Sentenza 17 giugno 2016
Massime • 1
Non può costituire motivo di revisione della sentenza di condanna l'asserita violazione di diritti fondamentali previsti dalla Convenzione EDU, in quanto l'attivazione del processo di revisione, in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 2011, presuppone che la violazione sia accertata con sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con riferimento al medesimo processo definitivamente concluso.
Commentario • 1
- 1. Revisione europea, limiti stretti (Cass. 7918/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 marzo 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/06/2016, n. 29167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29167 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2016 |
Testo completo
29 1 6 7 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 17/06/2016 Composta da: Sent. n. sez. 934 GIOVANNI CO Presidente REGISTRO GENERALE N.10144/2016 GIORGIO FIDELBO STEFANO MOGINI -· Rel. Consigliere - ANGELO CAPOZZI EMILIA ANNA GIORDANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CO LI RA nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 11/01/2016 della CORTE APPELLO di MESSINA sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;
lette/sentite le conclusioni del PG M. FRANCESCA LOY che he chiesto dicherers' inamuigslasle il ricorso. Udit i difensor Avv.; re RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Messina ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione- proposta da IU CO LI - della sentenza in data 11.1.2010 emessa dalla Corte di assise di appello di Catania, irrevocabile il 24.4.2012, nei confronti di AN CO LI, condannato alla pena dell'ergastolo per l'omicidio di RU LI UL, oltre al reato di cui all'art. 416bis cod. pen.. 2. Avverso la ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore del condannato, a mezzo del difensore, che deduce illogicità della motivazione e violazione di legge (artt. 630 lett. c) e 634 cod. proc. pen.) in relazione alla opposta attendibilità di SA UL LI come acclarata in termini di certezza dal precedente giudizio in sede di appello e di cassazione. Laddove il primo giudizio - il solo nel corso del quale il predetto teste era stato sentito - aveva concluso per l'assoluzione proprio in relazione al giudizio di attendibilità della predetta fonte di accusa, essendo stata ribaltata in sostanziale violazione dell'art. 6 della C.E.D.U.. In ogni caso, la debolezza della trama sulla base della quale si è fondata la condanna non consente di scartare aprioristicamente gli elementi di prova in grado di inficiarne la tenuta, dovendosi la valutazione rescindente limitarsi ad una astratta incidenza avversativa del nuovo elemento acquisito quale è la rivelazione da parte dello stesso soggetto dell'artificioso imbastimento della sua accusa rispetto a quello preesistente. Ogni altra questione sui tempi in cui è stata resa l'intervista difensiva doveva essere rimandata al dibattimento. scritta il P.G. ha chiesto dichiararsi 3. Con requisitoria l'inammissibilità del ricorso sul rilievo della sua manifesta infondatezza, potendo la Corte di merito delibare in via preliminare il carattere di - - genuinità del dato probatorio proposto dall'istante e come ha fatto. compararlo con quello preesistente al fine di provarne la idoneità a scardinarlo o incrinarlo. E concludendo per la inidoneità, seppur in astratto, della c.d. nuova prova a far prosciogliere il condannato, stante la sua inconsistenza ed assoluta inidoneità ad incidere sul precedente compendio che sorregge il giudicato di condanna.
4. Con memoria difensiva si replica alle conclusioni del P.G., deducendo la indebita sovrapposizione tra i concetti di "attitudine да dimostrativa" da compiersi in astratto nella fase rescindente in relazione alla prova nuova - e genuinità dell'elemento di valutazione che pertiene alla sola fase rescissoria - che sarebbe alla base di esse. CONSIDERATO IN DIRITTO ! 1. Il ricorso è infondato. -in relazione alla dedotta 2. Osserva, innanzitutto, questa Corte pretesa debolezza del compendio probatorio della condanna, asseritamente formato in violazione dell'art. 6 della C.E.D.U. - che non può costituire motivo di revisione la deduzione della violazione da - parte della sentenza di condanna - di diritti fondamentali previsti dalla C.E.D.U.. Tanto in considerazione della necessità che tale violazione sia accertata con riferimento al medesimo processo definitivamente - concluso · dalla competente Corte europea dei diritti dell'uomo, perché successivamente possa innestarsi il processo di revisione enucleato dalla sentenza costituzionale n. 113 del 2011. Peraltro, non può mancarsi di osservare la stessa generica -palesa come si desume dal prospettazione dell'assunto che si attraverso l'assenza di riferimenti provvedimento impugnato - non solo alla asserita connotazione del giudizio di appello, ma anche la considerazione dei riscontri alla testimonianza del LI UL SA.
