Sentenza 3 maggio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/05/2001, n. 6182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6182 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2001 |
Testo completo
IN NOME6 182 /0 1 REPUB POPOLO TAMAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetta изисарские SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente- R.G. N. 1490/99 Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Cron. 13730 Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO ---- Rep. 2252 Consigliere Dott. Matteo IACUBINO Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Ud.07/12/00 - ..... Rel. Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA - ha pronunciato la seguente .FT SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE VO LL, elettivamente domiciliato in ROMA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio VIA F. PAULUCCI DE CALBOLI 9, presso lo studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. 10000 che lo difende, per diritti L, DEl'avvocato FRONTICELLI GIOVANNI, 3. MAG 2001 giusta DEega in alli;
IL CANCELLIERE - ricorrente HE EXE
contro
URE 3000 GIORGI ANNUNZIATA, elettivamente domiciliata in ROMA CANCELLERIA VIA PAOLO EMILIO 7, presso lo studio DEl'avvocato ANTONUCCTO GIUSEPPE, che la difende, giusta DEega in C6503124 atti;
CG509149 controricorrente 2000 2032 nonchè
contro
-1- IS ER;
intimata -- avverso la sentenza n. 962/98 DEla Corte d'Appello di + ROMA, enesea il 20/02/98; --- - udita la relazione DEla causa svolta nella pubblica | udienza DE 07/12/00 dal Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA;
udito l'Avvocato Giuseppe ANTONUCCIO, difensore DE --- resistente che ha chiesto il rigotto DE ricorso;
udito il P.M. in persona DE Sostituto Procuratore FT2 Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto DE ricorso. ...... -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato 13 marzo 1987 LE IN deducendo che da oltre venti anni possedeva ininterrottamente, pacificamente e pubblicamente un lotto di terreno sito in Roma località Torraccio, adiacente alla propria abitazione e da lui coltivato ad ortc e piante, terreno DE quale risultava proprietario TO SI, conveniva in giudizio quest'ultimo davanti al Tribunale di Roma perché fosse dichiarato unico FT proprietario DE fondo per maturata usucapiore a suo favore. convenuto costituitosi, contestava la affermando di aver sempre posseduto i1 domanda fordo recandosi in loco tutte le volte che ca Milano, dove prestava servizio nel сокро DEla Roma.a Chiedeva, quindi, il2. S., si recava ricetto DEla domanda con condanna al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.. Amnessa la prova testimoniale articolata dall'attore, veniva concesSO 11 Lermine al convenuto per la formulazione di prova diretta е contraria fino all'udienza successiva, nella quale, espletata la prova attrice, l'SI chiedeva 1'ammissione DEla prova testimoniale directa 3 indicando quattro testi che, ura volta riattivato a seguito DEla il giudizio, interrottosi sopraggiunta morta DElo stesso SI, vennero sostituiti, per la loro irreperibilità, dichiarata dalle eredi DEl'SI (la figlia ER e la moglie GI NU) cor altri due testi De EO BE c NA IG i quali vennero regolarmente cscussi e successivamente denunciati Acquisiti pcr falsa testimonianza dall' IN. documenti la causa passava in decisione senza che FTZ si procedesse all'escussione degli altri testi dei quali era stata chiesta l'audizione da parte DEle Ivoniri. IL Tribunale, con sentenza 3 giugno 1996, ritenuto l'insanabile contrasto fra i testi escussi, rigettava la domanda. Su impugnazione DEl'IN, la corte di appello di Roma, con sentenza 25 Marzo 1998, respingeva l'impugnazione. Afferma la Corte d'appello che non è stata data dall'appellante Ia prova rigorosa DE possesso esercitato animo domini per il tempo necessario ad usucapi e. Infatti dalla sentenza cel Tribunale penale, che ha assolto con formula dubitativa l'IN dal rcato di incendio colposo per aver appiccato il fuoco alle sterpaglie site sul Terren oggetto DEla domanda di usucapione, non si desume alcun elemento di prova DE dedotto possesso sia perché il fatto contestato non costituisce univoco atto di esercizio DEla proprietà: sia perché la formula dubitativa usata, esclude qualsiasi sicurezza sulla commissione DE fatto da parte DEl'appellante. L'istanza di sanatoria edilizia, poi, Пcд dà certezza né sulla riconducibilità DEl'opera FT all'istante; né sulia data DEla realizzazione;
