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13 settembre 2012
13 settembre 2012
Art. 16. Compiuto tirocinio 1. Alla presentazione dell'ultima relazione da parte del tirocinante, verificato il completamento del periodo di tirocinio e l'assolvimento degli obblighi formativi, il Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza, previo parere della Commissione centrale per i revisori contabili, rilascia al tirocinante entro 30 giorni il provvedimento di conclusione del tirocinio e ne dispone la cancellazione dal relativo Registro.
2. Successivamente alla presentazione dell'ultima relazione, nelle more del rilascio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze del provvedimento di conclusione del tirocinio, l'interessato puo' allegare alla domanda di partecipazione all'esame per l'iscrizione al registro dei revisori legali una dichiarazione che attesti l'assolvimento di quanto previsto dall' articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 , in materia di tirocinio e dal presente Regolamento.
3. Se l'attivita' svolta dal tirocinante non e' conforme alle modalita' di svolgimento del tirocinio stabilite dal presente regolamento, il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Commissione centrale per i revisori contabili, dispone le forme e la durata dell'integrazione del tirocinio.
Note all'art. 16:
- Per il riferimento al testo dell' art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 , vedasi nelle note alle premesse.
2. Successivamente alla presentazione dell'ultima relazione, nelle more del rilascio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze del provvedimento di conclusione del tirocinio, l'interessato puo' allegare alla domanda di partecipazione all'esame per l'iscrizione al registro dei revisori legali una dichiarazione che attesti l'assolvimento di quanto previsto dall' articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 , in materia di tirocinio e dal presente Regolamento.
3. Se l'attivita' svolta dal tirocinante non e' conforme alle modalita' di svolgimento del tirocinio stabilite dal presente regolamento, il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Commissione centrale per i revisori contabili, dispone le forme e la durata dell'integrazione del tirocinio.
Note all'art. 16:
- Per il riferimento al testo dell' art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 , vedasi nelle note alle premesse.
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Roma, sez. II, sentenza 04/08/2015, n. 10651Provvedimento: […] con conseguente condanna del Ministero dell'Economia e delle Finanze a riconoscere al ricorrente il proprio tirocinio pregresso ai fini dell'iscrizione nel Registro del Tirocinio dei Revisori Legali, e, quindi, a rilasciargli il provvedimento di compiuto tirocinio, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del D.M. n. 146/2012, e ad iscriverlo nel Registro dei Revisori Legali ai sensi degli articoli 2, 3 e 4, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 39/2010 e del predetto D.M. n. 146/2012;Leggi di più...
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