Sentenza 14 maggio 2001
Massime • 1
Il rifiuto da parte dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali di assegnare un iscritto all'ente territoriale che lo abbia nominato è atto inerente all'attribuzione di funzioni nell'ambito di un rapporto d'impiego pubblico con l'Agenzia medesima e, quindi, ove posteriore al 30 giugno 1998, è impugnabile davanti al giudice ordinario, ai sensi degli artt. 29 e 45 del D.Lgs. n. 80 del 1998.
Commentario • 1
- 1. Controversie relative al rapporto di lavoro del segretario comunaleAccesso limitatoFrancesco Navaro · https://www.altalex.com/ · 9 febbraio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/05/2001, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2001 |
Testo completo
. S. . m 2.05 0.1 O O T K A L 3 T 3 O T , ITALIA 5 B R A I A S o D E B N P L A S NOME DEL POPOLO ITALIANO E T I 3 D S 7 N - O I G S P LA O N SUPREMA DI CASSAZIONE 1 M E I A 1 S Oggetto D A I E E D , A G SEZIONI UNITE CIVILI E O G O T R E T T N L S E I S dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: G P E A E R L O E Dott. Andrea VELA Primo Presidente D R.G.N. 4368/00 - Cron. 14543 Presidente di sezione Dott. Francesco AMIRANTE - - Dott. Alfio FINOCCHIARO Presidente di sezione Rep. - Dott. Giovanni PRESTIPINO Ud. 09/02/01 Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Paolo VITTORIA Consigliere UFFICIO COPIE Richiesta copia studio Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere dal Sig. IL SOLE 24 ORE Dott. Ernesto LUPO Consigliere per diritti (.. 3000 14 MRG 2001 Dott. Michele VARRONE Consigliere IL CANCELLIERE Dott. Giulio GRAZIADEI Rel. Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE S E NTENZ A Richiesta copia studio dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti L. 5002 # 14 MPG 2001 AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DEI SEGRETARI IL CANCELLIERE COMUNALI E PROVINCIALI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE in ROMA, VIA OMBRONE 12, presso lo studio UFFICIO COPIE .......... Richiesta copia studio dell'avvocato ALDO LOIODICE, che lo rappresenta e dal Sig. per diritti ☑5000 LANGIU,difende unitamente all'avvocato ANTONELLO 11.14 MON 200° 2001 giusta delega a margine del ricorso;
IL CANCELLIERE 58 ricorrente - -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIO COPIE PROVINCIA DI LECCE, in persona del Presidente iatal copiRilasciata copia legale pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA al Sig. per diritti L.☑ FULCIERI PAOLUCCI DE CALBOLI 9, presso lo studio il 16 LUG 2001 IL CANCELLIERE dell'avvocato RODOLFO FRANCO, rappresentata e difesa dall'avvocato ALFREDO BRUNI, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
CA NT, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell'avvocato LUIGI GARDIN, rappresentato e difeso dall'avvocato DAMIANI, giusta delega a margine del ERNESTO STICCHI controricorso;
- controricorrente -
nonchè
contro
SEZIONE REGIONALE PUGLIESE AGENZIA AUTONOMA GESTIONE PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI;
- intimato giurisdizione in per regolamento preventivo di relazione al giudizio pendente n. 369/00 del Tribunale amministrativo regionale di LECCE;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/01 dal Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI;
-2- udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per la cessazione della materia del contendere. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il dott. AN RA, iscritto nell'albo dei segretari comunali e provinciali, con ricorso notificato il 31 gennaio 2000 ha chiesto al Tribunale amministrativo regionale della Puglia l'annullamento della deliberazione del 19 gennaio 2000, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia autonoma per la gestione di detto albo aveva negato la sua assegnazione a segretario generale della Provincia di Lecce, così disattendendo la sollecitazione al riguardo avanzata dal Presidente della Provincia stessa mediante invio del proprio decreto di nomina alla relativa carica;
