Sentenza 15 marzo 2001
Massime • 2
In tema di affidamento di minori, dovendo il discrimine tra la competenza del Tribunale ordinario e quella del Tribunale dei minorenni essere individuato in riferimento al "petitum" ed alla "causa petendi", rientrano, ai sensi del combinato disposto degli artt. 333 cod., civ. e 38 disp. att. cod. civ., nella competenza del Tribunale dei minorenni le domande finalizzate ad ottenere provvedimenti cautelari e temporanei idonei ad ovviare a situazioni pregiudizievoli per il minore, anche se non di gravità tale da giustificare la declaratoria di decadenza dalla potestà genitoriale, di cui all'art. 330 cod. civ., mentre rientrano nella competenza del Tribunale ordinario, in sede di separazione personale dei coniugi, di annullamento del matrimonio o di "pronunzie" ex legge n. 898 del 1970, le pronunzie di affidamento dei minori che mirino solo ad individuare quale dei due genitori sia più idoneo a prendersi cura del figlio. (Nella specie, è stato ritenuto rientrante nella competenza del Tribunale per i minorenni il provvedimento di affidamento di minore al padre, da questo richiesto, in considerazione dei cattivi rapporti che il figlio aveva con la madre, con il suo convivente e con la nonna, siccome finalizzato ad eliminare, attraverso l'allontanamento del minore dal domicilio della madre, i pregiudizi di natura psicologica che tale convivenza comportava per il ragazzo.)
I decreti camerali relativi all'affidamento dei minori, adottati dal tribunale dei minorenni in base al combinato disposto degli artt. 333 cod. civ. e 38 disp. att. cod. civ., non essendo connotati dal requisito della decisorietà e della definitività, in quanto finalizzati esclusivamente alla tutela dei minori e modificabili nel tempo, non possono essere oggetto di ricorso per cassazione, neppure ai sensi dell'art. 111 Cost. Qualora, peraltro, detti provvedimenti contengano anche statuizioni in ordine alla competenza, per questa sola parte essi hanno valore di sentenza e possono, quindi, essere impugnati con regolamento di competenza, nel quale si può convertire l'ordinario ricorso per cassazione, sempre che del regolamento di competenza abbia i requisiti richiesti dalla legge, relativi sia al termine di cui all'art. 47, secondo comma, cod. proc. civ., per proporre il regolamento, sia al contenuto del ricorso, dal quale si deve chiaramente desumere che l'intento del ricorrente fosse quello di proporre censure attinenti alla competenza, e non quello di servirsi di un mezzo di impugnazione idoneo a proporre anche censure diverse.
Commentari • 3
- 1. Affidamento esclusivo del figlio alla madre per disinteresse del padreRaffaella Mari · https://www.laleggepertutti.it/ · 24 settembre 2024
- 2. I giudizi che coinvolgono il minoreMartina Liaci · https://www.diritto.it/ · 14 maggio 2021
Il legislatore, disciplinando l'ascolto con la legge n. 219 del 2012, ha ritenuto necessario ribadire il rilievo dell'ascolto del minore, regolandolo in distinte disposizioni del codice civile (artt. 315 bis, 336 bis e 337 octies), quasi a conferirgli valenza ulteriore e definitiva. Soprattutto, ha opportunamente ritenuto di disciplinare le modalità di ascolto, come risulta dalla relazione conclusiva redatta dalla “Commissione per lo studio e l'approfondimento di questioni giuridiche afferenti la famiglia e l'elaborazione di proposte di modifica alla relativa disciplina“, presieduta dal prof. Bianca, che ha redatto il testo del decreto poi trasfuso nel d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154. …
Leggi di più… - 3. Tribunale per i minorenni e Tribunale ordinarioMarina Moretti · https://www.filodiritto.com/ · 14 giugno 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/03/2001, n. 3765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3765 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PPASQUALE REALE - Presidente -
Dott. MARIO ADAMO - rel. Consigliere -
Dott. MASSIMO BONOMO - Consigliere -
Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -
Dott. AO GIULIANI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RS IA IT, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA MERCEDE 52, presso l'avvocato MARIO MENGHINI, rappresentata e difesa dall'avvocato MARGHERITA CAPORALI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CH SC AO, nella qualità di esercente la potestà sul figlio minore CHN IU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NICOLA FABRIZI 11/A, presso l'avvocato FILIPPO BARRAFRANCA, rappresentato e difeso dall'avvocato IU ANGILELLA, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso il decreto della Corte d'Appello di FIRENZE, Sezione Minori, depositato il 09/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/2001 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Caporali, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso in data 11.3.1999 RA IN chiedeva al Tribunale per i minorenni di Firenze l'affidamento del figlio minore EP, nato in data [...], rappresentando una situazione pregiudizievole per l'interesse del minore.
