CASS
Sentenza 19 aprile 2023
Sentenza 19 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/04/2023, n. 16737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16737 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MI BI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/11/2022 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette/sentite le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, con provvedimento del 18/11/2022, respingeva l'appello proposto avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Latina in data 31/8/2022, che aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere avanzata nell'interesse di NA AM. 2. L'indagato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen. per manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta compatibilità delle condizioni di salute del AM con il regime di detenzione intramuraria. 2.1 In data 10/3/2023, i difensori hanno fatto pervenire dichiarazione di rinunzia al procedimento per sopravvenuta carenza di interesse, con allegata l'ordinanza con la quale il 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 16737 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 16/03/2023 Tribunale di Latina ha sostituito la misura cautelare intramuraria con quella degli arresti domiciliari presso una struttura sanitaria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse in ragione della intervenuta sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, per come risulta dalla documentazione in atti. 2. Osserva il Collegio come il ricorrente non debba condannato al pagamento delle spese del procedimento, né al versamento di somma in favore della cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria in quanto la mancanza di interesse è sopravvenuta alla proposizione del ricorso (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 2000; Sez. U, n. 7, del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. U, n. 31524, del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il giorno 16 marzo 2023.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il giorno 16 marzo 2023.