ha conseguenzialmente chiesto anche l'annullamento delle note del 21 e del 27 gennaio 2000, con cui la Sezione regionale dell'Agenzia gli aveva intimato di assumere servizio in qualità di segretario generale del Comune di Taviano. L'Agenzia, costituendosi dinanzi a detto Tribunale, ha dedotto, fra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, per essere la controversia devoluta all'autorità giudiziaria ordinaria, in applicazione dell'art. 68 del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, riformulato dall'art. 29 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80 e successivamente dall'art. 18 del d.lgs. 29 ottobre 1998 n. 387, nonché dell'art. 45 del medesimo d.lgs. n. 80 del 1998, e poi ha riproposto la tesi con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione notificato il 3 marzo 2000. 3 La ricorrente, specificando che il Presidente della Provincia ha reso detto decreto di nomina il 22 dicembre 1999, quando aveva già ricevuto comunicazione della sua indisponibilità all'assegnazione (per difetto deidei prescritti requisiti),requisiti), osserva, a sostegno dell'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, che i segretari iscritti all'albo sono dipendenti di essa Agenzia, non dipendenti del comune o della provincia, presso i quali s'instaura un mero rapporto di servizio, e che quell'assegnazione è atto del rapporto di lavoro, soggetto alle citate disposizioni, assimilabile al conferimento di un incarico dirigenziale. La Provincia e lo RA, replicando con separati controricorsi, ricordano che la deliberazione del 19 gennaio 2000, da entrambi impugnata davanti al Tribunale amministrativo, è stata sospesa in via cautelare, al pari della citata precedente decisione negativa dell'Agenzia, anch'essa impugnata in un distinto giudizio;
sostengono la giurisdizione del giudice amministrativo, sul rilievo che la causa è inerente ad un provvedimento di tipo autoritativo, nell'ambito di un rapporto di lavoro con l'ente territoriale che prende il posto di quello eventualmente intercorrente con l'Agenzia, e comunque ad un provvedimento equiparabile ad atto di concorso prodromico alla costituzione del rapporto di pubblico impiego, per il quale il quarto comma del menzionato art. 68 mantiene ferma la giurisdizione del giudice amministrativo. سلام La difesa dello RA, con memoria del 27 gennaio scorso, corredata da documentazione, ha dedotto la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, perché il Presidente della Provincia di Lecce ha rinnovato la nomina dello stesso Sacrascia con decreto del 1° settembre 2000, questa volta ottenendo il consenso dell'Agenzia. MOTIVI DELLA DECISIONE In via pregiudiziale si osserva che la predetta memoria riguarda vicende posteriori al provvedimento impugnato davanti al Tribunale amministrativo, prive di effetti retroattivi. Ne deriva che le circostanze sopraggiunte sono radicalmente carenti di attitudine ad elidere il tema del dibattito, non possono nemmeno astrattamente configurare cessazione della materia del contendere, e così rendono ultronea la questione della riscontrabilità di tale cessazione nella presente sede processuale. La tesi della ricorrente va condivisa. Il rapporto in esame ricade nella disciplina introdotta dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127 (snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo), il quale si occupa dei segretari generali dei comuni e delle province con i commi nn. 67 e seguenti, e, in particolare, prevede che detti segretari sono iscritti in un albo nazionale (articolato in sezioni regionali), cui accedono per concorso, e sono dipendenti dell'Agenzia autonoma 5 appositamente istituita, con personalità giuridica di diritto pubblico, per la gestione dell'albo stesso (commi nn. 67, 75 c 76). L'assunzione delle mansioni di segretario nel singolo comune o provincia, dietro nomina del sindaco o del presidente della provincia con durata corrispondente a quella dei loro rispettivi mandati elettorali (comma n. 70), dà vita non ad un rapporto d'impiego con l'ente territoriale, in sostituzione di quello costituitosi con l'Agenzia per effetto dell'iscrizione all'albo, ma ad un mero rapporto organico o di servizio a tempo determinato, il quale si inserisce all'interno e nell'ambito del rapporto d'impiego con l'Agenzia medesima. Tale principio discende dal tenore del comma n. 67 del predetto art. 17, ove contempla il vincolo di dipendenza con l'Agenzia senza alcuna riserva o delimitazione per il periodo in cui siano espletate dette mansioni, e trova conforto: -nel comma n. 70, che qualifica come “funzionale” la dipendenza del segretario dal capo dell'amministrazione comunale of provinciale, adottando una nozione propria del rapporto di servizio;
