Sentenza 9 marzo 2015
Massime • 1
Il giudizio di equivalenza o di sub-valenza delle circostanze aggravanti rileva soltanto "quoad poenam" e non rende il reato circostanziato perseguibile a querela di parte, ove questa sia prevista soltanto per la sola ipotesi base. (Fattispecie in materia di danneggiamento aggravato ex art. 625, n. 7, cod. pen.).
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 22661 del 11https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. I, 11/08/2021, (ud. 15/04/2021, dep. 11/08/2021), n.22661 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CRISTIANO Magda – Presidente – Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere – Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere – Dott. VELLA Paola – Consigliere – Dott. AMATORE Roberto – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso n. 12295/2016 proposto da: A.M.I., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Tagliabue, per procura speciale estesa in calce al ricorso; – ricorrente – contro Curatela del fallimento …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 marzo 2019 il Tribunale di Cosenza ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Annunziato L.T., imputato del delitto di appropriazione indebita continuata, aggravata dall'abuso di relazioni di prestazione di opera (art. 61, n. 11, c.p.) e dalla recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, per essere il reato estinto per remissione di querela. All'imputato si contesta di essersi appropriato, in tempi diversi, della merce di campionario di proprietà della s.r.l. Blu Industries, abusando della sua qualità di sub-agente. Il Tribunale, dopo la costituzione delle parti e l'apertura del dibattimento, rilevato che il delitto contestato …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 16 febbraio 2021
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 marzo 2019 il Tribunale di Cosenza ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Annunziato L.T., imputato del delitto di appropriazione indebita continuata, aggravata dall'abuso di relazioni di prestazione di opera (art. 61, n. 11, c.p.) e dalla recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, per essere il reato estinto per remissione di querela. All'imputato si contesta di essersi appropriato, in tempi diversi, della merce di campionario di proprietà della s.r.l. Blu Industries, abusando della sua qualità di sub-agente. Il Tribunale, dopo la costituzione delle parti e l'apertura del dibattimento, rilevato che il delitto contestato …
Leggi di più… - 4. Sezioni Unite sulle aggravanti ad effetto specialeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 11 febbraio 2021
(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. pen., art. 649-bis) Volume consigliato Il fatto Con sentenza il Tribunale di Cosenza dichiarava non doversi procedere nei confronti di un imputato per il delitto di appropriazione indebita continuata, aggravata dall'abuso di relazioni di prestazione di opera (art. 61 c.p., n. 11) e dalla recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, per essere il reato estinto per remissione di querela. In particolare, all'imputato si contestava di essersi appropriato, in tempi diversi, della merce di campionario di proprietà di una società abusando della sua qualità di sub-agente. Ciò posto, il Tribunale, dopo la costituzione delle parti e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/03/2015, n. 24754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24754 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 03/03/2015
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 559
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 46588/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR FU N. IL 09/06/1980;
PI NI N. IL 01/06/1984;
avverso la sentenza n. 5760/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 19/06/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fodaroni Maria Giuseppina, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza oggi impugnata, pronunciata in data 19 giugno 2014, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città in data 13 novembre 2011, che - per quanto in questa sede rileva - aveva dichiarato gli imputati colpevoli di danneggiamento aggravato ex art. 625 c.p., n. 7, (così riqualificati i fatti di cui ai capo 2) condannando ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, con sospensione condizionale e non menzione, oltre alle statuizioni accessorie: gli imputati, in concorso con ignoti, avrebbero, nel corso di cortei cittadini non autorizzati, rovesciato in strada alcuni cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani - tentando, allo scopo di danneggiarli, di incendiarli -, ed una campana di vetro.
2. Contro tale provvedimento, gli imputati hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, deducendo i motivi che saranno in seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. 3. All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza.
