Cass. pen., sez. II, sentenza 18/05/2026, n. 17846
CASS
Sentenza 18 maggio 2026

Argomenti

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Segnala un errore
  • Accolto
    Violazione degli artt. 61 n.5, 640 comma 2 n.2-bis cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che la nuova formulazione dell'art. 640 comma 2-ter cod. pen. abbia sottratto dal 61 n. 5 cod. pen. l'ipotesi della truffa telematica, riservandole una considerazione autonoma, e che tale novella imponga di ricondurre le truffe online nel novero di questa nuova formulazione, rendendole perseguibili a querela.

  • Accolto
    Violazione della legge n. 90 del 28 giugno 2024

    La Corte ha confermato che la novella legislativa impone di ritenere che, a far data dal 3 luglio 2024, le truffe online, in precedenza ritenute aggravate ai sensi dell'art. 61 n. 5 cod. pen., vadano ricondotte nel novero di questa nuova formulazione, con la conseguenza che, pur risultando aggravate, risultano perseguibili a querela. Si è inoltre ricordato che la querela ha natura mista e incide sulla punibilità, sottoposta alla regola dell'art. 2, comma 4, cod. pen., pertanto l'eventuale remissione di querela ha efficacia estintiva del reato.

  • Accolto
    Mancanza e contraddittorietà della motivazione

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, annullando senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela, confermando implicitamente la sussistenza del vizio di motivazione in ordine all'aggravante, ma dichiarando l'estinzione del reato.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 18/05/2026, n. 17846
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17846
    Data del deposito : 18 maggio 2026

    Testo completo