Sentenza 11 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/04/2001, n. 5395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5395 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2001 |
Testo completo
LA CORTE SUPR M 5395/0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIA Oggetto Pretesa simulazione di SEZIONE ERZ CIVILE contratti di affitto e di locazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21519/98 GIULIANO - Presidente Dott. Angelo PURCARO - Rel. Consigliere Dott. Italo Cron. 11675 TRIFONE Consigliere Dott. Francesco Consigliere Rep.1848 Dott. Giovanni Battista PETTI Ud. 17/01/01 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA A Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: dal Sig. BLASIMME LEOPOLDA, elettivamente domiciliata in ROMA per diritti L..600 11 APR 2001 VIA DELLE CAVE 17, presso lo studio dell'avvocato PAOLO IL CANCELLIERE GIOVANNI DEL MANZO, difesa dall'avvocato RANIERO VALLE, CANCELLERIA giusta delega in atti;
- ricorrente contro elettivamente domiciliata in ROMA VIAPOTENZA LUCIANA, SARDEGNA 291 presso 10 studio dell'avvocato GIORGIO VASI che la difende giusta delega in atti;
controricorrente - 2001 avverso la sentenza n. 3011/97 della Corte d'Appello di 7.5 ROMA , emessa il 03/10/97 e depositata il 16/10/97 (R.G. 2520/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/01 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
L udito l'Avvocato Raniero VALLE;
udito l'Avvocato Giorgio VASI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 13 ottobre 1990, IA ZA, premesso di avere affittato il 15 maggio 1990 a OL AS un esercizio di bar - latteria sito in Roma, via Carlo Della Rocca 61, die- tro un canone mensile di lire di L.
1.250.000 ed uno di lire 700.000 per la locazione del relativo locale, con- venne in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, l'af- fittuaria, per sentire dichiarare risolto per inadempi- mento della stessa, ex art.1454 ovvero ex art.1455 C.C., il contratto in questione, nonché per sentirla condannare alla riconsegna del locale, alla restituzio- ne di tutte le somme per la stessa anticipate ed al ri- sarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede. Dedusse l'attrice : che la convenuta le aveva co- 2 municato di aver superato gli esami per l'iscrizione al R.E.C. e che barla gestione del - latteria sarebbe continuata sotto il nome dell'attrice, apparendo la AS quale aiutante fino alla definizione della pratica per l'iscrizione al R.E.C., per cui 14 essa Poten- za doveva essere costantemente presente nel negozio;
che essa attrice comunicò alla convenuta che sarebbe andata in ferie per il periodo dal 16 al 31 agosto, sicché, per i motivi sopra esposti, anche il bar sareb- be dovuto rimanere chiuso per tale periodo: la AS ignorò l'invito e continuò ad esercitare l'attività commerciale (di fatto propria) tenendo aperto il bar latteria, con la conseguenza che i vigili urbani ne or- dinarono la chiusura;
che, infine, inutilmente la convenuta era stata diffidata ad ottenere l'iscrizione al R.E.C. entro 15 giorni, con l'avvertimento che, tra- scorso inutilmente tale termine, il negozio sarebbe stato considerato risolto di diritto. Si costituì in giudizio la AS, eccependo di avere in realtà acquistato, con precedente contratto del 9 gennaio 1990, l'attività commerciale in questione al prezzo di lire 65.000.000, di cui lire 30.000.000 versati all'atto della stipula, mentre il prezzo resi- duo doveva essere corrisposto in 28 rate mensili, pari a lire 1.250.000 ciascuna (il canone del locale, di 3 2 proprietà dell'attrice, era stato concordato a parte); mentre essa AS aveva dichiarato di non aver anco- ra acquisito l'iscrizione al R. E. C. la ZA le aveva garantito la più ampia disponibilità per l'eser- cizio dell'attività. Inoltre, la stessa attrice, dopo la chiusura ordinata dai vigili, per "aggirare" tale