Sentenza 28 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/03/2001, n. 4497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4497 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPRAM04497/0 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ONE Oggetto Azione revocatoria ERZA CIVILE Composta digli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 6630/98 FAVARA Presidente Dott. Ugo Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Cron. 9203 Dott. Vincenzo SALLUZZO Rel. Consigliere Rep. 1532 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Dott. Ennio MALZONE Consigliere - Ud. 26/10/00 ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: IL SOLE 24 ORE COSTRUZIONI C9 SRL, con sede legale in Lavis (TN), in 3000 persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA VIA RONCIGLIONE 3, elettivamente presso lo studio dell'avvocato FABIO GULLOTTA, che la CANCELLERIA difende uritamente agli avvocati LUIGI DE FINIS, DORIANA CERBARO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
EC LL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLE MILIZIE 9 presso lo studio dell'avvocato ROBERTO 2000 CANESTRELLI, che la difende anche disgiuntamente !699 all'avvocato BONIFACIO GIUDICEANDREA, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
ER RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato BENITO PANARITI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato SILVIO MALOSSINI, giusta delega in atti;
- controricorrente avversO la sentenza n. 421/97 della Corte d'Appello di TRENTO, emessa il 21/10/97 e depositata il 10/12/97 (R.G. 131/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO;
udito l'Avvocato Benito PANARITI;
udito 1 P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione ritualmente notificata la ditta C9 srl conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Tren- to CC NT e ER IO chiedendo revocar- si ex art. 2901 C.C. la vendita delle pp.ff. 766/7, 3063/7 in C.C. Lavis intercorsa tra la CC ed il Ber- nardis, che a Suo dire era stata posta in essere per 2 THE MALL . .i. recare pregiudizio alle sue ragioni creditorie, e pro- nunciarsi la loro condanna in solido al risarcimento dei danni. Assumeva, a sostegno della domanda, di avere perfe- zionato con la CC un atto di transazione in base al quale erano stati trasferiti ad essa istante i terreni sopra indicati per il valore di 90 milioni e che con atto 10.10.91 aveva citato la stessa di fronte al Tri- bunale per ottenere ex art. 2932 C.C. il trasferimento della proprietà di detti beni. La CC, costituendosi, eccepiva la nullità della transazione perché stipulata da essa erede, che aveva accettato l'eredità del defunto padre con beneficio di inventario, senza essere munita dell'autorizzazione di cui all'art. 493 C.C.; opponeva 1'inadempimento della C9 srl alla transazione e deduceva, inoltre, la propria buona fede. -1 ER IO, a sua volta costituitosi, 50- steneva la propria buona fede ed in via riconvenzionale chiedeva il risarcimento dei danni da parte della C9. Con sentenza in data 7.12.1995 l'adito Tribunale respingeva tutte le domande delle parti e compensava interamente le spese di causa. Avverso tale decisione proponeva gravame la srl C9 al quale resistevano tanto la CC che il ER. 3 La Corte d'Appello di Trento, con sentenza 21.10 10.12.1997, rigettava 1'impugnazione ed onerava l'appellante delle ulteriori spese del grado. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Costruzioni C9 srl affidandone l'accoglimento ad un unico motivo. Resistono con distinti controricorsi IO Bernar- dis ed NT CC. MOTIVI DELLA DECISIONE Nel rilevare che punto nodale dell'impugnazione è costituito dall'accertamento della sussistenza ○ meno del consilium fraudis la società ricorrente, con l'unico mezzo, si duole che la Corte di merito lo abbia nella specie escluso. Per pacifica giurisprudenza del Supremo Collegio, osserva, il "consilium fraudis" può essere provato an- che sulla base di presunzioni che nel caso in esame sa- rebbero tutte ravvisabili nel comportamento di