3. Per l'ammissibilità della richiesta di revisione basata sulla prospettazione di una nuova prova, il giudice deve valutare non solo l'affidabilità della stessa, ma anche la sua persuasività e congruenza nel contesto probatorio già acquisito nel giudizio di cognizione, del quale occorre quindi identificare il tessuto logico-giuridico (Sez. 1, n. 20196 del05/03/2013,Scimone, Rv.256157); ancora, tale valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova deve avere ad oggetto, oltre che l'affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione, tra la prova nuova e quelle esaminate, Я ancorata alla realtà processuale svolta (Sez. 1, n. 34928 del 27/06/2012, NT Mica, Rv. 253437); ancora, in tema di revisione, e con riferimento alla valutazione preliminare circa l'ammissibilità della 2 ед 1 richiesta, prevista dall'art. 634 cod. proc. pen., quando detta richiesta sia proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova, l'eventuale giudizio di manifesta infondatezza può e deve trarsi da una valutazione che abbia ad oggetto non solo l'affidabilità della dedotta circostanza, ma anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione. Tale giudizio si differenzia da quello esaustivo della domanda di revisione, di cui all'art. 637 cod. proc. pen., nel fatto che i criteri di ragione in base ai quali svolgere valutazioni di affidabilità, persuasività e congruenza, sia della fonte che del contenuto della prova, non penetrano in profondità nel giudizio di rivisitazione della vicenda processuale in esame, ma consentono di pervenire a conclusioni decisorie in via immediata e diretta (Sez. 1, n. 3647 del 28/05/1996, Caporosso, Rv. 205685); infine, il principio per cui il giudizio in ordine all'ammissibilità della richiesta, sotto profilo della non manifesta infondatezza, deve essere volto alla verifica della sola idoneità in astratto dei nuovi elementi di prova addotti a dimostrare, ove accertati, che la sentenza di condanna deve essere 1 revocata, non esclude, quando l'elemento nuovo sia costituito da dichiarazioni rese da un soggetto precedentemente non esaminato, la legittimità di una valutazione, anche dettagliatamente e approfonditamente motivata, in ordine alla intrinseca affidabilità di quel soggetto ed alla plausibilità di quanto da lui dichiarato, alla stregua di quanto già obiettivamente accertato e non più revocabile in dubbio, rientrando anche una tale valutazione nell' ambito del controllo sulla astratta idoneità della nuova prova a comportare una rimozione del giudicato (Sez. 1, n. 4126 del 13/10/1993, Geri ed altro, Rv. 195611).
4. La ordinanza impugnata ha dichiarato la inammissibilità della istanza di revisione proposta sulla base della testimonianza resa al difensore da LE PI DO che aveva ascoltato la rivelazione di SA UL a suo nonno che gli assassini di RU UL SA "erano fuori" mentre quelli condannati "erano dentro", aggiungendo inoltre di non poter dire la verità rischiando una denuncia per le cose - che aveva detto al processo e che il figlio non gli aveva detto niente. La testimonianza, pertanto, intendeva smentire l'attendibilità dello stesso SA SA UL in merito alla circostanza di aver appreso dal F figlio RU i nomi dei tre soggetti che gli avevano sparato. Я rilevato la Corte che il tema devoluto risultava Ha approfonditamente esaminato in grado di appello ed in cassazione laddove sono state esplicitate le ragioni della certa attendibilità del 3 rr SA UL SA e della veridicità di quanto dallo stesso riferito e si esaminano gli elementi probatori di riscontro, anche individualizzante, a tale dichiarato, così da ritenersi la responsabilità di AN NT TA, e dei coimputati, acclarata in termini di certezza. Quanto alla c.d. prova nuova, la Corte l'ha ritenuta, prima facie, inidonea a scalfire l'attendibilità della fonte di accusa, con riferimento alle particolari circostanze dell'ascolto della asserita confidenza e la stessa sua temporale emergenza processuale, quando il destinatario della confidenza era ormai deceduto. Non mancandosi di osservare, inoltre, che gli ulteriori profili avanzati dall'istante si risolvevano nella richiesta di rivisitazione di prove già valutate nel processo di cognizione.
5. Ritiene la Corte che la espressa motivazione si pone nell'alveo di legittimità ricordato, cosicchè, infondate nel metodo e nel merito, - sotto entrambi i profili della idoneità intrinseca della c.d. prova nuova e del suo confronto con il compendio giustificato del giudicato di condanna sono le censure mosse in ordine alla inidoneità "ictu oculi" delle - dichiarazioni prodotte dalla difesa ad incidere sul giudizio di attendibilità del testimone e sul compendio posto a base del giudicato di condanna.
6. All'infondatezza del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17.6.2016. Il Componente estensore Il Presidente Angelo Capozzi Giovanni NT mk DEPOSITATO IN CANCELLERIA 12 LUG 2016 MA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piers Esposito