Sentenza 4 febbraio 2015
Massime • 1
È valida la notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio, effettuata mediante consegna ad impiegato dello studio legale presso il quale lo stesso ha eletto domicilio, a nulla rilevando che la consegna non sia avvenuta a mani del difensore ma di suo collaboratore, né che costui non fosse conosciuto dall'imputato, essendo l'atto pervenuto nel luogo da questi indicato e consegnato a persona legittimata a riceverlo ai sensi dell'art. 157 cod.proc.pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/02/2015, n. 10612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10612 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 04/02/2015
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - N. 117
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere - N. 9991/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RT RA N. IL 11/06/1971;
avverso la sentenza n. 2535/2012 TRIB.SEZ.DIST. di TAORMINA, del 18/04/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALLI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per la parte civile, l'avv. MASTROENI Carlo che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv.to SCILLIA Carmelo che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa il 18 aprile 2013 il Tribunale di Messina, sezione distaccata di Taormina, dichiarava l'imputata RT SI responsabile del reato di molestie, commesso in danno di LO TA, e la condannava alla pena di Euro 300,00 di ammenda, al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in sede civile, alla refusione in favore della stessa parte civile delle spese di costituzione.
2. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata personalmente, la quale ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
a) nullità del giudizio per inesistenza giuridica e/o nullità della notificazione del decreto di citazione, non eseguita ai sensi dell'art. 157 c.p.c., e segg., in quanto tale adempimento non era stato effettuato mediante consegna alla persona del difensore, presso il quale ella aveva eletto domicilio, ma a soggetto diverso non da essa ricorrente conosciuto ed in assenza della spedizione di avviso con lettera raccomandata;
tale carenza aveva arrecato pregiudizio alla propria corretta difesa;
b) nullità del giudizio per inesistenza giuridica e/o nullità della notificazione della sentenza di primo grado, venuta in proprio possesso per mero caso in data 9 settembre 2013, mentre la relata di notificazione riportava la consegna a soggetto diverso dal difensore senza che di tale adempimento le fosse stato dato avviso mediante lettera raccomandata. La notificazione era dunque inesistente o comunque affetta da nullità di ordine intermedio, tempestivamente rilevata col ricorso.
c) Insussistenza della fattispecie di reato di cui all'art. 660 cod. pen.. la persona offesa aveva esposto nella sua querela una serie di fatti, ma l'istruttoria aveva dimostrato soltanto che all'utenza della querelante erano pervenute quattro telefonate mute dal telefono cellulare intestato ad essa ricorrente, senza fosse dimostrato che ella era l'autrice delle chiamate e che le stesse erano state effettuate volutamente e non per errore. Il rilievo del giudice, secondo il quale la natura volontaria delle telefonate era desumibile dalla loro effettuazione due la mattina e due il pomeriggio era insufficiente e non si era tenuto conto del fatto che i contatti erano durati pochi secondi, sicché non vi era prova dell'elemento materiale del reato, ossia del compimento di condotta idonea ad arrecare disturbo, ne' di quello soggettivo, non essendo stato accertato alcun fine specifico di petulanza e/o biasimevole motivo, dal momento che ella non conosce la signora LO e non nutre nei suoi riguardi alcuna avversione. Peraltro, di regola è la moglie abbandonata a provare sentimenti di ostilità verso colei che ritiene essere la propria rivale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati.
1. Dagli atti processuali, direttamente consumabili da questa Corte in ragione della natura processuale delle questioni sollevate con i primi due motivi di ricorso, emerge che il decreto di citazione a seguito di opposizione avverso decreto penale di condanna ed anche la sentenza che ha concluso il giudizio sono stati notificati all'imputata presso lo studio dell'avv.to Daniele Arrigo del Foro di Messina, luogo corrispondente al domicilio eletto dall'imputata all'atto della designazione del predetto legale a difensore, e che in entrambi i casi la copia dell'atto è stata ricevuta presso lo studio professionale da un impiegato, ivi addetto ed indicato nominativamente. Pertanto, nessuna nullità si è verificata, non rilevando che la consegna non sia avvenuta a mani del difensore, ma di un suo collaboratore, ne' che costui non fosse conosciuto dall'imputata, essendo l'atto pervenuto nel luogo dalla stessa indicato per le notificazioni degli atti processuali ed essendo stato consegnato a persona legittimata a riceverlo ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen. perché legato da relazione qualificata con il luogo e la persona indicati nell'elezione di domicilio. In tal senso si è già espressa la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale "È valida la notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado effettuata mediante consegna ad una collaboratrice di studio di un avvocato domiciliatario, diverso dal difensore di fiducia, atteso che non sussiste un obbligo di elezione di domicilio esclusivamente presso quest'ultimo, mentre non rileva che l'avvocato domiciliatario non abbia prestato il proprio consenso, il quale non è richiesto (ed è, comunque, implicito nell'accettazione della notificazione), ne' che la consegna sia avvenuta a mani della collaboratrice, trattandosi di persona legittimata a riceverla si sensi dell'art. 157 cod. proc. pen." (Cass. sez. 5, n. 5725 del 29/11/1999, Quattrone, rv. 215999).