Costituitasi in giudizio RI RI EL, madre del ragazzo, eccepiva in rito l'incompetenza del Tribunale adito, essendo in corso, presso il Tribunale di Caltanissetta, procedimento di separazione personale dei coniugi e nel merito l'infondatezza della domanda.
Al termine dei necessari accertamenti il Tribunale per i minorenni di Firenze, ritenuto che EP IN aveva un rapporto disturbato con la madre e versava in grave conflitto con la nonna materna e con il convivente della EL, con decreto in data 23.12.1999, affidava il minore stesso al padre, regolando le modalità di visita ed i rapporti con la madre.
Avverso il decreto del Tribunale di Firenze proponeva reclamo RI RI EL reiterando l'eccezione di incompetenza e rilevando, in relazione al merito, che gli unici provvedimenti che il Tribunale per i minorenni avrebbe potuto adottare fossero quelli di cui agli artt. 330 e 333 c.c. ma non il provvedimento di affidamento del minore, riservato al giudice della separazione. Con decreto in data 9.6.2000 la Corte di appello di Firenze respingeva il reclamo riaffermando la competenza del Tribunale di Firenze a decidere in merito ai provvedimenti richiesti. Per la cassazione del decreto della Corte di appello propone ricorso, fondato su due motivi, RI RI EL. Resiste con controricorso RA AO IN.
Non svolge attività difensiva il P.G. presso la Corte di appello di Firenze.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione delle norme sulla competenza e di norme di diritto, in relazione all'art. 360 nn. 2 e 3 C.P.C.. Rileva che nella specie non poteva trovare applicazione il disposto dell'art. 333 c.c., come ritenuto dalla Corte di appello, ma doveva essere applicato l'art. 155 c.c.. Infatti mentre l'art. 333 c.c. risulta applicabile nei soli casi in cui i genitori siano solo conviventi, l'art. 155 c.c. viceversa si applica nelle ipotesi in cui i genitori medesimi siano vincolati da rapporto di coniugio, venuto meno a seguito di separazione personale, di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La ratio di tale distinzione va ricercata nella necessità di evitare possibili contrasti tra le decisioni adottate dal giudice ordinario, presso il quale pende la causa di separazione e le decisioni adottate dal tribunale per i minorenni.
Nel caso in esame, considerato che pende causa di separazione personale dei genitori del minore, avanti al tribunale di Caltanissetta, ove è già stato adottato il provvedimento di affido del minore alla madre, la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere fondata l'eccezione di incompetenza e rimettere la causa avanti al tribunale ordinario.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta omessa motivazione. Sostiene infatti che la Corte di appello ha ritenuto la competenza del Tribunale per i minorenni di Firenze semplicemente aderendo alla prospettazione in fatto effettuata, in primo grado, dal IN, che evidenziava, in tesi, una situazione pregiudizievole in cui si sarebbe trovato il minore.
Preliminare è l'esame dell'ammissibilità del presente ricorso. Al riguardo si osserva che questa Corte Suprema ha più volte precisato che i provvedimenti camerali, relativi all'affidamento dei minori, adottati dal tribunale per i minorenni in base al combinato disposto degli artt. 333 c.c. e 38 disp. att. c.c., essendo finalizzati esclusivamente alla tutela dei minori ed essendo nel tempo modificabili, non sono connotati dal requisito della decisorietà e della definitività.
