Sentenza 24 settembre 2001
Massime • 1
In tema di disciplina delle telecomunicazioni, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 195 del D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (installazione di impianto senza concessione), il concetto di esercizio di impianto di apparecchio ricetrasmittente non va inteso nel senso della necessità di un uso attuale e concreto, essendo sufficiente il semplice mantenimento a propria disposizione dell'impianto installato e la sua idoneità anche attraverso la semplice trasmissione del segnale radioelettrico, atteso che in tale caso permane la occupazione della frequenza e la sua disponibilità per future trasmissioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/09/2001, n. 36561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36561 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. UMBERTO PAPADIA - Presidente - del 24/09/2001
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO - Consigliere - SENTENZA
Dott. CLAUDIA SQUASSONI - Consigliere - N. 2599
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMEDEO FRANCO - Consigliere - N. 33156/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
RO ON, nato il [...] a [...], avverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso 20 aprile 2000 n.232, con la quale, in parziale riforma della sentenza del Pretore di Campobasso 18 marzo 1996 n., è stato dichiarato colpevole a) del reato.p. e p. dall'art.195 c.3 D.P.R. n.156/73, come modificato dall'art.30 c.7 nn.1 e 3 L.6 agosto 1990 n.223, accertato n Ferrazzano il 24 maggio 1994,
e condannato, con le attenuanti generiche, alla pena di quattro mesi di reclusione.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dott. Guglielmo PASSACANTANDO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso 20 aprile 2000 n.232 - con la quale, in parziale riforma della sentenza del Pretore di Campobasso 18 marzo 1996 n., è stato dichiarato colpevole del reato in epigrafe per aver tenuto in esercizio l'emittente televisiva Telepentrica senza concessione, negatagli con D.M. 18 febbraio 1994 - ON AN ha proposto ricorso per cassazione,
chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione dell'art.30 L. n.223/90 perché l'emittente, in attesa della concessione, non ha diffuso alcun programma televisivo, limitandosi alla trasmissione del segnale;
2. proprietaria della rete televisiva era la FILCOM s.r.l., della quale all'epoca dei fatti il ricorrente non era amministratore. L'impugnazione è inammissibile.
Il primo motivo di ricorso è, infatti, manifestamente infondato e, comunque, basato su circostanze di fatto, sottratte come tali al giudizio di legittimità.
La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che il termine esercizio di impianto di apparecchio ricetrasmittente, contenuto nell'art.195 D.P.R. 29 marzo 1976 n. 156, in tema di disciplina delle telecomunicazioni, non ha il significato di uso attuale e concreto dell'apparecchio, bensì quello di mantenimento, a propria disposizione, dell'impianto installato, idoneo e funzionante (Cass., Sez. 3^, 16 dicembre 1983 n. 2160/84, ric. Cappelletti), per cui la sussistenza del reato di installazione di apparecchio ricetrasmittente senza concessione, non è subordinata al preventivo riscontro della funzionalità dello stesso (Cass., Sez. 3^, 16 maggio 1986 n. 11846, ric. Santi;
Id., 13 novembre 1985 Miccoli;
9 maggio 1986 n. 5602, ric. Mangano;
3 febbraio 1987 n. 3816, ric. Inzaranto;
24 settembre 1998 n. 2385, ric. Lucarelli). Anche la semplice trasmissione del segnale radioelettrico costituisce esercizio dell'impianto ricetrasmittente, in quanto ha lo scopo di mantenerlo funzionante per tenere la frequenza occupata e disponibile per future trasmissioni (Cass., Sez. 1^, 8 febbraio 1988 n. 438, ric. Barsanti;
v., anche, Sez. 3^, 13 ottobre 1999 n. 13689, ric. Porfirio).
Pertanto il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Col secondo motivo il ricorrente introduce una questione di fatto, chiedendo in sede di legittimità un giudizio in fatto incompatibile col rito, in contrasto con l'accertamento compiuto dal Giudice di secondo grado, il quale è conseguentemente pervenuto al rigetto del motivo d'appello corrispondente.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di L. 1 milione alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2001