-nel comma n. 71, il quale prevede che il segretario può essere "revocato" con provvedimento motivato del sindaco o del presidente della provincia, cioè con atto tipico della cessazione di un incarico su iniziativa del preponente (non della rescissione di un rapporto di lavoro); € -nel comma n. 72, che colloca il segretario iscritto all'albo, in caso di revoca (o di mancanza) dell'incarico, in "posizione di 6 disponibilità" per la durata massima di quattro anni, durante i quali l'Agenzia esercita poteri di pertinenza del datore di lavoro, affidandogli incombenze inerenti alla gestione dell'albo, attività di consulenza, mansioni presso altre amministrazioni. Pertanto, la "assegnazione" del segretario, da parte del Consiglio d'amministrazione dell'Agenzia, al comune od alla provincia che lo abbia nominato, secondo le disposizioni dell'art. 15 sesto comma del d.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465 (regolamento di attuazione dell'art. 17 della legge n. 127 del 1997), è atto con cui il datore di lavoro gestisce il rapporto d'impiego in corso, distaccando il proprio dipendente presso l'ente territoriale;
l'assegnazione medesima, od il diniego di essa, intervenendo in un rapporto d'impiego già nato (e destinato a perdurare), non sono indirizzati all'assunzione del lavoratore, né dunque possono essere qualificati come momenti di una procedura di concorso per l'accesso al pubblico impiego. Le considerazioni svolte comportano, con riguardo alla giurisdizione, che l'impugnazione della deliberazione (positiva o negativa) inerente all'assegnazione rientra nelle previsioni dell'art. 68 del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 29 del d.lgs. n. 80 del 1998, ove devolvono alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria "tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni" (all'infuori di quelle attinenti ai procedimenti di concorso per l'assunzione ed ai peculiari rapporti di lavoro espressamente conservati alla giurisdizione 7 amministrativa), e così comprendono ogni causa in cui vengano in discussione determinazioni adottate da pubbliche amministrazioni, in veste di datrici di lavoro, con incidenza sullo status, le mansioni ed il trattamento del dipendente. L'applicabilità di detta norma nella concreta vicenda è da affermarsi in base alla disposizione transitoria dell'art. 45 diciassettesimo comma dello stesso d.lgs. n. 80 del 1998, dato che la domanda coinvolge un atto dell'Agenzia posteriore al 30 giugno 1998, di modo che pone questioni attinenti soltanto al periodo successivo a quella data (v. Cass. s.u. 19 luglio 2000 n. 505 e 9 agosto 2000 n. 553). Alla soluzione raggiunta non è opponibile il rilievo che la nomina del segretario da parte del sindaco o del presidente della provincia faccia seguito ad una sorta di concorso (art. 15 quarto comma del d.P.R. n. 465 del 1997), caratterizzato dalla pubblicazione della vacanza del posto e dall'acquisizione dei curricula degli aspiranti, trattandosi di fasi riferibili, per le ragioni già dette, al conferimento d'incarico, cioè alla costituzione di rapporto di servizio, non di rapporto d'impiego. Parimenti ininfluente sulla giurisdizione del giudice ordinario è l'eventuale spettanza all'Agenzia di margini di discrezionalità circa l'assegnazione del segretario, dopo la nomina da parte del sindaco del comune o del presidente della provincia, tenendosi conto che il potere valutativo del datore di lavoro, anche nel settore dell'impiego سانا 8 pubblico, ormai fondato su basi paritetiche, non tocca la consistenza di diritti soggettivi delle posizioni del lavoratore direttamente incise dalle relative scelte (v. Cass. s.u. 24 febbraio 2000 n. 41). In conclusione, con adesione alle deduzioni della ricorrente, si deve affermare la giurisdizione del giudice ordinario, perché il rifiuto, da parte dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di assegnare un iscritto all'ente territoriale che lo abbia nominato è atto inerente all'attribuzione di funzioni nell'ambito di un rapporto d'impiego pubblico con l'Agenzia medesima, e, quindi, ove posteriore al 30 giugno 1998, è impugnabile davanti al predetto giudice, ai sensi degli artt. 29 e 45 del d.lgs. n. 80 del 1998. La novità della questione affrontata rende equa la compensazione delle spese di questa fase processuale. DI
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione, il 9 febbraio 2001. il Presidente il Consigliere rel. est. Judicetela شد Depositato in Cancelleria Collaboratore or Cancelione Roma, li 14 MAG 2001 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA D una ...