CASS
Sentenza 18 maggio 2026
Sentenza 18 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/05/2026, n. 17846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17846 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ON RA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/09/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale BE SC, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 24 settembre 2025, confermava la sentenza di primo grado che aveva dichiarato NC NI responsabile del reato di cui agli artt. 640 comma 2 n.
2 -bis cod.pen. (cd. “truffa on line”); avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di NI, eccependo: 1.1. violazione degli artt. 61 n.5, 640 comma 2 n.
2-bis cod. pen. per insussistenza dei presupposti dell’aggravante della minorata difesa: la Corte di appello aveva ritenuto automaticamente che la persona offesa versasse in una “condizione fisiologica di svantaggio e di soggezione” per il fatto che i contatti erano avvenuti a distanza e per le modalità di pagamento previste, limitandosi a Penale Sent. Sez. 2 Num. 17846 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 16/04/2026 2 ritenere sufficiente il mero utilizzo di strumenti telematici, senza verificare la reale sussistenza dei presupposti necessari per l'applicazione dell'aggravante, presupposti che non ricorrevano posto che i contatti erano avvenuti anche per telefono e whatsapp;
1.2 violazione della legge n. 90 del 28 giugno 2024 per l’omessa applicazione dell’art. 640 comma 2-ter cod. pen.: la nuova disciplina si doveva applicare in quanto più favorevole all’imputato, e poiché con l’inserimento di tale norma il reato era perseguibile a querela, essendovi stata remissione di querela con relativa accettazione, doveva essere dichiarato estinto;
1.3 mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza della minorata difesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Con l’art. 16, comma 1, lett. t), n. 1), della legge 28 giugno 2024 n, 90, pubblicata sulla G.U. il 2 luglio ed entrata in vigore il 17 luglio 2024, il legislatore è intervenuto sul secondo comma dell’art. 640 cod. pen. inserendo, con il n.
2-ter, una nuova l’aggravante del delitto di truffa “se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei ad ostacolare la propria o l’altrui individuazione”; tale disposizione, peraltro, è rimasta invariata anche a séguito dell’entrata in vigore del DL n. 48 del 2025 che ha invece eliminato il 2- bis per ricollocare l’aggravante della minorata difesa in un apposito comma. Così facendo, il legislatore ha previsto una ipotesi specifica di “minorata difesa” individuata, per l’appunto, nella situazione del truffatore che, nel contattare ed interloquire con la vittima, strumentalizzi il mezzo telematico per garantirsi una posizione di vantaggio: in altri termini, come precisato da Sez.2, n. 22257 del 09/05/2025, Rv. 288222, ha “sottratto” dal 61 n. 5 cod. pen. l’ipotesi della truffa telematica cui ha riservato una considerazione autonoma, La novella legislativa impone di ritenere che, a far data dal 3 luglio 2024 (entrata in vigore della legge), le truffe cd. online, in precedenza ritenute aggravate ai sensi dell'art. 61 n. 5 cod. pen., vadano ricondotte nel novero di questa nuova formulazione, con la conseguenza che, pur risultando aggravate, risultano perseguibili a querela. Sul punto, si deve ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha ribadito la natura mista, sostanziale e processuale, della querela e la sua concreta incidenza sulla punibilità dell'autore del fatto, sottoposta dunque alla regola posta dall'art. 2, comma 4, cod. pen., secondo cui “se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni 3 sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile” (vedi Sez.5, n. 6025 del 16/10/2025, dep. 2026, Rv. 289353 – 01); ne consegue che l’eventuale remissione di querela ha efficacia estintiva del reato. 2. Per le ragioni illustrate, deve essere pronunciata sentenza di estinzione del reato, essendo intervenuta remissione di querela ritualmente accettata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16/04/2026 Il consigliere estensore Il Presidente PP CI LO CA
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale BE SC, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 24 settembre 2025, confermava la sentenza di primo grado che aveva dichiarato NC NI responsabile del reato di cui agli artt. 640 comma 2 n.
2 -bis cod.pen. (cd. “truffa on line”); avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di NI, eccependo: 1.1. violazione degli artt. 61 n.5, 640 comma 2 n.
2-bis cod. pen. per insussistenza dei presupposti dell’aggravante della minorata difesa: la Corte di appello aveva ritenuto automaticamente che la persona offesa versasse in una “condizione fisiologica di svantaggio e di soggezione” per il fatto che i contatti erano avvenuti a distanza e per le modalità di pagamento previste, limitandosi a Penale Sent. Sez. 2 Num. 17846 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 16/04/2026 2 ritenere sufficiente il mero utilizzo di strumenti telematici, senza verificare la reale sussistenza dei presupposti necessari per l'applicazione dell'aggravante, presupposti che non ricorrevano posto che i contatti erano avvenuti anche per telefono e whatsapp;
1.2 violazione della legge n. 90 del 28 giugno 2024 per l’omessa applicazione dell’art. 640 comma 2-ter cod. pen.: la nuova disciplina si doveva applicare in quanto più favorevole all’imputato, e poiché con l’inserimento di tale norma il reato era perseguibile a querela, essendovi stata remissione di querela con relativa accettazione, doveva essere dichiarato estinto;
1.3 mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza della minorata difesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Con l’art. 16, comma 1, lett. t), n. 1), della legge 28 giugno 2024 n, 90, pubblicata sulla G.U. il 2 luglio ed entrata in vigore il 17 luglio 2024, il legislatore è intervenuto sul secondo comma dell’art. 640 cod. pen. inserendo, con il n.
2-ter, una nuova l’aggravante del delitto di truffa “se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei ad ostacolare la propria o l’altrui individuazione”; tale disposizione, peraltro, è rimasta invariata anche a séguito dell’entrata in vigore del DL n. 48 del 2025 che ha invece eliminato il 2- bis per ricollocare l’aggravante della minorata difesa in un apposito comma. Così facendo, il legislatore ha previsto una ipotesi specifica di “minorata difesa” individuata, per l’appunto, nella situazione del truffatore che, nel contattare ed interloquire con la vittima, strumentalizzi il mezzo telematico per garantirsi una posizione di vantaggio: in altri termini, come precisato da Sez.2, n. 22257 del 09/05/2025, Rv. 288222, ha “sottratto” dal 61 n. 5 cod. pen. l’ipotesi della truffa telematica cui ha riservato una considerazione autonoma, La novella legislativa impone di ritenere che, a far data dal 3 luglio 2024 (entrata in vigore della legge), le truffe cd. online, in precedenza ritenute aggravate ai sensi dell'art. 61 n. 5 cod. pen., vadano ricondotte nel novero di questa nuova formulazione, con la conseguenza che, pur risultando aggravate, risultano perseguibili a querela. Sul punto, si deve ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha ribadito la natura mista, sostanziale e processuale, della querela e la sua concreta incidenza sulla punibilità dell'autore del fatto, sottoposta dunque alla regola posta dall'art. 2, comma 4, cod. pen., secondo cui “se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni 3 sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile” (vedi Sez.5, n. 6025 del 16/10/2025, dep. 2026, Rv. 289353 – 01); ne consegue che l’eventuale remissione di querela ha efficacia estintiva del reato. 2. Per le ragioni illustrate, deve essere pronunciata sentenza di estinzione del reato, essendo intervenuta remissione di querela ritualmente accettata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16/04/2026 Il consigliere estensore Il Presidente PP CI LO CA