Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/09/2025, n. 32130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32130 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 32130/2025 Roma, li, 26/09/2025
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
EP NT
RA IC
IO IA
EVA NI
ES CO ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
PRIMA SEZIONE PENALE
- Presidente -
- Relatore -
Sent. n. sez. 2292/2025 CC - 02/07/2025 R.G.N. 16029/2025
SENTENZA
IE EL nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza del 26/02/2025 del Tribunale di sorveglianza di Torino
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RA IC;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, F. Picuti, che ha chiesto il rigetto del ricorso
Firmato Da: EP NT Emesso Da: RU QUALIFIED
CA 1 Serial: 39012580c902c667-Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 69cc52c51a47595 Firmato Da: RA IC Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 7329e6e516923lec
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza in sede ha respinto, in data 9 gennaio 2025, l'istanza di riduzione della pena ai sensi dell'art. 35-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione al periodo di detenzione sofferto da EL IE, presso la Casa circondariale di Torino, dal 7 settembre 2022 al 4 dicembre 2024, avendo lamentato il ricorrente di aver patito condizioni di sovraffollamento dovute all'insufficiente metratura della cella. Il Tribunale osserva che, nel periodo di detenzione indicato, il ricorrente è stato collocato nel padiglione b, sesta sezione, dal 7 settembre 2022 al 15 dicembre 2023 e nel padiglione d, dal 15 dicembre 2023 al 4 dicembre 2024, in celle diverse ma della stessa tipologia, in regime ordinario cd. aperto, da solo o
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con un numero di compagni mai superiore a uno. Si specifica che si tratta di locali di metri quadri 8,24 escluso il locale bagno che misura 2,67 metri quadri. Si specifica che, nel periodo di detenzione in esame, il ricorrente ha fruito di uno spazio individuale inferiore a tre metri quadri, per 757 giorni, al netto del letto a due posti e dei mobili fissi presenti in cella. Nei periodi indicati, però, il Tribunale segnala che il ricorrente è stato ristretto in regime cd. aperto, quindi, con possibilità di permanenza fuori dalla camera detentiva per non meno di 12 ore complessive e di raggiungere passaggi esterni per un totale di quattro ore giornaliere. Di qui la valorizzazione di fattori compensativi tali da poter ritenere, pur in presenza di uno spazio individuale inferiore a tre metri quadri, segnalando che, all'interno della camera detentiva, gli ospiti fruivano di sufficiente libertà di movimento avendo avuto la possibilità di uscire per la maggior parte dell'arco delle ore diurne, tenuto conto della necessità, quindi, di utilizzare l'ambiente soltanto come luogo di pernottamento. Così escludendo ogni lesione della dignità umana quanto alla limitata fruizione di spazio per persona. Ancora si segnala che durante il periodo di detenzione il ricorrente ha frequentato attività scolastiche, ha lavorato quale addetto alla cucina, in regime di lavoro esterno, dando conto della presenza di una pluralità di fattori compensativi.
Firmato Da: EP NT Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 39012580c902c667-Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 69cc52c51a47595f Firmato Da: RA IC Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 7329e6e516923lec
2. Ricorre il condannato, per il tramite della difesa, Avv. Viviana Petrozziello, affidando il ricorso ad un unico motivo con il quale si denuncia inosservanza ed erronea applicazione di norme penali con riferimento agli artt. 69, comma 6, lett. b), 35-ter Ord. pen., 3 CEDU. Le osservazioni del Tribunale che condividono quelle del Magistrato di sorveglianza non sono idonee a superare la presunzione indicata dalla giurisprudenza CEDU. Le relazioni pervenute dalla Casa circondariale di Torino, infatti, danno atto che il ricorrente è stato ristretto, nel periodo indicato dallo stesso Tribunale, in celle di dimensioni, calcolate al netto della superficie occupata dal bagno e dagli arredi fissi, inferiore alla soglia minima di tre metri quadrati. Quindi, si configurano condizioni detentive tali da violare l'art. 3 CEDU. Quanto ai fattori compensativi, questa Corte ha ritenuto idonei a superare la presunzione detti fattori ove questi siano presenti congiuntamente e sono
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costituiti: dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie, dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività. Il ricorrente, invece, è stato detenuto per oltre due anni e mezzo dopo il suo ingresso in istituto e, quindi, i fattori compensativi, in presenza di una detenzione di lunga durata, non possono operare.
