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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 27/02/2026, n. 1710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1710 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1710/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRANCOLA TOMMASO, Presidente
PU ES, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6203/2022 depositato il 21/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di AL - Piazza Municipio 1 97016 AL RG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 321/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RAGUSA sez. 2 e pubblicata il 29/03/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1043 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore del contribuente Ricorrente_1 insiste come in atti Resistente/Appellato: Comune di AL non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato in data 26/10/2022 al Comune di AL (RG), qui inviato il 21/11/2022 e iscritto al n. 6203/2022 R.G.A., Ricorrente_1 proponeva appello avverso la sentenza della C.T.P. di Ragusa, n. 321/02/2022 del 05/11/2021, depositata il 29/03/2022 e mai notificata, che aveva sostanzialmente confermato l'avviso di accertamento n. 1043 per TARI 2015 di quel Comune, dell'importo complessivo di € 7.475,52=. Deduceva, quale motivo di appello, l'erronea valutazione e l'inesatto apprezzamento delle risultanze processuali per omessa, insufficiente, apparente motivazione su punti decisivi della controversia. Ribadiva nel dettaglio le censure formulate in primo grado:
a) Nullità dell'avviso per mancata o irregolare sottoscrizione, in quanto il funzionario indicato a stampa non risultava munito di delega valida, mancando i provvedimenti dirigenziali che autorizzavano la firma tramite sistemi automatici.
b) Violazione del principio “chi inquina paga”. Il regolamento comunale e le tariffe applicate non rispettavano l'art. 14 della direttiva UE 2008/98/CE, utilizzando criteri astratti e non legati alla reale produzione di rifiuti.
c) Mancato contraddittorio e carenza istruttoria, poiché il Comune aveva calcolato la TARI solo in base alla superficie, senza verificare l'effettiva idoneità alla produzione di rifiuti e senza instaurare un confronto con il contribuente prima di emettere l'accertamento.
d) Inesistenza del Piano Economico Finanziario (PEF) del Comune, atteso che le delibere comunali non contenevano né allegavano il PEF richiesto dalla legge, senza il quale le tariffe TARI sarebbero invalide.
e) Illegittimità degli aumenti tariffari, in quanto il Comune avrebbe ingiustificatamente riversato sui contribuenti costi di anni precedenti.
f) Mancata indicazione del calcolo delle superfici, non venendo specificato in avviso le modalità di determinazione delle superfici imponibili (calpestabili/catastali, pertinenze, aree escluse).
g) TARI richiesta in misura errata o non dovuta ovvero da ridursi, trattandosi di locali non utilizzabili in quanto privi di utenze, non utilizzati o destinati a mero deposito e, dunque, esenti o soggetti alla riduzione di 1/3 prevista dal regolamento.
h) Assenza del presupposto soggettivo, per essere alcuni locali locati a terzi, ovvero pertinenze di immobili appartenenti ai familiari o parti comuni condominiali, dei quali il contribuente non sarebbe soggetto passivo.
i) Difetto di motivazione dell'avviso, privo degli elementi essenziali: superfici, tariffe applicate, numero occupanti, quota fissa/variabile, ecc.
l) Illegittima irrogazione di sanzioni e interessi, non essendosi preventivamente proceduto ad inviare avviso di pagamento e sollecito.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento dell'appello con l'annullamento dell'atto impugnato con l'originario ricorso.
§2. Il Comune di AL non si costituiva in giudizio.
§3. All'odierna udienza era presente il difensore dell'appellante, il quale ha insistito nelle proprie deduzioni. Indi, il Collegio ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§4. Rileva in proposito la Corte che le valutazioni, le motivazioni ed il conseguente dispositivo della sentenza di primo grado sono condivisibili e immuni da censure.
Non si ravvisano, infatti, elementi per modificare il giudizio già espresso dai primi Giudici che hanno correttamente evidenziato l'adeguata motivazione che assiste l'atto impugnato, anche in tema di sanzioni, ed esposto il corretto percorso argomentativo che sorregge la statuizione. Né l'appellante, in questa sede, ha portato convincenti elementi a sostegno delle proprie tesi, limitandosi a ribadire genericamente le medesime censure già dedotte in primo grado e condivisibilmente rigettate in prime cure, senza confrontarsi con gli argomenti esposti nella sentenza impugnata.