Inoltre, si è anche affermato che "In tema di notificazioni, non causa nullità la difficoltà di lettura della relazione di notificazione per la parte in cui sono indicate le generalità della persona che ha ricevuto la copia, quando di tale persona sia per di più precisata la qualifica, che attesta la relazione con il luogo in cui la notifica è stata eseguita e con il destinatario della stessa. (La Corte ha precisato che l'indicazione della qualità di "incaricata di ricevere le notifiche", riferita a persona presente nello studio professionale di un avvocato, e che ivi svolga quelle specifiche mansioni, ne permette, in modo agevole, la pronta identificazione). (Cass. sez. F, n. 29453 del 08/08/2006, Sgarbi, rv. 235068).
1.1 Per contro il precedente citato nel ricorso attiene ad una diversa fattispecie, in cui il vizio di nullità del procedimento di notificazione del decreto di citazione a giudizio dell'imputato è stato riscontrato per l'avvenuto suo compimento in udienza mediante la sua lettura al sostituto processuale del difensore ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen., comma 8-bis, e dell'art. 148 cod. proc. pen., comma 5, adempimento ritenuto insufficiente perché non equipollente alla consegna al difensore. In altri termini, nel caso sopra risolto la ragione dell'affermato vizio della notificazione non è stata individuata nell'erronea individuazione della persona di colui che aveva ricevuto lettura dell'atto, ma nella stessa lettura in luogo della consegna di copia del decreto, senza si sia affermato che si tratti di attività da compiersi soltanto nei confronti della persona del difensore domiciliatario e non di un addetto alla casa o allo studio.
1.2 Inoltre, anche a voler disattendere tale impostazione, deve rilevarsi che l'irregolarità verificatasi da luogo ad un'ipotesi di nullità relativa, che è stata sanata, quanto alla notificazione del decreto di citazione dalla mancata proposizione della relativa eccezione nel corso del giudizio di primo grado, risultando dunque tardiva la sua deduzione per la prima volta col ricorso per cassazione, quanto alla notificazione della sentenza dalla proposizione tempestiva dell'impugnazione, occupatasi anche del merito del giudizio di responsabilità.
2. Quanto appunto al merito dell'imputazione, le censure mosse col ricorso sono inammissibili perché investono la valutazione del materiale probatorio e le conclusioni ricavatine al fine di riferire la condotta molesta al comportamento dell'imputata. Al riguardo il primo giudice ha già considerato i dati conoscitivi offerti dalla deposizione della persona offesa, siccome riscontrata dai dati dei tabulati del traffico telefonico relativo all'utenza fissa della stessa, dai quali era emerso che le chiamate, alcune mute, altra proveniente da voce femminile, negli orari da lei indicati erano state effettuate dal cellulare intestato all'imputata e da utenza fissa nella titolarità del Comune di Motta Camastra, presso il quale costei aveva svolto attività dipendente quale vigile urbano. Ha altresì evidenziato che la relazione sentimentale, instaurata tra l'imputata e l'ex marito della IA dopo la separazione da questa ed il richiamo all'interruzione del vincolo matrimoniale, fatto dall'interlocutrice anonima, davano altresì conto del contesto emotivo nel quale era maturata la condotta, probabilmente scaturita dalla gelosia per qualche incontro verificatosi tra il nuovo compagno e la ex moglie, che in giudizio aveva riferito di averlo in qualche occasione intravisto nel periodo di ricezione delle telefonate. Ha dunque concluso per la volontarietà della condotta, non addebitabile, stante la ripetizione delle chiamate e le espressioni utilizzate in una di esse, ad errori di digitazione e per l'illiceità di tali comportamenti, integranti un'illecita invasione della sfera privata della parte lesa, causa di turbamento e preoccupazione per l'insistenza delle telefonate e l'assenza di comunicazioni. Con corretto procedimento inferenziale e motivazione razionale la Corte ha dunque giustificato il giudizio di responsabilità senza sia dato ravvisare i vizi denunciati.
2.1 Nè giova alla ricorrente sostenere di non essere stata identificata quale usuaria dell'utenza, dalla quale erano state effettuate le telefonate, dal momento che non ha dedotto alcun elemento di fatto per poterne desumere che la sua utenza fosse stata nella disponibilità di terzi, non essendone note le relative circostanze, ossia l'identità del fruitore, i tempi e le causali di tale fruizione, dati eventualmente in suo possesso e che soltanto lei avrebbe potuto fornire in giudizio, consentendo di riscontrarne la veridicità, cosa non verificatasi.
2.2 Inoltre, la dedotta assenza di petulanza e/o biasimevole motivo non considera anche la frase irridente e volgare rivolta dalla voce femminile alla parte lesa ed i riferimenti alla di lei separazione, effettuata per arrecare disturbo e per derisione contro colei che veniva vista come una rivale in un periodo in cui si era verificato, secondo quanto riportato nella sentenza impugnata, qualche incontro casuale tra la stessa e l'ex marito.
2.3 Infine, è inammissibile perché dedotta per la prima volta in sede di discussione innanzi a questa Corte, e nemmeno con i motivi d'impugnazione, la censura sull'omessa sottoscrizione da parte della parte civile dell'atto di costituzione.
Per le considerazioni svolte il ricorso, manifestamente infondato in tutte le sue deduzioni, va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile liquidate come in dispositivo, e, stante la colpa insita nella proposizione di siffatta impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si reputa equo liquidare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende, nonché alla refusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile IA TA, che liquida in complessivi Euro 3.000,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2015