mentre la costruzione DE prefabbricato, in quanto realizzato solo tredici anni prima DEl'inizio DE giudizio, non è rilevante ai fini DEla dedotta usucapione. Inattendibili, perché contrastanti con le risultanze DEla sentenza penale quanto all'epoca di inizio DEla coltivazione DE fondo, sono e Bini, ed testimonianze dei testi Di AR irrilevanti per quest'ultima, le affermazioni relative alla realizzazione DEla recinzione ed alia messa dimora degli alberi da frutta, perché riferite al 1970, in tempo cioè лсп utile alla maturazione DEla dedotta usucapione. A fronte di tali testimonianze si pongono quelle precise, circostanze dei testi di parte appellata, secondo i quali il terreno fino al '76 è rimasto incolto e non recintato. dei testi, Quanto alla sostituzione essa è originariamente indicati dalle appcllate, stata legittimamente disposta, risultando dalla relata di notifica che gli stessi şi erano trasferiti altrove. Precisa, 'nfine, la corte d'appello in ordine alle richieste istruttorie DEl'appeilante che i FTL testi TT e IP dovrebbero deporre su circostanze irrilevanti;
mentre l'escissione dei testi AN e RA ES, si rileva inutile per la genericità dei capitoli e per l'assoluto, insuperabile contrasto con le dichiarazioni dei testi già escussi. Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione 1'IN al quale resiste con controricorso GI NU erede DEl'SI, la quale ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Deduce il ricorrente a motivi di impignazione: 1) - 1' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la mancata ammissione DEla prova testimoniale, costituendo taie prova punto decisivo G DEla controversia;
nonché faisa applicazione degli artt. 116, 209, 245, 257 c.p.c. ex art. 360 NN. 3, 4, 5 c.p.c. -per avere la corte d'appello, nell'adeguarsi alla decisione DE Tribunale: A) violato El principio DE contraddittoric, da Una lato consentendo alla controparte l'articolazione e l'ammissione di prova testimoniale, quando era già stata espletata la prova at'rice; nonché la sostituzione i testi dalla cui escussione essa era decaduta;
무 da aitro lato (viceversa) поп FT2 consentendo l'escussione dei testi ES FR e ES AN, indicali ed ammessi a prova contraria sulla prova direlta articolata dall'SI; nonché omettendo di provvedere sulla richiesta DE ricorrente di escutere i testimoni indicați dalla controparte e da essa, successivamente, sostituiti oltre i testi TT, IP, AB;
B) - contraddittoriamente respinto, perché non provata, la comanda attrice a Causa DEle deposizioni contrastanti de: testi escussi, e contemporaneamente ritenuta superflua l'escussione degli altri test: indicati dal ricorrente е non ammessi;
2) l'errala e falsa applicazione degli artt. 7 244, 245, 257 c.p.C. ex art. 360 NN 3 e 5 c.p.c. -per avere la corte d'appe lo erroneamente ritenuto legittima la sostituzione dei testi originariamente indicati dall'SI con gli altri testi NA e De EO, ronostante 1'opposizione DE ricorrente, basando la decisione DEla causa esclusivamente su tali prove irrituali e da stralciare;
3)- 1' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché la violazione DEle norme di 12 F legge per avere la corte d'appello, nel far propria la decisione DE Tribunale: A) omesso di motivare in ordine all'incongruenze emergenti dalle testimonianze: de_ De EO (che ignorava la natura edificabile DE fondo in atto fin dal 1962; DE NA (che affermava l'esistenza sul fondo, fino al 1976, di una rimessa in legno;
anteriormente di מנו capanno in eterrit e successivamente Iel 74 di una costruzione, i inattendibili i testiincongruenze che rendevano escussi;
B) non dato conto DE contrasto emergente tra- i documenti prodotti, di data certa, e le testimonianze rese;
C) - omesso di trarre da_ provvedimento DE 8 giudice pezale, le consequenze favorevoli al ricorrente, ordine al suo possesso. I tre motivi di ricorso, strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente. Essi sono infondaţi. Emerge, infatti, Con chiarezza, dall'esame DEla sentenza impugnata, la "ratio" cui è informata la decisione DEla corte d'appello che, partendo da probatorio ula corretta affermazione sull'onere incombente su chi agisce ex art. 1158 C. civ., è FR pervenuta ad affermare che 1' IN ON aveva esercitato sul fondo in fornito la prova di aver contestazione il possesso "uti dominus" per il periodo necessario ad usucapirnе ia proprietà, procedendo a traverso l'esame DEie prove documentali e testimoniali fori e dallo stesso IN e ritenute inidonea a sostenere la domanda. La "ratio decidendi” DEla sentenza, pertanto, fondata, come assume il ricorrente, sul non contrasto DEle