Sentenza 9 luglio 2004
Massime • 1
Integra il reato di tentativo di frode in commercio detenere, presso l'esercizio commerciale di produzione e di vendita all'ingrosso, quantitativi di olio di oliva con composizione e valori difformi da quelli prescritti dal regolamento comunitario, in quanto la fattispecie di cui all'art. 515 cod. pen. è posta a tutela sia dei consumatori che degli stessi commercianti, come si desume dalle condotte tipizzate. (Fattispecie in cui si è ritenuto che il deposito dell'olio nel magazzino rappresenta un atto idoneo, diretto in modo non equivoco alla frode in commercio, in quanto è prodromico alla immissione nel circolo distributivo di un prodotto che presenta caratteristiche diverse da quelle indicate e normativamente previste).
Commentario • 1
- 1. Tentativo di frode in commercio e detenzione di prodotti conTommaso Trinchera · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con la sentenza in esame, la terza Sezione della Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema della configurabilità del tentativo nel reato di frode in commercio (art. 515 c.p.), in particolare precisando che integra tale ipotesi delittuosa anche la sola detenzione, presso il magazzino dell'azienda, di articoli merceologici contrassegnati da marcatura CE contraffatta, atteso che tale detenzione è prodromica e univocamente rilevatrice della volontà di immettere nella rete distributiva prodotti che presentano caratteristiche diverse da quelle indicate e prescritte dalla legge. La Suprema Corte esamina qui il ricorso proposto avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2004, n. 36056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36056 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente - del 09/07/2004
Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 01636
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 013868/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di PALERMO;
nei confronti di:
1) RI EP, N. IL 09/10/1961;
avverso SENTENZA del 06/02/2004 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SARNO GIULIO;
Udito il procuratore Generale in persona del Dott. Gioacchino Izzo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Udito il difensore Avv. SPINNATO PEPPINO Santo Stefano di Camastra. FATTI
Con sentenza in data 13.3.2003 il Tribunale di Termini Imerese, Sezione distaccata di Cefalù, in composizione monocratica, condannava ND BE alla pena di euro 400 di multa per il reato di tentata frode in commercio per avere, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, nell'esercizio dell'attività commerciale di vendita di olio di oliva e di semi, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco alla consegna all'acquirente di un prodotto per qualità diverso da quella pattuita, detenendo 60 bottiglie di olio di oliva vergine confezionate in data 5.2.1997, nonché la partita di olio extravergine di oliva pari a kg 1500, pronte per la vendita, aventi una composizione acidica ed il valore della trinoleina difformi da quelli prescritti dal regolamento comunitario. Fatti commessi in San Mauro Castelverde il 20.2.97. Avverso detta sentenza ha proposto appello l'imputato chiedendo la declaratoria di nullità del decreto di citazione e, nel merito, in via principale, l'assoluzione dal reato perché il fatto non sussiste, o perché non costituisce reato, e la revoca della confisca dell'olio in sequestro;
in subordine, la riduzione della pena.
Con sentenza del 9.2.2004 la Corte di Appello di Palermo, in riforma della sentenza impugnata, ritenendo non provato che la merce fosse direttamente esposta al pubblico per la vendita, assolveva il ND perché il fatto non costituisce reato revocando la confisca dell'olio in sequestro.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo per violazione di legge e mancanza della motivazione in relazione agli art. 56 e 515 c.p.. Il ricorrente, dopo avere premesso che l'imputato si occupava di acquistare olio sfuso, imbottigliarlo e commercializzarlo destinandolo al consumo alimentare e che, nella sede della sua impresa, i verbalizzanti avevano verificato la presenza non solo di un silo di acciaio, contenente olio, ma anche di numerose bottiglie alle quali era già stata apposta l'etichetta con l'indicazione del prodotto, ossia olio di oliva ovvero olio extravergine di oliva, e delle relative date di produzione, si doleva che, nella sentenza impugnata, per verificare l'univocità degli atti, i giudici si erano soffermati solo sulla mancata diretta esposizione al pubblico del prodotto.
