Sentenza 25 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/01/2001, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE REPUBBLICA ITALIANA 010 20/01 Richiesta copia studio IN NOME DEL POPOLO ITALIANO D'AMATIdal Si g. per diritti L. 3000 LA CORT || 29 GEN, 2001. TL CANCELLIERE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: IANNIRUBERTO Presidente R.G.N.10946/99 Dott. Giuseppe Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Cron.Consigliere 9135 Dott. Attilio CELENTANO FILADORO Cons. Rel. Rep. Dott. Camillo Ud. 07/11/00 STILE Consigliere Dott. Paolo CORTE SUPREMA DI CARSAZIONE ha pronunciato la seguente: UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: dal Sig. 300 23 GEN. 2001 per diritti RI TE, elettivamente domiciliata in Roma, 11 IL CANCELLIERE viale del Vignola n.5, presso l'avv. Ciro Sindona, rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. 3000 Angelo Del Vecchio di Maddaloni;
ELLERIA - ricorrente
contro
CG073315 3 C s.r.l. ( Centro Commerciale Campano) CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE · intimata - Rilasciata copia legale al sip. DEL VECCH avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Tru FEB 2001per dirit vetere del 29 gennaio-11 maggio 1999, n.263, nella IL CANCELLIERE causa n. 536 del 1997, cron. 2733; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica 4538 udienza del 7 novembre 2000 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. AN Buonajuto, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Caserta, TE ER chiedeva la condanna della s.r.l. Centro Commercio Campano al pagamento di differenze retributive maturate nel periodo ottobre 1987- aprile 1989, durante il quale aveva lavorato alle dipendenze della convenuta. Il Pretore accoglieva parzialmente la domanda, ritenendo tuttavia non provate sia l'applicabilità diretta del contratto collettivo nazionale di lavoro invocato (commercio) che la effettuazione di lavoro straordinario in tutto l'arco del rapporto. Con sentenza 29 gennaio- 11 maggio 1999, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere accoglieva parzialmente l'appello proposto dalla ER e condannava l'appellata al pagamento della somma di lire 19.598.728 oltre interessi e rivalutazione. I giudici di appello osservavano innanzitutto che parte convenuta in primo grado non aveva contestato l'applicabilità del CCNL commercio, le cui disposizioni pertanto dovevano trovare integrale applicazione. In conseguenza di ciò, gli stessi giudici г riconoscevano il diritto della ER alla quattordicesima mensilità che invece era stata 3 negata dal Pretore. Quanto all'altro capo di domanda, il Tribunale testimoniale ammessa dal osservava che la prova Pretore aveva dato esito negativo: sicchè doveva ritenersi non provata l'effettuazione di lavoro straordinario da parte della ER (sulla quale, ricorda il Tribunale, incombeva l'onere della prova, in considerazione della contestazione della Centro Commerciale Campano in ordines.r.l. all'effettivo orario di lavoro seguito dall'appellante).Avverso tale decisione la ER propone ricorso per cassazione sorretto da due distinti motivi, illustrato da memoria.L'intimata non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione del CCNL di categoria (commercio), inritenuto applicabile per *facta concludentia" relazione all'art. 360 n.3 codice di procedura S civile nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n.5 codice di procedura civile: il Tribunale avrebbe erra te nel riconoscere sele le differenze per quattordicesima mensilità e non anche le ulteriori differenze che discendevano dall'integrale applicazione del contratto collettivo (che portavano ad un totale di lire 25.536.686 in luogo delle lire 19.598.728 liquidate dal giudice di secondo grado). Il primo motivo è inammissibile sia sotto il profilo della violazione di norme di diritto denunciata che sotto quello del vizio di motivazione. principio consolidato nella Costituisce giurisprudenza di questa Corte che l'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune, compiuta dal giudice del merito, è incensurabile in sede di legittimità, se sorretta da adeguata motivazione e rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale. La ricorrente, tra l'altro, non indica neppure le norme di ermeneutica contrattuale che sarebbero state violate. Donde l'inammissibilità del motivo. Sotto il secondo profilo, la ricorrente non specifica le voci retributive che sarebbero state escluse dai giudici di appello (indicando solo una sarebbero л differenza tra il totale delle somme riconosciute dal Tribunale e quelle che invece 5 derivate dall'integrale applicazione del contratto del commercio). Donde un ulteriore profilo di inammissibilità del primo motivo di ricorso. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell'art. 116 codice di procedura civile, del principio dispositivo, in relazione all'art. 360 n.3 codice di procedura civile, omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia. Secondo la ricorrente dalla prova effettuata a mezzo dei testimoni PU AL e Di MA DE sarebbe emersa chiaramente l'effettuazione del lavoro strardinario da parte della stessa ER in tutto l'arco del rapporto di lavoro. Il lavoro straordinario, pertanto, avrebbe dovuto essere retribuito secondo il contratto collettivo del commercio, le cui disposizioni lo stesso Tribunale aveva ritenuto applicabile alla fattispecie. Anche il secondo motivo è inammissibile. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che rientra nei poteri del giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, l'attendibilità e la concludenza e controllarne scegliere fra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a provare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, dando prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. Tale apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se, come nel caso di specie, esso correttamente e congruamente motivato. Il Tribunale ha condiviso le osservazioni svolte dal primo giudice circa l'incapacità del teste Di IO AN e ha spiegato la mancata escussione del teste SC in considerazione del giuramento decisorio richiesto dalla stessa società appellata. Il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese di questo giudizio, non avendo l'intimata svolto difese in questa sede.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese di атно ћвило questo giudizio. Così decise in Roma, il 7 novembre 2000. IL CONSIGLIERE IST. DA PRESIDENTE Shll 3 0 3 I 1 A 5 S D . S , T . A IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA R O T N L A , L ' Depositata in Cancelleria A 3 L O S L 7 B E - E I P 8 ogel, 25 GEN. 2001 D S - D I I 1 S 1 A N IL COLLABORATORE 7 T N G S E E DI CANCELLERIA O S O G P I A G D A M E I E L O , A T O D T A R I L E T R I S L T I E D N G E D E O S R E