" entrambe le impugnazioni. In particolare, la corte di merito, nella premessa che l'omesso deposito della sentenza impugnata non poteva indurre alla declaratoria di improcedibilità dell'appello principale essendo stata rinvenuta nel fascicolo d'ufficio una copia conforme di quella pronunzia, ha rilevato che dal documento in esame risultava es- sere stata la sentenza depositata il 28 febbraio 1996 e notificata il 23 maggio suc- cessivo, ad iniziativa del procuratore dell'OL, alla F.LL DO s.n.c. 3 Ne conseguivano ha concluso il giudice del merito - l' inammissibilità - dell'appello principale - perché proposto con citazione notificata 1'8 luglio 1996, oltre il termine di trenta giorni fissato dall'art.325 c.p.c. con la decorrenza indicata dall'art. 326 c.p.c -e l'inammissibilità ( rectius, perdita di efficacia) dell'appello incidentale ai sensi del secondo comma dell'art. 334 c.p.c... Per la cassazione di detta pronunzia ricorrono, in via principale, la F.LL Pe- riotto s.n.c. e, incidentale, l' OL. Entrambe le parti depositano memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Motivi della decisione I due ricorsi avverso la medesima sentenza debbono essere riuniti in un unico processo secondo quanto dispone l'art. 331 c.p.c. Entrambi i ricorrenti in relazione al n° 3 dell' art.360 c.p.c. denunziano la violazione degli artt.325, 326 e 327 c.p.c., in particolare il ricorrente incidentale anche del II comma dell'art. 334 c.p.c. La corte di merito - sostengono la F.LL NO e l'OL - non avreb- be potuto ritenere inammissibile l'appello principale, perché tardivamente proposto né, di conseguenza, privo di efficacia, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., quello inciden- tale. Non si è quel giudice avveduto di aver, al fine della officiosa verifica della tempestività del gravame principale, utilizzato una copia conforme della pronunzia del tribunale recante la sola seguente annotazione "la sentenza che precede è stata notificata il 23. 5. 1996 alla F.LL NO s.n.c." riferentesi alla eseguita notifica- zione in quella data della pronunzia medesima, munita della formula esecutiva, fatta alla parte personalmente ed inidonea, pertanto, alla decorrenza del termine breve di impugnazione Quella principale, sostiene la società, pertanto avrebbe dovuto ritenersi proposta nel termine dell'anno fissato dall'art. 327 c.p.c. e quella incidentale, os- serva l'OL, efficace. Queste censure sono corrette. La notifica della sentenza al procuratore costituito della parte, ai sensi de- gli artt. 170 e 285 c.p.c., è il solo formale presupposto indispensabile alla decor- renza del "termine breve" fissato dall'art. 325 c.p.c. per l'esercizio del diritto di impugnazione. Non essendo in proposito ammesse forme equipollenti di legale conoscen- za della pronunzia, ne discendono l'inidoneità alla decorrenza di detto termine, e la conseguente operatività di quello annuale di decadenza fissato dall'art.327 c.p.c., della notificazione della sentenza non eseguita nel forma prescritta nei confronti della parte costituita nel giudizio con un procuratore ( ex multis vedasi la pronun- zia di questa corte n° 5421/99). Da questo principio si è all'evidenza discostata la corte di merito. esposte in punto di verifica della tempestività Le argomentazioni dell'impugnazione principale, e di efficacia di quella ritenuta incidentale tardiva, ri- velano immediatamente aver il giudice del merito accertato l' inutile decorso del termine di trenta giorni, utile alla proposizione dell'appello, considerando come "dies a quo" non quello di una verificata eseguita notificazione della sentenza gra- vata al procuratore della parte costituita nel giudizio, ai sensi degli artt.285 e 170 5 c.p.c., risultante dalla relazione dell'ufficiale giudiziale, bensì quello indicato in un' annotazione fatta dal canceLLere in calce ad una copia della sentenza rinvenuta nel fascicolo d'ufficio e dalla quale non avrebbe potuto trarsi la giuridica certezza di una notifica della decisione nella sola forma idonea alla decorrenza del termine "breve" fissato dall'art. 325 c.p.c. per la proposizione dell'impugnazione. Queste considerazioni inducono all'accoglimento dei ricorsi. In particolare, quanto al ricorso incidentale, non trova consenso la que- stione della sua inammissibilità, posta dalla ricorrente principale all'odierna discus- sione ed assentita dal P.G., in ragione di una ritenuta estraneità delle censure espo- ste dall'OL alla pronunzia impugnata, di mero ordine processuale. Invero, la richiesta dell'OL di rigetto dell'appello principale della F.LL RI si pone, nell'economia argomentativa del ricorso incidentale, come do- manda subordinata a quella di "cassazione della sentenza n° 144/98 della Corte d'appello di Trento" e per l'ipotesi in cui questa Corte "ritenga di decidere anche il merito della controversia" ai sensi dell'art. 384 c.p.c. La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che si indica nella corte d'appello di Brescia. Il giudice di rinvio, adeguandosi al principio di diritto esposto, si pronun- zierà sugli appeLL, principale ed incidentale, rispettivamente proposti dalla F.LL Pe- riotto s.n.c. e dall'OL avverso la sentenza n° 175/96 del tribunale di Trento e, all'esito, provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità fa- cendone questa Corte espressa rimessione (art. 385, II cpv, c.p.c.).
p. q. m.
6 la Corte riunisce i ricorsi, li accoglie e cassa la sentenza impugnata con rinvio della causa, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Brescia. Roma, il 22 dicembre 2000. Il Presidente (dr Franco Po Il Consigliere estensore (dr Enrico Spagna Musso) hoooo IL CANCELIERE C1 Francesco Catania 290000 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 30 MAR/2001 IL CANCELIERE C UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in duid MAG. 2001erie 4 290.000 21841. versate S. DUECENTONOVANTAMILA p. Il Dirigente Area Spa D.ssa Maria Grazia Cli (lite 301 Responsabile Servizio (Dr. A. RACCON 7