Sentenza 29 aprile 2014
Massime • 1
In tema di patteggiamento, è illegittima per erronea qualificazione giuridica del fatto la decisione con cui il giudice applica la pena richiesta dalle parti in relazione a più fatti di bancarotta commessi nell'ambito del medesimo fallimento, unificando gli stessi sotto il regime della continuazione previsto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., invece di ritenere configurabile la circostanza aggravante prevista dall'art. 219, comma secondo, n. 1, l. fall., potenzialmente assoggettabile al giudizio di bilanciamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/04/2014, n. 23275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23275 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 29/04/2014
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 596
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - N. 36684/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE CA, nata a [...], il [...];
avverso la sentenza del 6/6/2013 del G.i.p. del Tribunale di Reggio Emilia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. RIELLO Luigi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 6 giugno 2013 il G.i.p. del Tribunale di Reggio Emilia applicava ex art. 444 c.p.p. e su conforme richiesta delle parti a NE CA la pena di anni uno, mesi quattro e giorni dieci di reclusione per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta semplice documentale ritenuti in continuazione tra loro, entrambi commessi nella gestione della Road Runner s.r.l. dichiarata fallita il 23 marzo 2011.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata lamentando difetto di motivazione sull'applicazione della continuazione ex art. 81 cpv. c.p. anziché dell'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta di cui all'art. 219, comma 2, n. 1) legge fall.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Preliminarmente deve ricordarsi come, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, possa essere denunciata l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo delle parti e recepita dal giudice, in quanto materia sottratta alla disponibilità di parte ed atteso che l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) (Sez. Un., n. 5 del 19 gennaio 2000, P.G. in proc. Neri, Rv. 215825).
2.1 Nel caso di specie è indubbio che gli autonomi reati oggetto dell'accordo processuale intervenuto tra le parti non potessero essere qualificati in continuazione tra loro ai sensi dell'art. 81 c.p., atteso che, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento (com'è avvenuto nel caso di specie), le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria prevista dalla disposizione codicistica succitata (Sez. Un., n. 21039 del 27 gennaio 2011, P.M. in proc. Loy, Rv. 249665).
2.2 Questa Corte ha altresì avuto modo di precisare tale principio, chiarendo come la configurazione, sotto il profilo formale, della cd. continuazione fallimentare, di cui al menzionato art. 219, quale circostanza aggravante, ne comporta peraltro l'assoggettabilità al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti (Sez. 5, n. 21036 del 17 aprile 2013, P.G. in proc. Bossone, Rv. 255146).
2.3 In tal senso si palesa dunque l'interesse del ricorrente all'annullamento della sentenza impugnata, in quanto l'erronea qualificazione giuridica della continuazione ha impedito di procedere, come invece sarebbe stato corretto, alla comparazione tra l'aggravante dell'art. 219 legge fall., e le concesse attenuanti generiche, con esito potenzialmente - ancorché non necessariamente - favorevole all'imputato. Peraltro la pena determinata a seguito dell'errata qualificazione giuridica delle circostanze che concorrono alla sua commisurazione deve ritenersi comunque illegale, a prescindere dal fatto che, in concreto, la corretta applicazione degli istituti giuridici potrebbe portare a risultati identici a quelli censurati.
2.4 Nè rilevano in proposito i principi invocati dal PG nelle sue conclusioni sui limiti che incontra l'imputato nell'impugnare la sentenza di patteggiamento in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio con essa applicato, atteso che nel caso di specie non si è verificato un mero errore nel calcolo intermedio della pena, di cui lo stesso imputato non può lamentarsi se la misura finale corrisponde a quella oggetto dell'accordo stipulato con il pubblico ministero, bensì, come evidenziato, della sua pretermissione da un istituto potenzialmente di favore a seguito di scelte qualificatorie sottratte alla disponibilità delle parti. La sentenza deve dunque essere annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al Tribunale di Reggio Emilia per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Reggio Emilia per il corso ulteriore. Così deciso in Roma, il 29 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2014