Non erano state valutate, invece, secondo il ricorrente, circostanze decisive quali la natura dell'attività commerciale svolta dal ND, il definitivo imbottigliamento dell'olio con requisiti difformi dal prodotto indicato nell'etichetta, il rilevante numero di bottiglie già pronte per la vendita e il breve periodo trascorso dalla produzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. La Corte di Appello di Palermo ha escluso la configurabilità del tentativo richiamando la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte che, in data 25 ottobre 2000, Mobrici, ha affermato che non è configurarle il tentativo, per assenza dell'univocità degli atti, ove i prodotti con etichetta alterata o sostituita siano semplicemente detenuti all'interno dell'esercizio o di un deposito senza essere esposti o in qualche modo offerti al pubblico;
nonché la sentenza di questa Sezione che, in data 10 gennaio 2003, ha escluso che raggiungesse la soglia del tentativo punibile la condotta del soggetto costituita dalla sola accertata detenzione nello stabilimento di produzione, in vista della futura commercializzazione, di prodotti alimentari con l'indicazione di una errata data di scadenza.
In maniera assolutamente condivisibile il Procuratore Generale, nel ricorso, ha sottolineato che la sentenza impugnata, incentrata solo sulla mancata diretta esposizione al pubblico del prodotto, ha trascurato che l'attività economica dell'imputato, diretta alla produzione ed al commercio all'ingrosso di olio di oliva, e non assimilabile, quindi, a quella del venditore al minuto, non richiedeva l'esposizione della merce al pubblico per la vendita;
e che, pertanto, il giudizio sull'univocità degli atti, non poteva essere limitato all'esame di questo solo elemento.
Va subito rilevato al riguardo che l'articolo 515 c.p., facendo riferimento a chiunque ponga in essere la condotta sanzionata "nell'esercizio di un'attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico", è finalizzato alla tutela sia del pubblico dei consumatori, che degli stessi commercianti.
Si osserva inoltre che l'esposizione al pubblico della merce è, invece, normalmente riscontrabile solo nel caso della vendita al minuto.
Essa è di solito esclusa nel caso della vendita all'ingrosso ed a riprova di ciò, nel caso di cessazione della locazione degli immobili adibiti alla sola vendita all'ingrosso, non è stata riconosciuta l'indennità per la perdita dell'avviamento contemplata dagli artt. 34 e 35 della legge n. 392 del 1978, essendo quest'ultima riservata solo agli immobili utilizzati per lo svolgimento di attività comportanti contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori.
Nel caso di vendita all'ingrosso, quindi, la valutazione dell'univocità degli atti non può prescindere dalla considerazione delle caratteristiche proprie di tale tipo di attività e delle modalità con le quali normalmente essa si svolge.
Nella fattispecie in esame, anche il deposito in magazzino può rappresentare un fatto di per sè indicativo della possibile immissione nel circolo distributivo di prodotti aventi differenti caratteristiche rispetto a quelle pattuite, ove si accerti essere questa intenzionale condotta del soggetto all'origine di una sequenza causale che, secondo l'id quod plerumque accidit, ha potenzialità intrinseche di consumazione.
E ciò, per il principio - non certamente contraddetto dalla sentenza delle S.U. del 25.10.2000 - secondo il quale il tentativo nel reato di frode in commercio può essere integrato anche indipendentemente da ogni concreto rapporto con l'acquirente, essendo invece decisive, al fine suddetto, solo l'idoneità e la non equivocità degli atti nella direzione di una consegna (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 14161 del 13/12/1999). La sentenza emessa dalla Corte di Palermo deve essere, quindi, annullata e gli atti devono essere rimessi ad altra Sezione della medesima Corte di Appello per un nuovo giudizio che tenga conto del principio esposto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2004