4. Il ricorso è, nel complesso, infondato, e va rigettato.
5. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 2, e art. 533 c.p.p. (lamentando che le rispettive responsabilità penali non sarebbero state accertate oltre ogni ragionevole dubbio: contrariamente a quanto affermato dalia Corte di appello, il teste AD non avrebbe dichiarato di aver riconosciuto gli imputati, ne' avrebbe fornito concrete indicazioni sull'impiego di un fumogeno per appiccare il fuoco;
peraltro, dalla visione delle immagini raccolte in un DVD, pure valorizzate dalla Corte di appello, non emergerebbero elementi a carico degli imputati).
6. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono violazione dell'art. 635 c.p. e art. 129 c.p.p.: essendo stata ritenuta l'equivalenza delle circostanze attenuanti generiche alla circostanza aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 7, il reato avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile per difetto di querela, come già chiarito dalla Corte di cassazione (sez. 5, sentenza n. 542 del 2014, non massimata).
7. Quest'ultima doglianza va logicamente esaminata per prima, ed è infondata.
È pur vero che la Quinta sezione, con la decisione citata dai ricorrenti, non massimata, ha affermato (pur in riferimento a fattispecie diversa, ma con trasparente identità di ratio rispetto alla questione oggetto della doglianza in esame) quanto segue: "una volta operato il giudizio di equivalenza tra la circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, e le ritenute circostanze aggravanti, la condotta della ricorrente rientra nella previsione di cui all'art. 624 c.p., reato punito a querela della persona offesa, nel caso in esame non presentata", concludendo conseguentemente nel senso dell'annullamento senza rinvio della sentenza in quella sede impugnata, per essere il delitto di furto contestato improcedibile per difetto di querela. Il precedente non può, tuttavia, essere condiviso, ed appare, in verità, non corretto, non considerando, peraltro, l'esistenza di un univoco orientamento contrario (rispetto al quale appare porsi in contrasto inconsapevole), fermo nel ritenere che il giudizio di equivalenza o sub-valenza delle circostanze aggravanti rileva soltanto quod poenam, e non rende il reato circostanziato perseguibile a querela di parte, ove questa sia prevista per la sola ipotesi-base, non circostanziata (Sez. 2, sentenze n. 24522 del 2009, CED Cass. n. 244250, e n. 24862 del 2009, CED Cass. n. 244340, entrambe con indicazione di plurimi precedenti conformi, a partire da Sez. 1, sentenza n. 3928 del 198, CED Cass. n. 144757). Invero, i riflessi dell'esito del predetto "bilanciamento" operato ex art. 69 c.p. sono per legge (art. 69 c.p., commi 2 e 3) riferibili unicamente alla determinazione della pena, e non riguardano, quindi, la configurazione giuridica del reato, che resta, ad ogni ulteriore effetto, circostanziato;
pertanto, nei casi in cui una determinata circostanza aggravante renda procedibile d'ufficio un reato altrimenti procedibile a querela di parte, l'irrilevanza quod poenam della circostanza aggravante all'esito del "bilanciamento" ex art. 69 c.p. non incide sul regime di procedibilità d'ufficio in ipotesi previsto per la fattispecie aggravata.
8. Il primo motivo è assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. 4, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, a fronte dei rilievi con i quali la Corte di appello - con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha motivato l'affermazione di responsabilità valorizzando (f. 2 s.) le dichiarazioni rese dal teste AD e le immagini dei fatti contenute in un DVD acquisito agli atti del giudizio, dettagliatamente riportandone il contenuto. Con tali argomentazioni i ricorrenti in concreto non si confrontano adeguatamente, limitandosi a riproporre una propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti: estremamente lacunosi sono, infatti, i riferimenti che i ricorrenti operano al contenuto delle contestate dichiarazioni testimoniali, parzialmente considerate, a fronte dell'effettivo tenori delle stesse, che può agevolmente essere verificato ex actis (si rinvia in particolare a f. 8 e 9 del verbale dell'udienza 23 aprile 2012), ma correttamente valorizzate ai fini dell'affermazione di responsabilità.
9. Il rigetto in toto del ricorso comporta ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2015