Sentenza 5 marzo 1999
Massime • 1
In tema di notificazioni all'imputato secondo la disciplina posta dall'art. 157 cod. proc. pen., ove il notificatore, non avendo trovato il destinatario o altra persona idonea a ricevere l'atto, lo depositi presso la casa del comune di residenza e ne dia comunicazione all'imputato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, si deve ritenere conseguito il fine di effettiva possibilità di conoscenza, senza che sia necessaria un'altra raccomandata, stabilita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 23 settembre 1998 solo per le notificazioni effettuate ai sensi dell'art. 8 legge 20 novembre 1982, n. 890.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/03/1999, n. 3620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3620 |
| Data del deposito : | 5 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Bruno Frangini Presidente del 5/3/99
1.Dott. Mauro Losapio Consigliere SENTENZA
2. " Francesco Marzano Consigliere N.750
3. " Salvatore Bognanni rel.re Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Francesco Malagnino Consigliere N.608/99
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ST DO, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila in data 9/10/1998, sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Bognanni, udito il Pubblico Ministero nella persona del dr. Mario Favalli, che ha concluso per il rigetto del ricorso
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 9/10/1998 la Corte di appello di L'Aquila in parziale riforma di quella emessa dal pretore di Pescara in data 27/6/1994, ha dichiarato non doversi procedere per la contravvenzione relativa alla mancata predisposizione delle misure atte ad evitare la caduta di un muretto di recinzione in un cantiere edile, perché il reato è estinto per prescrizione, ed ha invece confermato la condanna per il reato di lesioni colpose gravi, guarite in oltre quaranta giorni, riportate dal lavoratore RO AN;
in Pescara, il 30/10/1991. L'imputato, ST DO, era stato condannato in primo grado alla pena di L.400.000 di ammenda per la contravvenzione, e di L.600.000 di multa per il delitto, per il quale il pretore gli aveva concesso le attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza.
Avverso la suindicata sentenza emessa a seguito del gravame l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi:
a)inosservanza ed erronea applicazione delle norme processualì, in quanto la Corte territoriale ha proceduto nella contumacia dell'imputato, nonostante che egli mai abbia avuto notificato il relativo decreto di citazione. Infatti il plico, non recapitato, è stato depositato presso l'ufficio postale senza che mai, la raccomandata con il relativo avviso gli sia stata consegnata e, compiuta la giacenza di 10 giorni, esso è stato restituito all'Ufficio mittente;
b)erronea applicazione della legge penale e illogicità manifesta della motivazione, giacché le lesioni riportate da RO erano dovute solamente alla sua imprudenza nel fuggire a seguito delle grida di allarme di altri operai, sicché egli inciampava, senza che ci fosse alcun nesso eziologico col comportamento dell'imprenditore. Inoltre il muretto crollato era a sufficiente dal luogo in cui l'operaio infortunatosi stava lavorando, sicché questi non poteva essere attinto dal medesimo.
Motivi della decisione
I. Il motivo addotto a sostegno del ricorso proposto da ST DO e indicato con la lettera a) è infondato.
Ed invero la Corte di merito ha dichiarato la contumacia del prevenuto sul presupposto che la notifica del decreto di citazione di ST fosse regolare. Ed invero contrariamente all'assunto addotto dall'imputato la notifica di che trattasi è stata eseguita regolarmente ai sensi dell'art. 157cpp. dall'ufficiale giudiziario nel domicilio dichiarato da ST, e cioè in via Raffaello Sanzio, n.133 Pescara, ed il notificatore, non avendovi trovato ne' il destinatario, ne' alcuna delle persone indicate nella norma surrichiamata, giustamente ha lasciato ivi l'avviso, ha depositato il decreto di citazione presso la casa del comune di residenza, ed inoltre ha dato comunicazione all'imputato dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per come del resto risulta dalla relata e dagli atti del processo. orbene rileva la Corte che la notifica dell'atto in questione è avvenuta secondo la disciplina prevista dal codice di rito, e non invece ai sensi dell'art. 8 Legge 20/11/1982, n.890, il quale soltanto è stato oggetto di esame da parte della Corte Costituzionale, che ne ha pronunciato l'illegittimità nella parte in cui non prevedeva l'obbligo della comunicazione del deposito del plico presso l'ufficio postale da parte dell'ufficiale postale con raccomandata con ricevuta di ritorno, per come già invece previsto dalla norma codicistica, sicché dunque si verificava un contrasto di trattamento con la disciplina che l'ufficiale giudiziario invece doveva seguire nelle forme per cosi dire ordinarie. È evidente che l'intervento stesso non tocca minimamente le notificazioni - civili, penali o amministrative - che siano state effettuate (per scelta o prescrizione normativa) mediante attività "personale" dell'ufficiale giudiziario;
e ciò per l'ovvia considerazione che in tal caso l'art.140cpc. (in materia civile ed amministrativa) e l'art. 157cpp. (in materia di notificazioni all'imputato) già prevedono e prescrivono, ai fini del perfezionamento della procedura di notificazione al destinatario assente, l'incombente della raccomandata con r.r. Nè avrebbe alcun senso richiedere, in tali casi, una "seconda" raccomandata, posto che con la "prima" già risulta esaurito e conseguito quel fine di "effettiva possibilità di conoscenza" che ha determinato l'intervento del Giudice costituzionale. Va rilevato che nel caso in specie il procedimento seguito dal notificatore è stato perfettamente regolare, ed esso non rientra affatto in una delle ipotesi di cui alla sentenza della Corte di legittimità del 22/9/1998, n. 346. Pertanto giustamente la Corte di merito ha dichiarato la contumacia dell'imputato, la cui doglianza sul punto è quindi priva di fondamento.
II. Per quanto attiene al motivo inerente al merito e di cui alla lettera b), va rilevato che la Corte territoriale ha evidenziato l'esigenza che l'appaltatore dovesse approntare le opere necessarie atte ad evitare la caduta del muretto, posto che lo sbancamento aveva determinato l'indebolimento delle fondazioni di esso, che perciò andava protetto da appositi sostegni. L'allarme dato era scaturito proprio dalla omissione del datore di lavoro. Sul punto dunque la sentenza risulta adeguatamente e correttamente motivata.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 1999