testimonianze acquisite, contrasto che sarebbe emerso a traverso l'escussionc dei testi IN e De EO (sostituiti a quelli in origine indicati dall'Alcisi} favorevoli alla tesi DE resistente 白 che, vanificando le testimonianze rest a favore DEl'IN, avrebbe 9 condotto la corte d'appello ad affermare che 1'onere probatorio incombente su quest'ultimo, nel contrasto dei testi escussi annullandosi le circostanze emerse a favore e contro lo stesso, non era stato adempiuto. In realtà la corte d'appello ha tratto il suo giudizio di irrilevanza ed inattendibilità dei testi indotti dall'IN, sia di quelli escussi che di quelli di cui si era chiesta l'escussione, sulle circostanze documentazione prodotta € FTWbasandosi fondamentalmente acquisite attraverso la valutando, in relazione ad esse, i fatti dedclli a prova. In particolare dal_a sentenza penale, che ha olto con formula dubitativa 1' IN dal reato di incendio coiposo (sentenza correttamente valutata dalla corte d'appello siccome accertante un fatto, l'incendio DEle sterpaglie sul fondo de l'SI,- di per sé inidoneo а configurare תנו atto univoco di esercizio DEla proprietà, potendo chiunque, anche nonessere compiuto da proprietario, come la formula dubitativa di assoluzione lascia intendere), la corte d'appello ha dedctto correttamente 1'irrilevanza DEla testimonianza che il IP avrebbe dovuto 10 rendere, come si evince dalla sentenza impugnata, suila corrispondenza tra il fondo SQ cui si sviluppo l'incendio e que lo oggetto di controversia, trattandosi di circostanza cho la sentenza dá implicitamente per acquisita ē che lascia immutate le considerazioni DEla corte sulla inidoneità DEl'atto a configurarsi core manifestante univocamente l'esercizio DE possesso "uti dominus". Sempre dal dato acquisilo dalia Sentenza FT2 penale, relativo allo stalo incolto DE fondo, perdurante fino al 1964, e dalla genericità DEle dichiarazioni тебе, la corte d'appello ha dedotto 1'inattendibilità DE teste Di AR come DEla teste Pini, 1 quali facevano risalire ad epoche anteriori la coltivazione DE fondo, precisando per quest'ultima che la messa a dimora degli alberi da frutta e la recinzione DE fondo, avvenuta secondo la teste nel 1970, non potevano essere prese in considerazione, ai fini DEl'accoglimento DEla domanda proposta, per noд essere maturato, da quei fatti, il ventennio alla daza DEla citazione introduttiva (13.3.1987); dato questo che la corte d'appello ha posto anche a tondamento DE giudizio di irrilevanza DEla circostanza S11 cui era ]I chiamato а deporre il teste Bu tarazzi, (non ammesso), cioè la costruzione nel 1974 DE prefabbricato nel fondo de quc, in un tempc. quindi, insufficiente al maturarsi DEl'usucapione. Quanto alla mancata escussione dei testi ES FR 号 ES AN di cui il ricorrente si lamenca, la genericità dei capitoli di prova sui quali erano chiamati a testimoniare, costituente una DEle ragioni che la corte d'appello ha posto a giustificazione DEla ritenuta inutilità DEla R prova, costituisce motivazione di per sé F sufficiente, considerato il disposlo DEl'art. 244 c.p.c.. a fondare il provvedimento di rigetto DEl'istanza istruttoria;
da cui 1'irrilevanza DEl'ulteriore ragione (l'insanabile contrasto con i testi già escussi), posto dalla corte d'appello a sostegno DE suddetto provvedimento. In conclusione l'affermazione DEla corte d'appello circa la maggiore attendibilità ed efficacia probatoria attribuita ai testi indotti dall'SIc (il NA ed il De EO), non rientrando nella ratio decedenti DEla sentenza impugnata, fondata, Come sopra detto, sulla inidoneità DEla prova cfferta dall'IN, rende DE tutto irrilevanti le censure relalive alla 12 processuali in dedotta violazione DEle normé ordine alla sostituzione dei tes-i de le resistenti, consentita dai giudici di merito;
allo stesso mcdo DE vizio di omessa motivazione relativo allo dedotte incongruenze DEla testimonianza DE De Loonardis;
censure tutte sollecitanti in sostanza, inammissibilmente, una diversa valutazione, più favorevole al ricorrente, FR DEle prove acquisile. Il ricorso vā, pertanto, respinto ed il ricorrente, soccombente, va condannato al pagamento DEle spese DE presente giudizio nella misura che 80000 330000 si liquida in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore DEle resistenti, DEle spese DE presente giudizio 14 $310800 oltre L.
1.800.000 per onorari. Così deciso in Roma il 7 dicembre 2000 Francesca Trombetta est.
1. Aff. Pres. IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Paolg Talarico Roma - 3. MAG. 2001 IL CANCELLIERE CI to lazico 13