Sentenza 11 marzo 2009
Massime • 1
La miscelazione di rifiuti consiste nella mescolanza, volontaria o involontaria, di due o più tipi di rifiuti aventi codici identificativi diversi, sì da dare origine ad una miscela per la quale non è previsto uno specifico codice identificativo. (Fattispecie di miscelazione di materiale proveniente dalla demolizione di autoveicoli, per la quale l'imputato era autorizzato, con rifiuti, anche pericolosi, consistenti in vasche da bagno, termosifoni, elettrodomestici e liquidi vari).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/03/2009, n. 19333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19333 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 11/03/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 559
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - N. 37744/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di AN ND, nato a [...] il 23 febbraio del 1963;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 25 marzo del 2008;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PETTI Ciro;
sentito il Sostituto Procuratore Generale Dott. D'AMBROSIO Vito, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Papeo Vincenzo il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue. IN FATTO
La Corte d'appello di Bari, con sentenza del 25 marzo del 2008, in parziale riforma di quella resa dal tribunale di Trani il 28 febbraio del 2007, assolveva AN ND dal reato ascrittogli al capo D) e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, riduceva a mesi quattro di arresto ed Euro 1.800,00 di ammenda, la pena che gli era stata irrogata quale responsabile del reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 5, per avere effettuato attività non consentita di miscelazione dei rifiuti. Fatto accertato in Bisceglie il 4 novembre del 2003.
Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza impugnata in sede di sopralluogo al suolo gestito da AN ND si era accertato che il predetto, autorizzato alla raccolta, messa in sicurezza e demolizione di veicoli fuori uso e loro parti, aveva raccolto e miscelato anche rifiuti di diverso genere. Ricorre per cassazione il prevenuto per mezzo del proprio difensore denunciando:
l'erronea applicazione della norma sulla miscelazione, travisamento della prova e violazione dell'art. 521 c.p.p.: assume che i giudici del merito avevano confuso la nozione di miscelazione di rifiuti di vario genere con la semplice presenza di rifiuti diversi sulla medesima area ed avevano desunto la miscelazione dalla presenza sul terreno di tracce di olio e di altri liquidi e dalla carenza di strutture idonee a convogliare le acque meteoriche;
invece le tracce di olio si trovavano solo nell'area adibita allo smontaggio dei motori e alla carenza di strutture non si era fatto riferimento nel capo d'imputazione.
Il ricorso era ulteriormente illustrato con memoria del 19 febbraio del 2009, con cui si eccepiva la prescrizione del reato. IN DIRITTO
Il ricorso va respinto perché infondato.
Il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 9, introdotto in applicazione dell'art. 2, comma 2, della Direttiva 91/689 CEE, sostanzialmente riprodotto nel D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 187, vietava la miscelazione tra rifiuti pericolosi appartenenti alla categoria ed ai tipi generici di cui all'allegato G, o la miscelazione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi. Siffatto divieto è stato ulteriormente ribadito nell'art. 18 della Direttiva CEE 2008/98.
La disposizione non chiariva in cosa consistesse l'operazione di miscelazione, la quale non era indicata neppure nel D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 6, relativo alla definizioni. La stessa lacuna si riscontra nel D.Lgs. n. 152 del 2006. Nell'ambito del Regolamento CE n 1013 del 2006, a proposito della spedizione di rifiuti, nell'art. 2, n 3 si parla di "miscela di rifiuti" e si stabilisce che detta "miscela" consiste "nei rifiuti che risultano dalla mescolanza intenzionale o involontaria di due o più tipi di rifiuti diversi quando per tale miscela non esiste una voce specifica negli allegati 2^, 3^B, 4^ e 4^A".
Tale definizione può in via analogica essere applicata anche alla normativa generale sui rifiuti e quindi la miscelazione potrebbe essere definita come l'operazione consistente nella mescolanza, volontaria o involontaria, di due o più tipi di rifiuti aventi codici identificativi diversi in modo da dare origine ad una miscela per la quale invece non esiste uno specifico codice identificativo. Nella fattispecie la prova della miscelazione è stata legittimamente desunta dal processo verbale di constatazione e dalla deposizione dei verbalizzanti. Si è infatti accertato che alcuni spazi erano occupati, non solo da materiale ferroso proveniente dalla demolizione di autoveicoli, attività per la quale l'imputato era autorizzato, ma anche da rifiuti ferrosi e non, di altro tipo, quali ad esempio, vasche da bagno, termosifoni, elettrodomestici ecc Inoltre su tutto il suolo ed in modo particolare nella zona adibita allo smontaggio dei motori si erano riscontrate tracce di olio e di altri liquidi Tale accatastamento di vari rifiuti e la presenza di tracce di diversi liquidi dimostra la configurabilità del reato posto che si sono comunque mescolati rifiuti anche pericolosi aventi codici identificativi diversi Nella sentenza impugnata si è inoltre sottolineato che la commistione tra liquidi diversi era favorita dal fatto che, pur con la presenza di due cisterne, v'era carenza di strutture che permettessero un adeguato convogliamento delle acque meteoriche.
Le tracce di liquidi diversi contrariamente a quanto affermato dal ricorrente sono state rinvenute su tutta l'area anche se in misura prevalente nella zona adibita allo smontaggio dei motori. Il mancato riferimento alle carenze strutturali nella contestazione non ha inciso sul principio di correlazione tra fatto contestato e fatto per il quale è stata affermata la responsabilità, in quanto il prevenuto è stato condannato per la miscelazione tra rifiuti diversi, come da contestazione e non per la mancanza di strutture, la quale mancanza costituisce solo una delle cause che ha favorito la miscelazione tra rifiuti liquidi.
Il reato non si è prescritto perché la regola contenuta nell'art. 159, comma 3, in forza della quale, in caso di sospensione per impedimento dell'imputato o del suo difensore, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento non è applicabile alla fattispecie, giacché deve essere applicata la disciplina previgente a norma della L. n. 251 del 2005, art. 10, perché i termini prescrizionali erano più brevi. Una volta individuata la disciplina più favorevole riferibile alla fattispecie, questa deve essere applicata per intero non essendo consentito un'applicazione mista della vecchia e della nuova a seconda della convenienza per l'imputato, perché in tal modo si applicherebbe una terza disciplina, non prevista dal legislatore, diversa sia da quella precedente che da quella attuale (cfr. da ultimo Cass nn 2126, 21744 del 2008). Computando per intero il periodo di sospensione (dal 9 marzo del 2005 al 28 settembre del 2005, e dal 28 settembre del 2005 al 13 dicembre del 2006) la prescrizione maturerà l'8 febbraio del 2010.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 620 c.p.p.. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 marzo del 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2009