Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2004, n. 36056
CASS
Sentenza 9 luglio 2004

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Integra il reato di tentativo di frode in commercio detenere, presso l'esercizio commerciale di produzione e di vendita all'ingrosso, quantitativi di olio di oliva con composizione e valori difformi da quelli prescritti dal regolamento comunitario, in quanto la fattispecie di cui all'art. 515 cod. pen. è posta a tutela sia dei consumatori che degli stessi commercianti, come si desume dalle condotte tipizzate. (Fattispecie in cui si è ritenuto che il deposito dell'olio nel magazzino rappresenta un atto idoneo, diretto in modo non equivoco alla frode in commercio, in quanto è prodromico alla immissione nel circolo distributivo di un prodotto che presenta caratteristiche diverse da quelle indicate e normativamente previste).

Commentario1

  • 1Tentativo di frode in commercio e detenzione di prodotti con
    Tommaso Trinchera · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Con la sentenza in esame, la terza Sezione della Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema della configurabilità del tentativo nel reato di frode in commercio (art. 515 c.p.), in particolare precisando che integra tale ipotesi delittuosa anche la sola detenzione, presso il magazzino dell'azienda, di articoli merceologici contrassegnati da marcatura CE contraffatta, atteso che tale detenzione è prodromica e univocamente rilevatrice della volontà di immettere nella rete distributiva prodotti che presentano caratteristiche diverse da quelle indicate e prescritte dalla legge. La Suprema Corte esamina qui il ricorso proposto avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2004, n. 36056
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36056
Data del deposito : 9 luglio 2004

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