Cass. pen., sez. III, sentenza 11/03/2009, n. 19333
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Sentenza 11 marzo 2009

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La miscelazione di rifiuti consiste nella mescolanza, volontaria o involontaria, di due o più tipi di rifiuti aventi codici identificativi diversi, sì da dare origine ad una miscela per la quale non è previsto uno specifico codice identificativo. (Fattispecie di miscelazione di materiale proveniente dalla demolizione di autoveicoli, per la quale l'imputato era autorizzato, con rifiuti, anche pericolosi, consistenti in vasche da bagno, termosifoni, elettrodomestici e liquidi vari).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 11/03/2009, n. 19333
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19333
    Data del deposito : 11 marzo 2009

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