§5. Quanto all'adeguato assolvimento dell'onere motivazionale della sentenza, premette la Corte che, per soddisfarlo, occorre indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del Giudice, al fine di consentire la ricostruzione dell'iter logico-giuridico che ha portato all'emanazione del provvedimento destinato ad incidere sulla sfera giuridica del ricorrente.
In altri termini, l'obbligo di motivazione è soddisfatto in quanto l'appellante è stato posto nella condizione di conoscere le ragioni fondanti della decisione nei suoi elementi essenziali e di poterle contestare.
Invero, la motivazione della sentenza non assolve il compito di convincere il contribuente circa la fondatezza della pretesa tributaria, ma adempie alla funzione di consentirgli il pieno e consapevole diritto di difesa, attraverso la contestazione dell'iter logico e giuridico seguito dal Giudice.
Nel caso in trattazione, la sentenza impugnata è adeguatamente motivata, in quanto esterna ampiamente e con ricchezza di dettaglio le ragioni su cui si impernia, evidenziandone i momenti ricognitivi e logico- deduttivi essenziali, in modo da consentire al destinatario di svolgere efficacemente la propria difesa attraverso l'impugnazione dell'atto, ed al giudice di secondo grado di verificare gli aspetti materiali e giuridici della controversia (Cass., Sent. del 22 agosto 1996 n. 7759).
Ciò si è verificato nella vicenda sottoposta all'esame del Collegio, nel quale la ricorrente ha doviziosamente illustrato le proprie ragioni difensive in un ricorso in appello esteso numero trentatré (33) facciate ed articolato in dieci (10) motivi di censura. Gli stessi verranno di seguito analizzati, raggruppandoli secondo la prossimità logica delle doglianze sollevate.
§6. Correttamente si è ritenuto in sentenza che la sottoscrizione a stampa dell'avviso impugnato risulta pienamente conforme alle disposizioni dell'art. 1, comma 1, della legge n. 549/1995, secondo cui, in materia di tributi regionali e locali, qualora gli atti di liquidazione o accertamento siano generati tramite sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione può essere validamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile, individuato mediante apposita determina dirigenziale. La disposizione resta vigente, non essendo stato abrogato l'art. 1, comma 87, della medesima legge, norma speciale che mantiene piena efficacia (cfr. Cass. n. 12756/2019; v. anche Cass. n. 2068/2017).
Precisa, inoltre, la Corte che l'accertamento analizzato dalla sentenza impugnata è il risultato di un sistema informativo automatizzato e che, ai fini del rispetto della normativa, è sufficiente la menzione delle determine di nomina del Dirigente responsabile del settore tributi e di autorizzazione all'indicazione a stampa del nominativo in luogo della firma autografa, senza necessità di relativa allegazione (v. Cass. n. 30052/2018), come puntualmente riportato nell'avviso impugnato (cfr. documentazione in atti).
§7. Anche la questione relativa al presunto difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, riproposta in appello, è stata correttamente affrontata in sentenza.
Si rileva che la giurisprudenza è costantemente orientata nel considerare pienamente motivato l'avviso di accertamento relativo alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani quando, oltre al dettagliato richiamo della normativa applicata, indica, come nel caso in esame (cfr. allegati “A” e “B”), la descrizione e la superficie degli immobili tassati, la tariffa applicata, il periodo di riferimento e ogni informazione necessaria a giustificare la pretesa creditoria nonché a mettere il contribuente nelle condizioni di conoscere e tutelare i propri diritti.
In tal senso, secondo la pronuncia n. 22470/2019, il Comune è tenuto ad esplicitare nell'atto impositivo solamente la tariffa applicata e la relativa delibera;
ne consegue che non occorre riportare la formula utilizzata per la determinazione della tariffa, la quantità totale dei rifiuti o la superficie totale iscritta a ruolo, né i dati numerici fondamentali per il calcolo del tributo. Tali elementi, integrati con gli atti generali quali regolamenti o altre delibere comunali, risultano idonei a rendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria, senza che sia necessario indicare le fonti probatorie e le indagini effettuate per la rideterminazione della superficie tassabile, potendo tali aspetti essere approfonditi in eventuale sede contenziosa (cfr. Cass. n. 20620/2019).
§8. Del pari, adeguata motivazione si riscontra in sentenza circa la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della sottoposizione al tributo.
