Sentenza 8 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/02/2001, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2001 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. LA LEGGE 14-5-1981 1 E 2 / D I . Z N s 3 A 7 r REPUBBLICA ITALIANA 1 R.G.n° 99/12516 R . 8 T T 9 e R S 3751 1 I - A /SqU. NOME DEL POPOLO LIAN ' 5 G - T L 042SUPREMA DICASSAZIONE E 4 L 1 R E E D A G G E E L SEZIONI UNITE CIVILI E T CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S U C I UFFICIO COPIE S A composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati E Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE Dott. Aldo VESSIA - Primo Presidente Aggiunto - Presidente di sezione - per diritti 1.4500 66 Vincenzo CARBONE 8 FEB. 2001 il 66 Antonino ELEFANTE - consigliere - IL CANCELLIERE 66 Francesco SABATINI 500 66 IC ER CE -> 66 RE NA -> 66 IO AR OR ->> IO GRAZIADEI -> CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 66 PE SALME' rel. UFACIO COFE ha pronunciato la seguente Rilasciata cople legale al Sig. Maga SENTENZA per diritti L01 MC2 2001 sul ricorso proposto IL CANCELLIERE da CONSORZIO EDIFAR, in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato in Roma, lungotevere dei Mellini 7, presso l'Avv. Ennio Magrì, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso ricorrente
contro
-ROSETTO CARMELA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – C.I.P.E. - COMUNE Di Napou intimati CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE U Richiesta copia studio dal Sig. RO O. cons. PE AL per diritti 948 01 MAR, ZUUT IL CANCELLERE avverso la sentenza della giunta speciale per le espropriazioni presso la corte d'appello di Napoli del 6 maggio 1998. Sentita la relazione della causa svolta dal cons. PE AL alla pubblica udienza del 28 settembre;
sentito l'avv. Magri per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
sentito il p.m., in persona del sost. proc. gen. dott. Alberto Cinque che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con atto di citazione del 29 maggio e del 3 giugno 1997 CA TO hanno convenuto in giudizio davanti alla giunta speciale per le espropriazioni presso la corte d'appello di Napoli il consorzio EDIFAR, il funzionario delegato dal CIPE e il comune di Napoli chiedendo che, previa valutazione del valore venale dell'immobile, i convenuti fossero condannati al pagamento diretto o al deposito presso la cassa depositi e prestiti delle somme dovute a titolo di indennità di occupazione di un immobile di sua proprietà . sito in Napoli, occupato in via d'urgenza ed espropriato con decreto del 20 febbraio 1996. Il consorzio ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, il difetto di giurisdizione della giunta, l'inammissibilità, l'improponibilità e l'infondatezza della domanda. La giunta, esclusa la legittimazione passiva del presidente del consiglio dei ministri e del comune di Napoli, ha determinato l'indennità di occupazione legittima nella misura degli interessi legali per anno sul valore di mercato pieno, stimato in £. 32.500.000, il consorzio a versare detta somma alla espropriatacondannando A cons. Gis ppe Salme 2 Avverso la sentenza della giunta speciale il consorzio ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati con memoria. Motivi della decisione 1) Con il primo motivo il ricorrente, deducendo la violazione e falsa applicazione della legge n. 219 del 1981, della legge n. 2359 del 1865, dell'articolo 111 Cost e vizio di motivazione censura la determinazione dell'indennità di occupazione effettuata dalla giunta per le espropriazioni con il metodo degli interessi sul valore venale del bene espropriato, invece che sull'indennità di espropriazione in concreto liquidata, come affermato dal più recente orientamento di questa Corte. Con il secondo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione della legge n.219 del 1981 e dell'art. 72 della legge n. 2359 del 1865, il ricorrente lamenta che la giunta per le espropriazioni abbia pronunciato condanna al pagamento diretto dell'indennità invece di ordinare il deposito dell'indennità stessa presso la cassa depositi e prestiti. 2) Il ricorso è fondato. ormai costante dopoQuanto al primo motivo deve osservarsi che, con orientamento l'intervento di queste sezioni unite (sentenza n. 493 del 1998, e, in senso conforme, sentenze nn. 2645, 11210 e 11354 dello stesso anno;
s.u. 109/99 e prima sezione nn. 333, 7200, 12353, 13942 del 1999; s.u. n. 299 del 2000), che hanno composto il contrasto insorto nell'ambito della prima sezione - si è infatti affermato che, ai sensi dell'art. 72, 4° comma della legge n. 2359 del 1865, all'immobile soggetto ad espropriazione deve essere attribuito il medesimo valore, sia ai fini della determinazione dell'indennità di occupazione che ai fini della liquidazione dell'indennità di espropriazione, essendo il procedimento per l'occupazione preliminare divenuto mera fase subprocedimentale del più ampio procedimento espropriativo e avendo entrambe le indennità omogeneità morfologica e funzionale, in quanto cons. PE AL 3 compensazione di un medesimo pregiudizio. Pertanto l'indennità di occupazione deve essere liquidata in misura percentuale (che ben può essere corrispondente al tasso di interesse legale) della somma capitale corrispondente all'indennità che, in concreto sarebbe dovuta per l'espropriazione (quindi anche eventualmente in applicazione dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992) e non al valore venale del bene. Quanto al secondo motivo è orientamento pacifico di questa Corte che l'indennità di occupazione, riconosciuta a seguito di giudizio di opposizione alla stima amministrativa, deve essere versata presso la cassa depositi e prestiti, a garanzia di eventuali diritti di terzi, restando preclusa la possibilità di condanna dell'espropriante al pagamento diretto a favore dell'espropriato (v. da ultimo Cass. sez. un. n. 109/1999). La sentenza della giunta per le espropriazioni deve essere pertanto cassata, con rinvio alla stessa giunta, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
- la Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla giunta speciale per le espropriazioni presso la corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili, il 28 settembre 2000 Il relatore Il presidente Marema Collaboratore of Cancelleite 9 1 2 . N Depositato in Cancelleria 8 FEB. 2001 - Roma CONSELLERIAДаший IL CC: RA cons. PE AL