Cass. civ., sez. I, sentenza 15/03/2001, n. 3765
CASS
Sentenza 15 marzo 2001

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In tema di affidamento di minori, dovendo il discrimine tra la competenza del Tribunale ordinario e quella del Tribunale dei minorenni essere individuato in riferimento al "petitum" ed alla "causa petendi", rientrano, ai sensi del combinato disposto degli artt. 333 cod., civ. e 38 disp. att. cod. civ., nella competenza del Tribunale dei minorenni le domande finalizzate ad ottenere provvedimenti cautelari e temporanei idonei ad ovviare a situazioni pregiudizievoli per il minore, anche se non di gravità tale da giustificare la declaratoria di decadenza dalla potestà genitoriale, di cui all'art. 330 cod. civ., mentre rientrano nella competenza del Tribunale ordinario, in sede di separazione personale dei coniugi, di annullamento del matrimonio o di "pronunzie" ex legge n. 898 del 1970, le pronunzie di affidamento dei minori che mirino solo ad individuare quale dei due genitori sia più idoneo a prendersi cura del figlio. (Nella specie, è stato ritenuto rientrante nella competenza del Tribunale per i minorenni il provvedimento di affidamento di minore al padre, da questo richiesto, in considerazione dei cattivi rapporti che il figlio aveva con la madre, con il suo convivente e con la nonna, siccome finalizzato ad eliminare, attraverso l'allontanamento del minore dal domicilio della madre, i pregiudizi di natura psicologica che tale convivenza comportava per il ragazzo.)

I decreti camerali relativi all'affidamento dei minori, adottati dal tribunale dei minorenni in base al combinato disposto degli artt. 333 cod. civ. e 38 disp. att. cod. civ., non essendo connotati dal requisito della decisorietà e della definitività, in quanto finalizzati esclusivamente alla tutela dei minori e modificabili nel tempo, non possono essere oggetto di ricorso per cassazione, neppure ai sensi dell'art. 111 Cost. Qualora, peraltro, detti provvedimenti contengano anche statuizioni in ordine alla competenza, per questa sola parte essi hanno valore di sentenza e possono, quindi, essere impugnati con regolamento di competenza, nel quale si può convertire l'ordinario ricorso per cassazione, sempre che del regolamento di competenza abbia i requisiti richiesti dalla legge, relativi sia al termine di cui all'art. 47, secondo comma, cod. proc. civ., per proporre il regolamento, sia al contenuto del ricorso, dal quale si deve chiaramente desumere che l'intento del ricorrente fosse quello di proporre censure attinenti alla competenza, e non quello di servirsi di un mezzo di impugnazione idoneo a proporre anche censure diverse.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 15/03/2001, n. 3765
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3765
Data del deposito : 15 marzo 2001

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