Sentenza 6 maggio 2004
Massime • 1
L'attenuante di aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen., è compatibile con l'ipotesi attenuata di ricettazione prevista dall'art. 648, comma secondo cod. pen., solo se la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto che caratterizza l'ipotesi attenuata di ricettazione, perché ove il danno patrimoniale sia stato tenuto presente in tale giudizio, l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 è assorbita nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma secondo cod. pen.. (Nella fattispecie, relativa alla ricettazione di un passaporto e di una patente, il giudice di merito aveva motivato circa la sussistenza dell'ipotesi attenuata del delitto, proprio attribuendone il fondamento alla natura dei beni oggetto della ricettazione).
Commentari • 5
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La circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, compresi i delitti in materia di stupefacenti, ed è compatibile con la fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE UNITE PENALE Sent., (data ud. 30/01/2020) 02/09/2020, n. 24990 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARCANO Domenico - Presidente - Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - Dott. MOGINI Stefano - rel. …
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Introduzione L'odierno contributo prende le mosse da una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia di sostanze stupefacenti, la quale ha avuto il merito di aver risolto il contrasto esistente da anni sulla possibile applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. ai reati disciplinati dal D.P.R. n. 309/1990, cd. “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza” e sulla sua conseguente compatibilità con il reato di produzione e traffico di stupefacenti di lieve entità, disciplinato dall'art. 73, co. 5, del suddetto decreto. Con …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/05/2004, n. 25321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25321 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni S. - Presidente - del 06/05/2004
Dott. TUCCIO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - N. 774
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 18660/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IS GI nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 19.6.2002 della Corte di Appello di Roma, Sezione Terza Penale;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'Angelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma confermava la sentenza emessa in data 29.10.2002 dal Tribunale della stessa città con la quale AL GI era stato condannato, unificati i reati con il vincolo della continuazione, alla pena di anni 1 mesi 2 di reclusione ed euro 300,00 di multa, per i reati di ricettazione e falso (aventi ad oggetti un passaporto e una patente di guida, di provenienza delittuosa e falsificati mediante l'apposizione della immagine fotografica dell'imputato e di generalità non genuine) e furto pluriaggravato (di un'autovettura).
Con l'appello, veniva richiesta la concessione delle circostanze attenuanti, generiche (art. 62 bis c.p.) e del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, n. 4, c.p.), in relazione alle contestate ipotesi di ricettazione.
La sentenza impugnata rigettava la doglianza, sul rilievo della natura dei beni oggetti dei reati (documenti già firmati e non moduli in bianco), con riferimento all'attenuante del danno di speciale tenuità, e dei gravi precedenti penali dell'imputato, con riferimento alle invocate attenuanti generiche.
Avverso la predetta decisione propone ricorso per Cassazione AL GI, dolendosi, con un unico motivo, della mancanza e manifesta illogicità della motivazione. A suo avviso, i giudici del merito avrebbero escluso la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., con una motivazione generica con riferimento alla natura dei beni e senza tener conto che la sentenza di primo grado aveva riconosciuto a favore dell'imputato l'ipotesi attenuata prevista dall'art. 648 cpv. c.p., proprio in considerazione della natura dei beni oggetto della ricettazione.
Carente, sempre secondo il ricorrente, sarebbe la motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, in quanto insufficientemente motivato con riferimento esclusivamente ai precedenti penali dell'imputato, senza tener conto dell'ottimo comportamento processuale e delle particolari condizioni di vita dello stesso.
Il ricorso è infondato, non potendo trovare accoglimento nessuno dei profili di censura lamentati.
Non può essere accolto il primo motivo di censura, anche se per ragioni diverse da quelle sviluppate dal giudice di merito. Risulta infatti evidente che il valore economico della res (i due documenti di provenienza delittuosa) non muta per il solo fatto che si tratti non di moduli in bianco, bensì di documenti compilati (tra l'altro ad opera dello stesso prevenuto, così come contestato e ritenuto in sentenza), giacché a tal fine rileva solo il valore economico oggettivo degli stampati (ex pluribus, Cass., Sez. 2^, 28 settembre 1992, Cacace). In realtà, la ragione per la quale non poteva, ne' può, essere concessa l'invocata attenuante discende proprio dalla già avvenuta concessione da parte del giudice di primo grado del fatto di particolare tenuità ex art. 648 cpv. c.p. e delle ragioni che hanno presieduto tale concessione. Emerge dalla sentenza di primo grado che detta concessione è stata principalmente motivata proprio in ragione "della natura dei beni oggetto della ricettazione e quindi della particolare tenuità del danno patrimoniale cagionato". Deve applicarsi allora il principio in forza del quale l'attenuante di aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall'art. 62 n. 4 c.p., è compatibile con l'ipotesi attenuata di ricettazione prevista dall'art. 648 cpv. c.p., solo se la vantazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto che caratterizza l'ipotesi attenuata di ricettazione, perché ove il danno patrimoniale sia stato tenuto presente in tale giudizio, l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 è assorbita nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 comma 2 c.p. (in tal senso, Cass., Sez. 2^, 22 maggio 1991, Deisori). È in ragione di questa considerazione che, correggendosi in tal senso la motivazione della sentenza gravata, deve respingersi la doglianza.
Non può essere accolto neppure il secondo motivo di censura, giacché vorrebbe che in questa sede si procedesse ad una rinnovata vantazione delle modalità mediante le quali i giudici di merito hanno esercitato del potere discrezionale loro concesso dall'ordinamento ai fini del riconoscimento/diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorrente dimentica di considerare, in proposito, che, per assunto pacifico, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio.
Detto altrimenti, il riconoscimento/diniego delle circostanze attenuanti generiche è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. E ciò vale, va soggiunto, anche per il giudice d'appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante, non è tenuto ad un'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione (da ultimo, Cass., Sez. 3^, 6 marzo 2003, Cannizzaro). Il ricorrente dimentica, altresì, di considerare che il relativo apprezzamento del giudice di merito, condotto nei termini di cui sopra, non è censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato.
Or bene, tale potere di censura non è qui esercitabile ove si consideri che la decisione di negare le attenuanti generiche - basata sulle plurime e gravi condanne riportate dal prevenuto- è stata dal giudicante correttamente, convincentemente, logicamente basata proprio su taluno dei parametri indicati nell'art. 133 c.p., la cui riconosciuta precipua rilevanza - ritenuta dimostrativa della particolare "capacità a delinquere" del reo - nel caso concreto non può qui sindacarsi.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2004