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- parte. Così, e per sua stessa ammissione, il ER era conoscenza che la CC era pluriesecutata e non po- а teva, quindi, non avere piena consapevolezza di come la cessione del terreno avrebbe causato un depauperamento del patrimonio della stessa a discapito dei creditori. Conferma di ciò era data dalla confessione -conte- 4 nuta nella memoria depositata il 15 giugno 1992- di avere verificato (il 14 febbraio 1991) che la CC provvedesse * pagare tutti i creditori che vantavano diritti nei suoi confronti in relazione all'esecuzione immobiliare avente ad oggetto il terreno in questione. Né in senso contrario valore alcuno poteva attri- buirsi alla giustificazione fornita al riguardo dal ER di avere, proprio perché a conoscenza delle posizioni debitorie della CC, versato in anticipo il ви prezzo della cessione già in sede di preliminare, come poco credibile appariva la circostanza che avesse la- sciato trascorrere un così lungo lasso di tempo prima di provvedere alla stipula del contratto definitivo. Ai superiori rilievi andava aggiunto che, come era rimasto provato in corso di causa, essa C9 era stata immessa nel gennaio 1990 nel legittimo possesso dei be- ni della CC di talchè, quando nei primi mesi del 1991 il ER - come asserito- ebbe a visionarli, non potè non rilevare che essi costituivano un tutt'uno con gli altri terreni della società e quindi che non si trattava di terreni liberi e nella disponibilità della CC). Ed altresì che quanto meno strana era la circostan- za che la compravendita intercorsa tra le parti si era perfezionata tra il primo tentativo di notifica della 5 citazione non andato a buon fine e la notifica con esi- to positivo della stessa. Il ricorso è infondato. Con ampie, approfondite ed articolate argomentazio- ni la Corte di merito, muovendo dal rilievo che nel ca- so di specie, come riconosciuto dal Tribunale, risulta- l'esistenza del presupposto oggettivo va pacifica damni" -richiesto al fine "dell'eventus dell'accoglimento della proposta azione revocatoria- si è posto il quesito, come specifico riguardo alle dedu- zioni dell'appellante, che a ben vedere sono di identi- CO tenore di quelle svolte in ricorso, della esistenza anche del "consilium fraudis“. Precisato che, come affermato da questo Supremo Collegio, la consapevolezza dell'evento dannoso da par- te del terzo contraente può anche consistere nella ge- nerica conoscenza del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore possa arrecare alle ragioni del creditore, ha Osservato che, non solo non vi è prova : positiva della stessa, ma che proprio la condotta del ER, come traspariva dalle risultanze processua- li, costituiva sicura prova del contrario. Così, avuto riguardo alla dichiarazione contenuta nella memoria del ER del 15.6.1992 -oltre a ne- gare ogni valore confessorio della stessa (in quanto 6 contenuta in uno scritto difensivo non sottoscritto personalmente dalla parte- ha rilevato che, contraria- mente all'assunto dell'appellante, la condotta in essa descritta integrava atteggiamento precauzionale assolu- tamente in contrasto con l'ipotizzabilità di un consi- 1 lium fraudis. Ha poi precisato che la circostanza della stipula- zione della compravendita nel periodo intercorrente tra le due notifiche (quella tentata e quella regolarmente eseguita) trovava una sua spiegazione nella deposizione resa dal notaio Ferrara il quale aveva chiarito, in ma- niera verosimile e convincente, le ragioni per le quali ва era stata perfezionata in tale data. Ed ha, infine, aggiunto che la documentazione pro- dotto in giudizio dalla CC faceva apparire giustifi- cata la sua condotta rendendo evidente che essa era stata assunta con lineare chiarezza nei confronti della parte appellante. A fronte di tali argomentazioni, integranti motiva- zione adeguata, coerente ed immune da vizi logici e/o giuridici, la ricorrente, come si è detto, si limita a riproporre gli stessi rilievi formulati nei precedenti gradi -senza minimamente precisare quali sarebbero ragionamento della vizi motivazionali ravvisabili nel Corte prospettando una propria tesi che intenderebbe 7 contrapporre a quella del giudice del merito e quindi ad avanzare una inammissibile istanza di riesame del contenuto della decisione. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Sussistono giu- sti motivi, ai sensi dell'art. 92 comma 2°, cod.proc.civ., per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione. hoooo
P.Q.M.
290000 La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 26.10.2000. IL CONSIGLIERE IL PRESIDENTE lavarg IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria 28 MAR. 2001 Oggi, li C IL CANCELLIERE E R Giovanni, Giambattista F U Z A S E O I N E S T R O Agenzia delle Entrate C * Ufficio di Roma 2 r་ད༠༡ 23.05. 11 Iscritto a 1454 Art. n... 8