Sentenza 4 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/01/2002, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2002 |
Testo completo
IN NOME00061 /02 REPUBBLIC LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Ripetizione d'indebito SEZIONE TERZA CIVILE oggettivo Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R. G. N. 12123/99Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente Dott. Giovanni Silvio COCO Consigliere Cron.Dott. Paolo VITTORIA Consigliere 61 Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere Rep.16 Ud. 05/07/01 Dott. Ennio MALZONE Rel. Consigliere CORTE SUPRES TONE UFF SOME ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE SENTENZA dal Sig. 4 GEN. 2014per diritti L.3000 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE ME NZ, IO RA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LIMA 48, presso 10 studio dell'avvocato GUIDO GIOSIA BERNARDI, difesi dall'avvocato GIUSEPPE MORGIA, giusta delega in atti;
ricorrenti 155 13000
contro
CANCELLERIA AD NA SRL;
- intimata avverso la sentenza n. 808/98 della Corte d'Appello di DF012509 VENEZIA, emessa il 27/01/98 e depositata il 16/05/98 2001 (R.G. 2051/95); 1474 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udienza del 05/07/01 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 9.5.91 la società AD NN srl evo- cava in giudizio avanti il tribunale di Bassano del Grappa i coniugi IM ZO e OT Gra- ziella, chiedendo la convalida del sequestro conserva- tivo autorizzato dal presidente dello stesso tribunale con provvedimento 22.4.91 sino alla concorrenza di L. 130 milioni e la condanna dei convenuti al pagamento della somma di L. 72 milioni oltre interessi e rivalu- tazione, nonché il risarcimento dei danni. Sosteneva l'attrice che i suddetti coniugi avevano indebitamente riscosso l'assegno bancario nr. 03588316- 04 di L. 72.000.000, tratto sulla Banca Popolare di Ca- stelfranco Veneto, emesso all'ordine della OT e da lei consegnato a garanzia di alcune operazioni di sconto bancario. I convenuti, costituitisi in giudizio, chiedevano il rigetto della domanda attrice e la condanna in via riconvenzionale della società istante al risarcimento dei danni, controdeducendo che l'assegno incassato era 2 stato rilasciato dalla società istante in sostituzione di una dichiarazione di debito di pari importo di L. 72 milioni rilasciata per conto della stessa società da parte di IG IO e RI RT. Con sentenza 29.4.94 l'adito tribunale non convali- dava il sequestro conservativo, ma condannava i conve- nuti a pagare all'attrice la capital somma di L. 72 mi- lioni, oltre interessi al saggio bancario dall'aprile 1991 al rimborso, dichiarando parzialmente compensato fra le parti le spese di giudizio. Proponevano appello i coniugi IM e Stra- gliotto, deducendo la nullità della sentenza per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei firmatari della dichiarazione di debito per conto della società istante e cioè IG IO e Grigo- letto RT, adducendo di aver avanzato in via ricon- venzionale domanda di accertamento di interposizione fittizia di persona relativamente alla stessa dichiara- zione di debito e chiedendo la riforma nel merito dell'impugnata sentenza. La Corte d'Appello di Venezia con sentenza n. 808 del 27.1.98 ha dichiarato inammissibile la domanda di simulazione relativa della scrittura privata 30.11.89 e rigettato l'appello, confermando la sentenza impugnata e condannando gli appellanti alle spese del grado in 3 favore della società appellata regolarmente costituita- si. Per la cassazione della decisione ricorrono i pre- detti coniugi IM e OT esponendo due motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2033, 1988,2729 c.c., 116 cpc in relazione all'art. 360 n. 3 cpc e si sostie- ne che la Corte di merito avrebbe dovuto rilevare il difetto di legittimazione passiva del IM, dal momento che l'assegno della AD NN srl era stato in- cassato dalla OT;
che la reclamante la ripeti- zione d'indebito oggettivo non aveva fornito la prova della mancanza della causa debendi;
che l'accoglimento della domanda attrice era avvenuto in base a presunzio- ni semplici, laddove una serie di circostanze avvalora- secondo cui l'assegno in vano la tesi dei ricorrenti questione era stato rilasciato a garanzia della dichia- razione di debito fatta da RI e IG per conto della AD NN srl. Il motivo, così come è stato articolato, enuncia innanzitutto un'eccezione di legittimazione passiva oggettivo della domanda di ripetizione di indebito inammissibile in questa sede, perché non risulta essere 4 stato proposto precedentemente. Si contesta, poi, la mancanza di prova della causa debendi, ma a tale proposito la sentenza impugnata è esaustiva sul punto che l'assegno incassato dai coniugi convenuti fu rilasciato prima della dichiarazione di debito fatta da RI e IG e, quindi, scon- fessa la tesi dei ricorrenti circa il collegamento del- la stessa dichiarazione di debito con il rilascio dell'assegno da parte della AD NN s.r.l.; risultan- do i termini della discussione nella contrapposizione alla tesi dei convenuti di quella dell'attrice, secondo cui l'assegno fu rilasciato ai predetti coniugi a ga- ranzia di debiti, poi ripianati, non si vede quale ri- levanza avrebbero potuto assumere le circostanza indi- cate in ricorso, una volta che in base agli elementi di prova a disposizione è stata ritenuta fondata la tesi dell'attrice e destituita di fondamento giuridico quel- la dei convenuti, attuali ricorrenti. Per quanto innanzi specificato è altresì privo di fondamento giuridico il secondo motivo addotto in ri- corso con cui si censura sul piano motivazionale la va- lutazione della prova da parte della Corte di merito. E' bene aggiungere che la Corte di merito ha al ri- guardo indicato i singoli elementi di prova da cui ha tratto il suo convincimento. 5 Ne consegue il rigetto del ricorso senza l'obbligo di statuizione sulle spese, per l'assenza della intima- ta in questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
nulla spese. Così deciso in Roma addì 5.7.01. Garão Fiducia Il Presidente Consigliere est. Many IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli Depositate in Cancelleria H. IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli 10эт 129, м AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 450T 20,$20,656 2002 Registrato in data 012547 149.77 versato a TOT1494 VE/77 CENTOQUADA Yeuro p. Pesco 6