Sentenza 28 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/06/2001, n. 8845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8845 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2001 |
Testo completo
O L L O B E E T N C O A I P Z 7 4 A 1 I 7 - R 3 1 D . T 1 S - N I E RFE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 G C 2 E I . R D L A U 9 I SEZIONE SECONDA CIVILE D 3 E G E T E 6 N 4 E N .ri Magistrati: omposta dagli Ill .mi Sigg S 5 I . Rel01 E T T Oggetto T O R B W Dott. Antonio VELLA884 A Dott. Vincenzo CALFAPIETRA: погані mes fessionali Consigliere R.G.N. 9066/99Consigliere Dott. Antoning ELEFANT Consigliere Cron.20312 Dott. Umberto GOLDONI Consigliere Rep. Dott. Vincenzo MAZZACANE ha pronunciato la seguente Ud. 24/04/01 SENT ENZA sul ricorso proposto da: IC SS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso lo studio dell'avvocato CLARIZIA A, difeso dall'avvocato BRUNO GAETO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
FI AR;
- intimato avverso la sentenza n. 797/99 del Giudice di pace di NOCERA INFERIORE, emessa il 25/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/04/01 dal Presidente Dott. Vincenzo CALFAPIETRA;
714/01 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore -1- Generale Dott. l'inammissibilità Rosario RUSSO che ha concluso del ricorso. -2- Svolgimento del processo. Con atto di citazione ritualmente notificato il geom. AR NO dichiarò che aveva espletato la sua opera in qualità di consulente tecnico d'ufficio in un processo civile instaurato da SI NN
contro
ME OR ed altri davanti al Giudice di pace di Nocera Inferiore;
aggiunse che le spese relative erano state liquidate dal predetto Giudice e poste a carico del nominato NN, il quale però non aveva provveduto a pagarle;
precisò che era stato costretto, pertanto, a rivolgersi ad un avvocato, il quale aveva intimato allo NN precetto di pagamento notificato il 14 settembre 1998; dichiarò che lo AN aveva pagato il successivo gennaio 1999 la sola somma di £. 854.000 ma non quella residua, portata dal precetto, di £. 541.000, già da lui pagata all'avvocato cui era stato costretto a rivolgersi a causa del ritardo dello NN;
pertanto, col predetto atto, convenne in giudizio il nominato NN davanti al Giudice di Pace di Nocera Inferiore e chiese la sua condanna al pagamento della predetta somma di £. 541.708, oltre interessi e spese. Nel costituirsi in giudizio, il convenuto contestò la domanda e ne chiese il rigetto. Con sentenza in data 26 aprile 1999 il Giudice di pace accolse la domanda dell'NO e condannò NN al pagamento in suo favore della somma di £. 400.000, così ridotta in via equitativa la somma richiesta con la domanda. Contro la sentenza SI NN ha proposto ricorso per cassazione e formulato quattro motivi d'impugnazione. 9066/99 Calfapietra est.пеут 1 AR NO non si è costituito. Motivi della decisione. Col primo motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 481 e 491 c.p.c. e delle norme sui titoli esecutivi;
afferma che il Giudice di pace non poteva concedere all'NO un secondo titolo esecutivo, riconoscendo importi per "diritti di un precetto mai avuto" e procedura esecutiva mai iniziata. La doglianza va disattesa. Il titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza di condanna emessa dal Giudice di pace attiene ad un debito, comprovato da regolare fattura, costituito dalla somma che l'NO è stato costretto a pagare al suo avvocato per conseguire per vie legali il suo diritto al compenso liquidatogli dal Giudice dell'altro processo iniziato dallo NN;
detta somma era specificata nell'atto di precetto ritualmente notificato allo NN il 14 settembre 1998, a seguito del quale il precettato si limitò a pagare, nel gennaio 1999, la sola somma di £. 854.400 già liquidata dal Giudice del precedente processo. La sentenza impugnata non costituisce, quindi, una duplicazione di titoli esecutivi, ma un titolo esecutivo relativo ad un credito diverso e successivo rispetto a quello giustificativo del precedente, rappresentato dalla liquidazione dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio. Il primo motivo di ricorso va pertanto rigettato.
2. Con gli altri motivi il ricorrente denunzia violazione dell'art. 1224 c.c., omessa motivazione sul punto relativo all'avvenuta accettazione senza riserve da parte dell'NO dell'assegno di £. 854.400, e omessa 9066/99 Calfapietra est.керт 2 motivazione sull'attendibilità della fattura prodotta in giudizio dall'NO. Questa Corte Suprema ha già più volte affermato (per tutte v. sent. delle Sezioni unite 15 ottobre 1999 n. 716) che il ricorso per cassazione contro sentenze del Giudice di pace emesse a conclusione di controversie di valore non superiore a due milioni di lire è consentito solo per violazione di norme processuali, mentre la denunzia di violazione di legge attinente alla decisione di merito è consentita per violazione di norme costituzionali o di norme comunitarie di rango superiore alla norma ordinaria, nonché per inesistenza totale della motivazione o mera apparenza o radicale ed insanabile contraddittorietà della stessa in ordine all'enunciazione del criterio di equità adottato. Poiché tali vizi non sono denunziati, i motivi successivi al primo sono inammissibili. Il ricorso va, in conclusione, rigettato. Nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese, non avendo l'intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ sezione civile, il 24 aprile 2001. Il Presidente est, M IL CANCELLITRE C1 Paolo Talarico Telezco DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 28 GIU, 2001. IL CANCELLIERE C1 Tale lico 9066/99 Calfapietra est. 3