Sentenza 5 marzo 2014
Massime • 1
In tema di contrabbando doganale, la disposizione di cui all'art. 561, comma secondo del regolamento CEE 2 luglio 1993, n. 2454, deve essere interpretata nel senso che l'esonero totale dai dazi di importazione, per i mezzi di trasporto adibiti ad uso privato da parte di una persona fisica stabilita nel territorio doganale della Unione Europea, è concesso solo se tale uso privato è stato previsto in un contratto di impiego o di lavoro che lega la persona al proprietario del veicolo stabilito fuori da detto territorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/03/2014, n. 17302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17302 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 05/03/2014
Dott. GAZZARA Santi - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 598
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 44564/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CE MA N. IL 28/07/1956;
avverso l'ordinanza n. 97/2013 TRIB. LIBERTÀ di CAGLIARI, del 24/09/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
sentite le conclusioni del PG Dott. IZZO Gioacchino, il quale ha chiesto il rigetto;
Udito il difensore Avv. Altieri Giorgio, il quale, per il NO, ha concluso insistendo in ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il 24/7/2013 il p.m. presso il Tribunale di Cagliari disponeva il sequestro preventivo, in via d'urgenza, ex art. 312 c.p.p., commi 1, 2 e 3 bis della imbarcazione a motore entrobordo marca "Magnum Marine", modello "Bestia 50", denominata "Lucky 23", a seguito di comunicazione di notizia di reato, pervenuta dall'Ufficio delle Dogane di Cagliari e dalla Stazione Navale di Cagliari della Guardia di Finanza nei confronti di NO AS per il reato di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 70, e D.P.R. n. 43 del 1973, art. 292. Il decreto del p.m. veniva convalidato dal Gip del Tribunale di Cagliari, il quale in data 29/7/2013 emetteva autonomo decreto di sequestro preventivo.
Il Tribunale di Cagliari, chiamato a pronunciarsi sulla istanza di riesame, avanzata nell'interesse del NO, con ordinanza del 24/9/2013, ha confermato il mantenimento della misura cautelare reale.
Propone ricorso per cassazione la difesa del prevenuto, con i seguenti motivi:
-inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 558 e 561 Regolamento CEE n. 2454/93, rilevando che il Tribunale ha immotivatamente escluso che l'autorizzazione della società americana, HY TW RE, al manager NO potesse integrare la fattispecie di regolare utilizzo della imbarcazione nelle acque Europee e italiane. Va, ulteriormente rilevato che il vincolo al regime della c.d. ammissione temporanea delle imbarcazioni da diporto avviene con il semplice passaggio della frontiera comunitaria, senza che sia necessario presentare alcuna istanza di ammissione al regime e senza alcuna autorizzazione da parte degli uffici doganali. Peraltro, è in facoltà del proprietario fare utilizzare la imbarcazione ad un soggetto residente nel paese comunitario nel quale l'imbarcazione stessa è vincolata al regime di ammissione temporanea.
Il decidente ha anche male interpretato il documento autorizzativo dell'11/4/2013, in quanto da esso si evince che per la navigazione del natante nelle acque territoriali estere risultino quali occupanti autorizzati il rappresentante della stessa società, NO, nonché i dipendenti della stessa, segnatamente identificati: è chiaro, quindi, che il NO era pienamente abilitato all'utilizzo della imbarcazione.
Ha ulteriormente errato il giudice del riesame nel ravvisare la insussistenza, fin dal momento della introduzione in Italia della imbarcazione, dei presupposti per la ammissione temporanea della stessa.
-vizio di motivazione della impugnata ordinanza laddove, sulla base di argomentazioni inconferenti, come l'acquisto da parte del NO della imbarcazione in questione, perviene a negare la legittimità del già riconosciuto regime di introduzione del natante in ammissione temporanea e della successiva sospensione di quel regime a seguito del rimessaggio del mezzo per lavorazioni ancora non portate a termine;
- di poi, attuare un sequestro ai fini della confisca appare sommamente ingiusto, in quanto il reato non sussiste sia per ragioni oggettive, che soggettive. La gravata pronuncia va annullata anche con riguardo alla mera applicabilità della misura ex art. 321 c.p.p., comma 2, sia per difetto di motivazione, sia per la inapplicabilità della confisca perché contraria all'art. 95 del Trattato di Roma, tenuto conto della immediata efficacia della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee n. 299/86, del 25/2/88;
-insussistenza del periculum, visto che tramite la procedura di cui al comma 4, dell'art. 216, TULD, per tutto il periodo del rimessaggio, peraltro per lavori di grande manutenzione, la imbarcazione resta sotto il vincolo e il controllo doganale, indisponibile per qualsiasi uso da parte di chiunque;
regime normativo che rende del tutto illogico il sequestro applicato. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l'impugnata ordinanza, permette di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione motivazionale, adottata dal decidente nel mantenere la misura cautelare reale in atto.
Il giudice del merito ha evidenziato come dall'esame della dettagliata c.n.r. e delle successive indagini, delegate all'Agenzia delle Dogane di Cagliari e alla Stazione Navale di Cagliari della Guardia di Finanza, sia emerso che:
-in base all'atto di proprietà n. 89689513 l'imbarcazione in oggetto risulta intestata dalla data del 17/10/2008 alla soc. Lucky TW RE, costituita appena un mese prima (9/9/2008) dell'acquisto di detto bene ed avente come oggetto sociale "qualsiasi affare legale". Trattasi di società a responsabilità limitata che, di fatto, può essere utilizzata come società "offshore", non essendo soggetta ad alcun onere fiscale, ad eccezione della tassa annuale di registrazione;
-amministratore legale della stessa risulta essere il NO AS che, fin dalla introduzione in territorio comunitario, ha sempre utilizzato la suddetta imbarcazione a titolo personale;
-il predetto NO ha usufruito dei benefici di un particolare regime doganale in assenza dei presupposti richiesti dalla normativa speciale.
Dagli atti acquisiti non risulta che l'imbarcazione sia mai stata utilizzata per scopi commerciali, e tale circostanza appare significativa, considerato che nessuna società, a seguito di un tale acquisto, destinerebbe il bene a titolo gratuito ad un soggetto terzo per un utilizzo disgiunto dall'attività di impresa, a meno che non ricorra il caso, palese nella fattispecie, che l'effettivo proprietario della Lucky 23 sia proprio il NO, il quale ha fatto ricorso ad uno schermo societario fittizio con l'unico scopo di eludere le disposizioni fiscali e doganali: il tale senso, infatti, depongono inequivocamente le stesse circostanze della costituzione della società un mese prima dell'acquisto della barca, la carica di manager attribuita proprio all'indagato, il successivo disvelamento della simulazione con la vendita del natante de quo, risultante documentalmente, da parte del NO-manager al NO-persona fisica.
In dipendenza di quanto rilevato il Tribunale ha ritenuto integrato in reato contestato, rigettando l'istanza di riesame avanzata nell'interesse del prevenuto.
Con il ricorso, in estrema sintesi, si eccepisce l'errata applicazione della normativa in materia, in particolare degli artt. 558 e 561 Reg. CEE n. 2454/93 della Commissione del 2/7/93;
l'insussistenza del fumus del reato ipotizzato, nonché la mancanza assoluta del periculum e, conseguentemente, l'illegittimità del sequestro finalizzato alla confisca.
Osservasi che al fine di potere beneficiare delle agevolazioni, ex lege concesse, i mezzi di trasporto per uso privato devono essere immatricolati in un territorio diverso da quello di ammissione temporanea, a nome di soggetto stabilito o residente fuori da quest'ultimo territorio, ed essere importati ed utilizzati da persone residenti ove la predetta ammissione temporanea è applicata (Annesso C, L. n. 479 del 1995, art. 5, ratifica della Convenzione di Istambul, 26/6/1990).
