Art. 4.
Il presidente e' nominato con decreto del Ministro per la sanita', dura in carica 3 anni e puo' essere riconfermato.
Il presidente sovraintende al funzionamento dell'Istituto, ne ha la legale rappresentanza, presiede il Consiglio di amministrazione, da' esecuzione alle relative deliberazioni e firma gli atti riguardanti la gestione. In caso di urgenza il presidente adotta i provvedimenti necessari che sottoporra' per la ratifica al Consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva.
Il presidente e' nominato con decreto del Ministro per la sanita', dura in carica 3 anni e puo' essere riconfermato.
Il presidente sovraintende al funzionamento dell'Istituto, ne ha la legale rappresentanza, presiede il Consiglio di amministrazione, da' esecuzione alle relative deliberazioni e firma gli atti riguardanti la gestione. In caso di urgenza il presidente adotta i provvedimenti necessari che sottoporra' per la ratifica al Consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva.