Sentenza 23 marzo 2000
Massime • 1
Per effetto del comma 60 dell' art. 2 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, che ha modificato l'art. 4 della legge 4 dicembre 199 n. 493, le opere interne alle singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, anche se aumentano la superficie utile o il numero delle unità immobiliari, sono soggette soltanto all'obbligo di denuncia di inizio attività. Peraltro l'applicabilità del regime semplificato è subordinata alla assenza di vincoli paesaggistici, storici, ambientali, urbanistici, nonché all'assenza di contrasto con strumenti di pianificazione o programmazione urbanistica immediatamente operativi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/03/2000, n. 6189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6189 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Umberto PAPADIA Presidente del 23/03/2000
Dott. Nicola QUITADAMO Consigliere SENTENZA
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere N.1196
Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Francesco NOVARESE Consigliere N.1684/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto per EL ON, nato ad [...] il [...], avverso la sentenza resa l'8.11.1999 dalla corte di appello di Palermo. Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Pierluigi Onorato,
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dr. Antonio Siniscalchi, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso,
Osserva:
In fatto e in diritto
1 - Con sentenza dell'8.11.1999 la corte di appello di Palermo, parzialmente riformando quella resa il 3.10.1997 dal pretore di Agrigento, ha rideterminato in venti giorni di arresto e lire 7.000.000 di ammenda la pena inflitta ad ON RO, quale colpevole del reato di cui all'art. 20 lett. b) legge 47/1985, per aver costruito senza concessione edilizia un soppalco in muratura di mq.50 (accertato in Agrigento il 28.9.1995). La corte palermitana ha confermato il beneficio della sospensione condizionale della pena nonché l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, 2 - Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando in sostanza che a) dal momento che il soppalco era stato realizzato in profilati metallici, non era applicabile la normativa di cui alla legge 47/1985; b) la responsabilità personale del RO (che era solo comproprietario dell'immobile, assieme alla moglie legalmente separata) non era stata congruamente motivata;
c) il reato era prescritto, poiché il soppalco era stato costruito prima dell'accertamento.
3 - La seconda censura va disattesa, giacché la corte palermitana ha congruamente e logicamente motivato in ordine all'imputabilità al marito della costruzione del manufatto contestato all'interno del magazzino in comproprietà ai due coniugi.
Anche la terza censura è infondata giacché la prescrizione del reato maturerà solo il 28.3.2000.
Va invece accolta, per quanto di ragione, la prima censura. Invero, per effetto del comma 60 dell'art. 2 della legge 23.12.1996 n. 662, che ha modificato l'art. 4 della legge 4.12.1993 n. 491, le opere interne alle singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, anche se aumentano la superficie utile o il numero delle unità immobiliari, sono soggette solo all'obbligo di denuncia di inizio attività. La norma è innovativa rispetto all'art. 26 della legge 47/1985, non solo perché è diversamente disciplinato il ruolo del progettista abilitato che deve presentare una relazione tecnica da allegare alla denuncia di progetti inizio attività, ma soprattutto perché il regime semplificato, che per le opere interne sostituisce il regime concessorio, non presuppone più che dette opere non aumentino la superficie utile o il numero delle unità immobiliari (v. anche Cass. Sez. III, n. 425 del 7.4.1998, ud. 6.3.1998, Monti, rv. 210853).
Peraltro, anche la nuova normativa subordina l'applicabilità del regime semplificato (c.d. D.I.A.) a precise condizioni, quali l'assenza di vincoli paesaggistici, storici, ambientali, urbanistici, nonché l'assenza di contrasto con strumenti di pianificazione o programmazione urbanistica immediatamente operativi (v. le attuali lett. a) e b) comma 8 dell'art. 4 della predetta legge 493/1993). La sentenza va quindi annullata con rinvio alla stessa corte d'appello palermitana, affinché accerti la sussistenza o meno delle condizioni per l'applicazione del regime della D.I.A., e quindi inversamente la sussistenza o meno dell'obbligo concessorio e del contestato reato.
P.Q.M.
la corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 23.3.2000.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2000