Di poi, viene stabilito (Annesso C, art. 7, lett. b), citata disposizione) che i detti mezzi di trasporto possono essere utilizzati da terzi, se debitamente autorizzati dal beneficiario dell'ammissione temporanea, e che ciascuna parte contraente può accettare che una persona residente nel proprio territorio utilizzi il mezzo di trasporto per uso privato, in particolare quando tale utilizzazione sia per conto e su istruzioni del beneficiario dell'ammissione temporanea.
Inoltre, l'art. 561, Reg. CEE n. 2454/1993, al paragrafo 2, dispone che l'esonero totale dai dazi di importazione è concesso per i mezzi di trasporto, adibiti ad uso commerciale o privato da una persona fisica, stabilita nel territorio doganale della Comunità, che sia alle dipendenze del proprietario del mezzo, residente fuori dallo stesso territorio, con la specificazione che l'utilizzazione privata deve essere prevista da contratto di lavoro.
Orbene, rilevasi che dalle emergenze fattuali, ricavabili dal provvedimento impugnato e dal ricorso, risulta pacificamente che l'imbarcazione è stata immatricolata negli Stati Uniti d'America ed era di proprietà di una società statunitense, della quale il NO risulta amministratore e manager;
che la stessa imbarcazione è stata utilizzata dal prevenuto, il quale è residente in Italia, di tal che si è concretizzata la violazione dell'art. 561 citato, per difetto di contratto di lavoro tra la società proprietaria ed il ricorrente, tale, di certo, non potendosi considerare la dichiarazione dell'11/4/2011, in cui leggesi che il NO, quale manager della società, è stato autorizzato alla navigazione con l'imbarcazione nelle acque Europee e italiane. Sul punto non possono sussistere dubbi, in quanto la indicata disposizione del regolamento comunitario deve essere interpretata nel senso che l'esonero totale dei dazi all'importazione, previsto per un mezzo di trasporto utilizzato a fini privati da parte di una persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione Europea, può essere concesso soltanto se tale uso privato è stato previsto in un contratto di impiego, che lega la persona al proprietario del veicolo, stabilito fuori da detto territorio (Corte di Giustizia, sent. 7/3/2013, C-182/2012). Ad avviso del decidente, a giusta ragione, il reato contestato è sicuramente integrato, anche perché l'evasione dell'i.v.a. all'importazione è frutto di una palese simulazione, posta in essere dall'indagato per mascherare una ammissione definitiva da ammissione temporanea.
Quanto alla ritenuta sussistenza del periculum, il Tribunale, rileva che detto requisito, in relazione ai casi, come quello in oggetto, in cui per il titolo di reato contestato è prevista la confisca obbligatoria D.P.R. n. 43 del 1973, ex art. 301, si risolve nella mera confiscabilità del bene, che consente di disporre il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., comma 2: infatti il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca non presuppone alcuna prognosi di pericolosità connessa alla libera disponibilità delle cose medesime, le quali, proprio perché confiscabili sono di per sè oggettivamente pericolose, indipendentemente dal fatto che si versi in materia di confisca facoltativa o obbligatoria (ex multis 25/1/1995, n. 4114). Nessuna incompatibilità, come ritenuto dalla difesa, può configurarsi tra la confisca e l'art. 7 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali ed all'art. 1 del Protocollo allegato, stante la natura non sanzionatoria della misura di sicurezza e la circostanza che la regola dell'osservanza degli obblighi internazionali da parte delle leggi ordinarie non deve essere incondizionata, in quanto essa deve soggiacere ad un ragionevole bilanciamento tra il vincolo derivante dagli obblighi internazionali, quale imposto dall'art. 117 Cost., comma 1 e la tutela degli interessi costituzionalmente protetti contenuti in altri articoli della Costituzione, tanto che secondo la Consulta (sentenze nn. 348 e 349 del 2007), anche quando le norme CEDU siano astrattamente conformi a costituzione, esse potrebbero ugualmente cedere dinnanzi a contrarie disposizioni legislative, strumentali alla tutela di interessi che, in sede di bilanciamento, vengano giudicati ancora più meritevoli di tutela (Cass. 14/2/2013, n. 9306; Cass. 16/4/2010, n. 14860).
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2014