proposto di sottoscrivere un con-ostacolo, le aveva tratto con il quale si simulava l'affitto dell'azienda in capo ad essa AS, fino a quando questa non avesse ottenuto l'iscrizione al R.E.C., contratto (si- mulato) sottoscritto il 15 maggio 1990. Chiese, quindi, il rigetto della domanda, sia perché il contratto del 15 maggio 1990 era simulato, sia perché il presunto inadempimento non era importante rispetto all'economia contrattuale. Nel corso del giudizio, con ordinanza in data 13 marzo 1991, il G.I. dispose, su ricorso dell'attrice, il sequestro giudiziario dell'azienda. Con sentenza in data 29 marzo 1995, il Tribunale adito, convalidato il sequestro giudiziario, dichiarò risolti il contratto di affitto di azienda in data 15 maggio 1990 ed il connesso contratto di locazione, re- lativi all'esercizio bar latteria de quo e condannò la convenuta a restituire all'attrice l'azienda e l'im- mobile, nonché alla rifusione delle spese del giudizio. A seguito di appello della AS, la Corte di Appello di Roma, con sentenza depositata in data 16 ot- tobre 1997, respinse l'appello proposto siccome infon- dato, osservando, in parte motiva tra l'altro: che correttamente il primo giudice aveva considerato effi- cace soltanto il secondo contratto, poiché incompatibi- le con la volontà di mantenere in vita il precedente accordo, atteso che non vi era alcuna ragione di stipu- lare un contratto di affitto di azienda simulato per ragioni amministrative, posto che la AS avrebbe potuto continuare a gestire l'azienda in nome della Po- tenza, fino alla regolarizzazione della sua posizione;
che poiché la simulazione non poteva essere provata tra le parti, l'appellante avrebbe dovuto, al momento della stipula del secondo contratto, che evidentemente poneva nel nulla il primo, con una minima diligenza, quanto meno munirsi di una controdichiarazione della che, inoltre, tutti i titoli cambiari controparte;
(con l'eccezione di uno prodotto dall'appellante solo in sede di appello e disconosciuto ex adverso) erano stati emessi in data 15 maggio 1990, data di stipula dell'affitto dell'azienda, per una cifra corrispondente al canone locatizio, mentre non risultavano emesse cam- biali all'atto della conclusione della vendita;
che non risultava, infine, documentato il pagamento della 5 somma di lire 30.000.000, previsto nell'atto di vendita come parte del prezzo da corrispondersi in contanti. Per la cassazione della suindicata sentenza ha pro- posto ricorso IA ZA, sulla base di tre moti- vi, cui resiste con controricorso OL AS Motivi della decisione Con il primo mezzo, lamentando omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art.2697 c.C., la ri- corrente sostiene che la corte distrettuale non aveva considerato che la prova del pagamento della somma di lire 30.000.000, prevista dal contratto di cessione di azienda, emergeva dalla clausola n.2 del medesimo con- tratto. Inoltre, il contratto in questione, contraria- mente a quanto affermato dal giudice di appello, non prevedeva affatto che il residuo prezzo fosse pagato a mezzo cambiali, mentre nessuna attenzione era stata po- sta alla singolare circostanza che l'importo dei canoni di affitto di azienda fosse perfettamente identico, nell'ammontare e nelle scadenze, ai ratei per il saldo di acquisto dell'azienda. Ancora, da un punto di vista logico, non era dato comprendere perché essa AS, dopo avere corrisposto la somma di lire 30.000.000 ed essersi impegnata a saldare il residuo prezzo per l'ac- quisto dell'azienda con rate mensili di lire 1.250.000 ciascuna, si sarebbe successivamente impegnata a corri- 6 B spondere la stessa cifra non per acquistare l'esercizio commerciale, ma solo per condurlo. Risultava, infine, violato l'art.2697 cpv. c.c., in quanto era onere della resistente di provare l'eccezione che il pagamento ef- fettuato con le modalità previste dal contratto