Sentenza 26 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/06/2002, n. 9314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9314 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2002 |
Testo completo
/02 Aula 'A' 9 314 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POROLO LA CORTE SU0 D ASSAZIONE Oggetto SEZONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 967/01 Dott. FeERico ROSELLI Consigliere Cron.25099 Dott. Guglielmo SIMONESCHI - Consigliere Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Ud.04/04/02 Dott. Saverio TOFFOLI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S E NTENZA sul ricorso proposto da: CORRIERE OS DI OS PI & C. SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VARRONE 9, presso lo studio dell'avvocato SILVIA CINQUEMANI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO PASOLLI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
EI RO HN EV, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente 2002 domiciliato in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo 1419 studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo rappresenta e -1- difende unitamente all'avvocato RUDOLF PICHLER, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 326/00 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 07/10/00 R.G. N. 40/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/02 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato PASOLLI;
udito l'Avvocato ALBINI per delega MANZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FeERico SORRENTINO che ha concluso per inammissibilità il primo motivo ed in subordine rigetto;
rigetto del secondo motivo. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Rovereto, RT HN EV BE esponeva di essere stato assunto a tempo indeterminato dalla Corriere Rosa s.n.c. il 3.11.1998 con la qualifica di autista;
che dal 23.12.1998 al 6.1.1999 egli era stato inabile al lavoro per malattia, come da certificazione medica regolarmente inviata al datore di lavoro;
che il 4 gennaio 1999 egli aveva ricevuto la lettera del suo datore di lavoro, datata 23.12.1998 e inviata il giorno successivo, con gli era stata comunicata l'accettazione delle dimissioni asseritamente da lui date verbalmente il 22.12.1998; che, in realtà, il rapporto doveva ritenersi ancora in essere, poiché egli non aveva rassegnato le dimissioni, per le quali peraltro il contratto collettivo richiedeva la forma scritta;
che, ove fosse ravvisabile un licenziamento nel contenuto della lettera citata, l'atto risolutivo sarebbe stato privo di giustificazione e comunque non riconducibile al patto di prova, stante l'illcieità in re ipsa del motivo. Concludeva quindi chiedendo, in via principale, l'accertamento della continuità del rapporto per l'insussistenza di dimissioni, con la condanna della controparte al pagamento della retribuzione e al versamento dei contributi dal 23.12.1998 fino all'effettivo ripristino del rapporto,e, in subordine, la dichiarazione di illegittimità del licenziamento, con le conseguenze di legge di cui all'art. 18 st. lav. concorrendo i relativi requisiti - dimensionali - o dell'art. 8 1. n. 604/1966. La società convenuta, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto delle domande, sostenendo che effettivamente lo BE aveva rassegnato le dimissioni, con dichiarazione esplicita e con il suo comportamento concludente, rappresentato dal ritiro di tutte le proprie cose dalla cabina del veicolo e dalla riconsegna delle carte di credito aziendali e che, in ogni caso, doveva ritenersi legittimo il licenziamento intimato durante il periodo di prova con la lettera del 23 dicembre. 3 Il RE rigettava la domanda, ritenendo che il ricorrente avesse presentato le dimissioni. A seguito di appello dello BE, la Corte d'appello di Trento riformava la sentenza impugnata, ritenendo non condivisibile la valenza attribuita dal primo giudice alla testimonianza del sig. ON ER YD. Ricordato che all'epoca della sua deposizione questo teste era ancora alle dipendenze della convenuta, presso la quale lavorava dal 1994, osservava che da un'attenta consiERazione della sua testimonianza, riportata nella sentenza di primo grado, non si evinceva una chiara volontà del lavoratore di volersi dimettere, ma piuttosto il comportamento adirato di chi ritiene di essere "stufo" per qualche contrarietà presuntivamente subita da parte dei responsabili della ditta;
né poteva ritenersi concludente, inequivocamente, la consegna della valigia e delle chiavi per potere ritenere come acquisita una volontà di recesso, come tale comunicabile dal teste al titolare dell'azienda, che non aveva parlato direttamente con il lavoratore e tuttavia il giorno successivo aveva inviato la lettera di accettazione delle dimissioni. D'altra parte, dalla documentazione prodotta dal ricorrente emergeva una diversa spiegazione della vicenda - collegata in particolare a un rifiuto della azienda di - conceERe alcuni giorni di ferie- e del comportamento dello BE, che, infatti, aveva prospettato contestualmente uno stato di malattia, il che faceva escluERe quanto meno la sussistenza di un'inequivoca volontà di esternare delle dimissioni. La lettera del 23.12.1998, d'altra parte, non conteneva alcuna comunicazione di licenziamento e in essa la cessazione del rapporto con effetto dal giorno precedente era chiaramente rapportata alle sole dimissioni. Stante la continuità del rapporto di lavoro, la società appellata, la