3. Il Sostituto Procuratore generale, F. Picuti, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
1.1. Va premesso che l'art. 35-ter Ord. pen., riconosce il rimedio risarcitorio conseguente alla violazione dell'art. 3 CEDU nelle ipotesi previste dall'art. 69, comma 6, lett. b), del medesimo testo normativo, ovvero quando il detenuto subisca un attuale grave pregiudizio all'esercizio dei suoi diritti in ragione della *inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento». Se l'accertato pregiudizio si protrae per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, il magistrato di sorveglianza dispone, in accoglimento di apposita istanza presentata dal detenuto, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, una riduzione, a titolo di risarcimento del danno, della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio. Qualora il periodo di pena ancora da espiare sia tale da non consentire la detrazione dell'intera misura percentuale testé indicata, il magistrato di sorveglianza liquida altresì al richiedente, in relazione al residuo periodo ed a titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro pari a euro 8,00 per ciascuna giornata nella quale questi ha subito il pregiudizio;
nello stesso senso provvede nel caso in cui il periodo di detenzione espiato in condizioni non conformi ai criteri di cui all'articolo 3 CEDU sia stato inferiore ai quindici giorni. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito (Sez. 1, n. 11602 del 27/01/2021, Vitale, Rv. 280681-01) che, in tema di rimedi nei confronti di soggetti detenuti o internati, previsti dall'art. 35-ter Ord. pen, non ogni lesione astrattamente
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Firmato Da: EP NT Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 390125a0c902c667- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 69cc52c51a47595 Firmato Da: RA IC Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 7329e6e516923lec
tutelabile con l'azione inibitoria di cui all'art. 35-bis Ord. pen., può costituire la base giuridica per il riconoscimento dello speciale rimedio compensativo, ma solo quelle che sono idonee a provocare all'interessato uno sconforto e un'afflizione di intensità tale da eccedere l'inevitabile sofferenza legata alla detenzione (nella specie, si è ritenuto che non costituisce trattamento inumano o degradante, rilevante ai sensi dell'art. 3 della CEDU, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la mancata fruizione, da parte di un detenuto in regime detentivo differenziato, di due ore effettive d'aria per tutto l'arco della detenzione (nella specie, si trattava della fruizione di un'ora all'aria aperta e di un'ora di socialità). Questa Corte, inoltre, pronunziando a Sezioni Unite (Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Commisso, Rv. 280433-02), ha affermato, con specifico riferimento al profilo di lesione integrato dalla ristrettezza dello spazio all'interno della camera di pernottamento, che, in caso di spazio a disposizione pro capite inferiore ai tre metri quadri, esiste, per vincolo convenzionale, una forte presunzione di disumanità del trattamento, superabile dalla compresenza di fattori compensativi (costituiti dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie, dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività) che, se congiuntamente ricorrenti, possono permettere di superare la presunzione di violazione dell'art. 3 della CEDU derivante dalla disponibilità nella cella collettiva di uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati. Nel caso, invece, di disponibilità di uno spazio individuale compreso fra i tre e i quattro metri quadrati, i detti fattori compensativi concorrono, unitamente ad altri di carattere negativo, alla valutazione unitaria delle condizioni complessive di detenzione. Occorre, dunque, fare integrativamente riferimento al complesso dei fattori, positivi e negativi, che connotano l'offerta trattamentale censurata dal detenuto con il rimedio dell'art. 35-ter Ord. pen., tenendo conto della necessità di garantire, per quanto possibile, una condizione di vivibilità carceraria dignitosa, nel rispetto dei parametri stabiliti dall'art. 3 CEDU;
ne consegue che il riconoscimento di trattamenti disumani e degradanti, rilevanti ex art. 3 CEDU, laddove invocato con il rimedio previsto dall'art. 35-ter Ord. pen., costituisce la conseguenza di una valutazione multifattoriale dell'offerta trattamentale proposta con riferimento al singolo detenuto (Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, cit.).
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Firmato Da: EP NT Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 390125a0c902c6b7- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 69cc52c51a47595f Firmato Da: RA IC Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 7329e6e516923lec
I fattori compensativi valutabili ex art. 3 CEDU sono costituiti dalle ore di socialità di cui beneficia il detenuto;
dallo svolgimento di attività formative, professionali ed extraprofessionali;
dalla partecipazione a progetti lavorativi;
dallo svolgimento di attività sportive intramurarie. Tali fattori, a loro volta, devono essere valutati attraverso una verifica concreta, di natura multifattoriale, delle condizioni detentive patite dal soggetto ristretto all'interno di un istituto penitenziario, anche in relazione alla durata della detenzione, su cui si devono incentrare le doglianze proposte ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen.
1.2. Tali essendo i principi cui il Collegio intende dare continuità, si osserva che, nel caso in esame, non viene adeguatamente esaminata dal Tribunale la prevista compresenza dei fattori compensativi con riferimento specifico al fattore della durata della detenzione in ambiente inferiore a tre metri quadrati, nella specie pari a circa due anni e mezzo. Si valorizza, in modo ineccepibile, la circostanza che il regime detentivo è stato cd. aperto e che, dunque, il detenuto è stato, nella giornata, all'esterno della cella nella quale la permanenza si è limitata alle ore notturne, così decrescendo il tempo in cui il ricorrente è stato costretto a restare in ambiente di dimensione inferiore a tre metri quadrati. Ciò, tuttavia, facendo riferimento a "una pluralità di fattori" (cfr. p. 5) senza specificare analiticamente, anche facendo riferimento al periodo complessivo di detenzione sofferto, in che misura detta circostanza ha inciso, in concreto, sul fattore della durata della detenzione in spazio vitale inferiore a tre metri quadrati. Invero, non appare sufficiente, ai fini che interessano, l'operato riferimento all'adottato regime cd. "aperto" delle celle e al fatto che questo ha consentito al detenuto, non solo una costante libertà di movimento, ma anche lo svolgimento di attività continuative, in assenza di una specifica analisi del periodo in cui IE è stato ammesso allo svolgimento di attività continuative e dell'incidenza del vigente regime cd. "aperto" sul fattore della durata della detenzione, visto che, nella specie, quella sofferta in uno spazio inferiore a tre metri quadrati è indicata dallo stesso Tribunale come superiore, nel complesso, a due anni e mezzo (per giorni 757: cfr. p. 4 dell'ordinanza) e divisa, per un tempo non meglio precisato nell'ordinanza impugnata (v. p. 4), con un concellino.
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Firmato Da: EP NT Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 39012580c902c667-Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 69cc52c51a47595f Firmato Da: RA IC Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 7329e6e516923lec
2. Ciò posto si osserva che deve procedersi all'annullamento con rinvio, perché il Tribunale, nel rispetto dei principi di diritto richiamati al § 1.1., proceda a nuovo. esame, libero nell'esito.
P.Q.M
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino.
Così deciso il 2 luglio 2025
Il Consigliere estensore
RA IC
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Il Presidente
PP NT
Firmato Da: EP NT Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 390125a0c902c6b7- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 69cc52c51a47595 Firmato Da: RA IC Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 7329e6e516923lec