non era stato effettuato. Il motivo non può trovare accoglimento. Al riguardo, si osserva, infatti, che, con una giu- risprudenza più che consolidata di questa Corte regola- trice, il ricorso per cassazione in ragione del prin- cipio, deducibile dalla previsione di cui all'art.366 n. 4 c. p. C., di cosiddetta autosufficienza dello deve contenere in sé tutti gli elementi neces- stesso - sari a costituire le ragioni per cui si chiede la cas- sazione della sentenza di merito ed altresì a permette- re la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere - partico- larmente nel caso in cui si tratti di interpretare il contenuto di una scrittura di parte a fonti estranee allo stesso ricorso e quindi ad elementi od atti atti- nenti al pregresso giudizio di merito (ex plurimis, Cass.13 settembre 1999, n. 9734, Cass.17 giugno 1995 n. 6863, 25 maggio 1995 n. 5742, 12 agosto 1994 n. 7392). Il che preclude, quindi, la possibilità di un esame diretto e completo della scrittura in questione 7 B al fine di poter valutare e decidere sulla fondatezza, o meno, delle censure svolte con riferimento ad essa. È palese, quindi, alla luce delle considerazioni che precedono, che parte ricorrente non poteva limitar- si a fare riferimento alle clausole contrattuali conte- state e richiamate, ma doveva, necessariamente, tra- scrivere in ricorso il contenuto delle clausole medesi- me, allo scopo di porre questa Corte nelle condizioni di apprezzare la rilevanza e pertinenza ai fini del decidere, delle critiche mosse alla sentenza gravata. Resta, quindi, l'insindacabile apprezzamento di fatto del giudice di merito, secondo cui non vi era prova alcuna dell'avvenuto pagamento, ad opera della AS, della somma di lire 30.000.000 per effetto del contratto di cessione di azienda in questione, con assorbimento delle ulteriori censure mosse dalla ricor- rente che si fondano essenzialmente sul presupposto dell'avvenuto pagamento della somma di cui sopra. Con il secondo mezzo, dolendosi di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, la ricorrente censura quella parte della motivazione della sentenza con la quale si ritiene, ad avviso della deducente er- roneamente, rilevante il comportamento tenuto da essa ricorrente prima dell'instaurazione della lite, compor- tamento consistente nel non rispondere alle lettere in- 8 viatele dalla ZA e dal suo legale. La doglianza, pur se astrattamente fondata, appare irrilevante nel caso di specie, in quanto quella ogget- to della censura in esame solo una delle numerose ra- gioni sulle quali si fonda la sentenza gravata, che, pertanto, resta intangibile sia per quanto detto in precedenza, sia con riferimento al successivo motivo. Con il terzo mezzo lamenta la ricorrente insuffi- ciente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, assumendo: a) che il giudice di merito non avrebbe compiuto un'approfondita disamina logica degli elementi dai quali aveva tratto il proprio convincimento. In effetti essa ricorrente non si era premunita di una specifica contro dichiara- zione della ZA nella stipula del contratto di af- fitto di azienda, reputandosi tutelata dal precedente contratto di acquisto dell'azienda medesima;
b) che co- stituiva una contraddizione in termini l'affermazione del giudice di merito, secondo cui non vi era alcuna ragione di stipulare un nuovo contratto di affitto di azienda simulato, in quanto la AS avrebbe potuto continuare a gestire l'azienda in nome della ZA: infatti se quest'ultima aveva ceduto l'attività ed in- cassato trenta milioni all'atto della sottoscrizione del negozio, era evidente che la prima volesse tutelar- 9 si riguardo ai ricavi della gestione risultando affit- tuaria dell'azienda medesima;