Ne consegue che tali provvedimento non possono essere oggetto di ricorso per cassazione, neppure ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, in quanto, come detto, che non finalizzati a dirimere contrasti in ordine a diritti soggettivi, ma a dettare provvedimenti temporanei e contingenti, idonei ad ovviare a situazioni di pericolo, fisico o psichico dei minori.
Qualora peraltro i provvedimenti in questione contengano anche statuizioni in ordine alla competenza, per questa sola parte hanno valore di sentenza e possono quindi essere impugnati con regolamento di competenza, nel quale si può convertire l'ordinario ricorso per cassazione, sempre che del regolamento di competenza abbia i requisiti richiesti dalla legge, relativi sia al termine per proporre regolamento che al contenuto del ricorso stesso, dal quale si deve chiaramente desumere che l'intento del ricorrente fosse quello di proporre censure attinenti alla competenza e non quello di servirsi di un mezzo di impugnazione idoneo a proporre anche censure diverse. (Cass. civ. sez. I 4.6.1994 n. 5431: Cass. civ. sez. I 11.3.1996 n. 1981). Nel caso in esame il ricorso appare tempestivo, in riferimento all'art. 47 c.p.c., posto che il provvedimento impugnato è stato comunicato il 15.6.2000 e che il ricorso è stato notificato il 28.6.2000, e rituale rispetto al contenuto, considerato che dal ricorso appare evidente l'intento del ricorrente di ottenere una pronunzia che statuisca in ordine alla competenza.
Pertanto in relazione al solo primo motivo il ricorso deve ritenersi convertibile in regolamento di competenza dei quali ha i requisiti sostanziali e va pertanto dichiarato ammissibile. Il motivo è peraltro infondato.
Invero il discrimine fra la competenza del tribunale ordinario e la competenza del tribunale per i minorenni, in tema di affidamento di minori, non va individuato, come sostenuto dalla ricorrente, nell'esistenza o meno del rapporto di coniugio fra i genitori del minore medesimo, ma in riferimento al petitum ed alla causa petendi, per cui ai sensi del combinato disposto dell'art. 333 c.c. e 38 disp. att. c.c., rientrano certamente nella competenza del tribunale per i minorenni, le domande finalizzate ad ottenere provvedimenti cautelari e temporanei idonei ad ovviare a situazioni pregiudizievoli per il minore, anche se non di gravità tale da giustificare la declaratoria di decadenza dalla potestà genitoriale, di cui all'art. 330 c.c., mentre rientrano nella competenza del tribunale ordinario, in sede di separazione personale dei coniugi, di annullamento del matrimonio o di pronunzie ex L. n. 898/70, le pronunzie di affidamento dei minori che prescindano dalla sussistenza di situazioni pregiudizievoli per i minori stessi, alle quali si deve ovviare con il richiesto provvedimento giudiziario, di carattere cautelare e contingente e mirino solo ad individuare quale dei due genitori sia più idoneo a prendersi cura del figlio, al fine di consentirgli una crescita tranquilla ed equilibrata.
Nella specie risulta dall'impugnato decreto che il IN ha chiesto l'affidamento del figlio a causa dei cattivi rapporti che questi aveva con la madre, con la nonna e con il convivente della madre, talché l'affidamento disposto dal Tribunale per i minorenni di Firenze, si connota come provvedimento finalizzato ad eliminare, attraverso l'allontanamento del minore dal domicilio della madre, i pregiudizi di natura psicologica che tale convivenza comportava per il ragazzo.
Il provvedimento di affidamento de quo, di natura cautelare e contingente, rientrava pertanto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 333 c.c. e 38 disp. att. c.c. certamente nella competenza del Tribunale per i minorenni di Firenze, talché rettamente la Corte omonima ha respinto il reclamo.
Pertanto il primo motivo del ricorso proposto dalla ricorrente va respinto.
Inammissibile, per le ragioni indicate in premessa, deve al contrario ritenersi il secondo motivo attesa la natura di volontaria giurisdizione del provvedimento de quo.
Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate le spese di giudizio.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il secondo motivo e respinge il primo motivo del ricorso, spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 18 gennaio 2001. Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2001