quale non aveva ritenuto di prenERe in consiERazione le richieste anche formali del lavoratore di essere riammesso in servizio, doveva essere condannata a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro e a corrisponERgli le retribuzioni spettantigli a decorrere dal 23.12.1998, oltre che al versamento della contributi previdenziali e assistenziali. La Soc. Corriere Rosa ricorre per cassazione sulla base di due motivi. Lo BE resiste con controricorso illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo - deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo la ricorrente - lamenta che il giudice di appello abbia omesso la necessaria accurata indagine rigorosa sulle risultanze di causa in merito alle manifestazioni di volontà negoziale inerenti alla risoluzione del rapporto di lavoro. Nella specie il lavoratore non si era limitato ad affermare di essere stufo o adirato, ma aveva detto "che non sarebbe tornato e che non si sarebbe più fatto veERe dalla ditta". Ed era seguito un comportamento concludente e, in particolare, la restituzione della valigia in dotazione al camion, contenente carte di credito, documenti e chiavi: tale consegna, come riferito dal teste ON ER YD, interviene solo quando cessa il rapporto di lavoro ovvero l'autista va in ferie. Nella specie la sera stessa il lavoratore si era fatto accompagnare alla stazione delle autocorriere ed era partito per la Germania, allontanandosi così dalla sede di lavoro. Inoltre, era stata trascurata la prova logica costituita dalla circostanza che, essendosi la datrice di lavoro era consultata con un esperto consulente del lavoro, come rilevato dal giudice di primo grado, se vi fosse stato anche un minimo dubbio circa l'effettiva esistenza delle dimissioni e una volontà risolutiva, essa avrebbe potuto ricorrere ad un recesso per mancato superamento del periodo di prova. 5 Con il secondo motivo – denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo la ricorrente - lamenta che la Corte d'appello abbia dato una lettura assolutamente restrittiva della lettera del 23.12.1998, che era espressione della volontà del legale rappresentante della azienda di non voler proseguire il rapporto di lavoro con un lavoratore in prova, senza consiERare che il recesso durante il periodo di prova non è un vero e proprio licenziamento, avendo la funzione di porre fino a un rapporto solo in formazione. Il ricorso non è fondato. Come ripetutamente precisato da questa Corte, la valutazione delle risultanze probatorie, comprese l'interpretazione delle stesse e la scelta degli elementi ritenuti più idonei ai fini della ricostruzione e qualificazione dei fatti, spetta al giudice del merito, il quale non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza esser peraltro tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive;
d'altra parte il vizio di motivazione sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, mentre lo stesso vizio non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte (cfr. Cass. 12 marzo 1996 n. 2008, Cass. 13 agosto 1998 n. 7995, Cass. S.U. 11 giugno 1998 n. 5802). Inoltre l'indagine circa la sussistenza di dimissioni del lavoratore deve essere rigorosa e deve comprenERe l'adeguata verifica, attraverso l'interpretazione del presunto atto di recesso e la valutazione dei comportamenti in concreto osservati dal lavoratore, che da parte di quest'ultimo sia stata manifestata in modo univoco l'incondizionata volontà di porre fine al rapporto (Cass. 2 giugno 1999 n. 5427, 25 6 febbraio 2000 n. 2170, 13 aprile 2000 n. 4760, 8 giugno 2000 n. 7836, 16 maggio 2001 n. 6727). Nella specie il giudice di merito ha indubbiamente proceduto all'esame delle circostanze relative ai fatti invocati dall'attuale ricorrente dimostrazione della sussistenza di dimissioni dello Steinberger, e, in particolare, ha tenuto presente la testimonianza richiamata nel primo motivo di ricorso e il relativo contenuto e STler. diili t di attendibilità del teste,; proprio sulla base di una valutazione delle relative circostanze, nonché di altri elementi desumibili dal materiale istruttorio, ha motivatamente e incensurabilmente escluso che sussistesse effettivamente la manifestazione della volontà di risolvere il rapporto. Quanto al secondo motivo va rilevato che l'interpretazione fornita dal giudice di merito della lettera del 23.12.1998 non è stata censurata sotto il profilo della violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, ma solo sotto il profilo del vizio di motivazione. In realtà le censure si risolvono inammissibilmente nell'apodittica affermazione secondo cui la lettera era espressione della volontà del datore di lavoro di non voler proseguire il rapporto di lavoro con un lavoratore in prova, in contrasto con il rilievo assorbente della Corte d'appello, secondo cui risultava solo la volontà del datore di lavoro di prenERe atto degli effetti delle ritenute dimissioni della controparte. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese di questo giudizio legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio. 3 3 5 Così deciso in Roma il 4 aprile 2002. 0 . 1 N . A T S 3 R S 7 A IL PRESIDENT - E ' A IL CONSIGLIERE EST. 8 L T D - L , , 1 E A O 1 salio Tifler. Spyliela S D L E I L P E S S O G B N I E I G N S E D G I L O A A T A A S O D L O P L E P , E IL CANCELLEDE M 20 0со E I D R T A P S I D O Depositano in Cantulerit, G E ggi, 26 GIU, 2002 E T R N E S E IL CANCELLE