c) il fatto che le tasse comunali e regionali, nonché 1'ICIAP e varie fatture fossero state pagate dalla ZA costituiva una con- seguenza di un'intempestiva comunicazione agli uffici competenti delle modifiche intervenute in merito alla proprietà dell'esercizio ed all'impossibilità di iscri- versi al REC, ma non denotavano la volontà di risolvere il contratto di vendita;
d) il tempo trascorso per l'iscrizione al REC era irrilevante per dimostrare la volontà di risolvere il contratto di acquisto, in quan- to per ottenere l'iscrizione erano necessarie una serie di formalità, che dilatavano i tempi dell'iscrizione medesima;
e) era in stridente contrasto con la logica l'affermazione del giudice del gravame,, secondo cui il lasso di tempo trascorso tra la presentazione della do- manda al REC e l'acquisto dell'azienda comprovava che la AS non si era mai ritenuta proprietaria, lad- dove la deduzione coerente doveva quella opposta. Il motivo è infondato. Invero, appare evidente, con particolare riferimen- to al punto sub a) della censura, che essendo stata de- dotta, con riferimento al contratto di affitto del 15 maggio 1990, la simulazione assoluta, era onere del- l'attuale ricorrente di fornirsi della controdichiara- 10 女 zione della controparte. Infatti, essendo stato il con- tratto che si assume simulato redatto per iscritto ed essendo, inoltre, la domanda proposta da una delle par- ti contraenti, la prova dell'accordo simulatorio doveva necessariamente ( e non solo eventualmente come si tro- va affermato nella sentenza impugnata, che sul punto specifico deve essere corretta, ex art.384 cpv. C. p. c.) essere sorretta da prova scritta, atteso che, per effetto di quanto disposto dall'art.1417 c.c., la prova per presunzioni (oltre quella per testi) è ammessa 50- lo se fatta valere da terzi o da creditori. Poiché nella specie non ricorre quest'ultima ipote- si, posto che l'accordo simulatorio è stato fatto vale- re da una delle parti ( la AS) nei confronti del- c l'altra contraente 1 la ZA), l'eccezione della prima, tendente all'accertamento della simulazione as- soluta del contratto di affitto di azienda, doveva es- sere provata con atto scritto, tale non potendo rite- nersi il pregresso contratto di cessione, essendo, in- vece, necessaria una dichiarazione scritta unilaterale di carattere confessorio, sottoscritta dalla parte (Po- tenza), che aveva un interesse contrario all'accerta- mento della simulazione. Conseguentemente, l'eccezione di simulazione propo- sta dall'odierna ricorrente non poteva essere accolta, 11 B indipendentemente dalla concludenza ○ meno degli ele- menti indiziari indicati nella sentenza impugnata, es- sendo del tutto evidente l'irrilevanza probatoria di tali indizi, stante l'esclusiva rilevanza della man- canza della contro dichiarazione della resistente. Quanto precede importa l'assorbimento delle ulte- riori censure svolte dalla AS nel motivo in esa- me, censure che, peraltro, nel loro complesso, non sa- rebbero meritevoli di accoglimento, integrando le stes- se solo un diversa valutazione del fatto, rispetto a quella operata dal giudice di merito, il che, com'è no- to, non è consentito in sede di legittimità. In conclusione, il ricorso proposto deve essere ri- gettato, con conseguente condanna della soccombente al pagamento delle spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in lire 84.500 # ' oltre ono- rari liquidati in lire 5.000.000 (cinque milioni). Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- ne, il 17 gennaio 2001. relatore ed estensore ель ты й fresidenteIl re Auge poor 12 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattistaiampatti: Depositata in Cancelleria 1.1 APR. 2001 Oggi, lì IL CANCELLIERE M E R Giovanni Giambattista P U E S N O E Z I A T R O C 10 250.000 60000 TO 310000 довтло 0 1 , 2 7 1 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 5 LUG. 2004 erie 4 oin. 10.134 Perate €1.12 Touro CENTOSEITANTADUESAD p. Origente Area Serviz (Dottssa Maria Grazia DI F RO wizio Attico d ENOM HACC 994 1 31