La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che, poiché la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato e suscettibili di produrre rifiuti urbani (art.1, comma 642, l. n. 147/2013), spetta al contribuente dimostrare di avere diritto alla riduzione della superficie tassabile oppure all'esenzione. Questo perché si tratta di un'eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani all'interno del territorio comunale. Tuttavia, ciò non modifica il principio secondo cui l'Amministrazione deve fornire la prova relativa all'origine dell'obbligazione tributaria (vedi Cass., Ordinanza n. 12979/2019; conforme Cass. n. 22130/2017).
§9. Sempre secondo la pacifica giurisprudenza, le riduzioni o esenzioni di tipo agevolativo previste dai commi 659 e 660 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, essendo legate a specifiche situazioni individuali degli utenti, richiedono una richiesta formale da parte del contribuente corredata dalla documentazione che ne giustifichi la concessione (Cass. n. 17334/2020). È utile anche richiamare la Cass. n. 31460/2019, secondo cui le esclusioni dal pagamento della tassa sui rifiuti per gli immobili – ad esempio per condizioni oggettive di non utilizzabilità, come invocato dalla parte ricorrente – non hanno carattere automatico. La normativa prevede infatti una presunzione "iuris tantum" di produttività, superabile solo producendo prova contraria: spetta al detentore dell'immobile dimostrare le circostanze che impediscono la produttività e la conseguente tassazione, indicando tali elementi già nella denuncia originaria o in quella di variazione e presentando adeguata documentazione o prove obiettive direttamente verificabili.
Nella fattispecie che qui ricorre, non è stata fornita alcuna prova che possa contrastare la presunzione prevista dalla legge. Già in primo grado la Corte ha escluso la soggettività passiva di Ricorrente_1 in relazione ai tributi gravanti sugli immobili locati a terzi, e segnatamente:
1) l'immobile situato a AL, in Indirizzo_1., con accesso dal Indirizzo_2, di 250 mq, registrato al catasto al Dati_Catastali_1, limitatamente al sub 4, come specificato nel contratto di locazione del 24 aprile 2014;
2) l'immobile di Indirizzo_3, registrato al Dati_Catastali_2 sub 70, che va escluso dalla tassazione a carico del ricorrente solo a partire dal 1° dicembre 2015 (data di efficacia del contratto di locazione e, quindi, del trasferimento dell'obbligo di pagamento).
Questo punto della decisione non è stato censurato ed è, pertanto, divenuto definitivo.
§10. Infine, venendo alla censura sul metodo di determinazione delle tariffe, osserva la Corte che questo appare conforme alla legge e come tale è stato valutato dal primo Giudice.
Secondo l'art. 1, comma 652, della legge n. 147/2013, il comune può calcolare la tariffa in base alle quantità e qualità ordinarie di rifiuti prodotti per ogni unità di superficie, considerando gli usi e il tipo di attività svolte, nel rispetto del principio "chi inquina paga". Inoltre, il comma 645 dello stesso articolo stabilisce che la superficie delle unità immobiliari con destinazione ordinaria, registrate o registrabili al catasto edilizio urbano e soggette alla TARI, corrisponde a quella calpestabile dei locali e delle aree che possono produrre rifiuti urbani o assimilati.
La disciplina è stata oggetto di specificazione giurisprudenziale, chiarendosi (Cass., sent. n. 31461/2019) che, in riferimento alla TARSU, la disciplina prevista dal d.lgs. n. 507 del 1993 in merito all'individuazione dei presupposti della tassa e ai criteri per la sua determinazione non risulta in contrasto con il principio comunitario del "chi inquina paga". Ciò in quanto la normativa consente la quantificazione del costo di smaltimento sulla base della superficie dell'immobile posseduto, e non impone regimi presuntivi che escludano una piena prova contraria;
al contrario, contiene disposizioni (si vedano gli articoli 65 e 66) che collegano la tassazione a una pluralità di presupposti variabili o condizioni particolari.
§11. Sul punto della mancata produzione in giudizio del Piano Economico Finanziario TARI del
Comune, si osserva che non sono state formulate specifiche contestazioni sulle modalità di determinazione delle tariffe, essendosi l'appellante limitata a contestare la mancata notifica del Piano in uno agli atti impositivi.
Osserva il Collegio che il PEF TARI è un atto generale (approvato dal Consiglio comunale) che non è rivolto al singolo contribuente, deve essere pubblicato (albo pretorio/sito istituzionale) e costituisce il presupposto tariffario della TARI. Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità,
l'amministrazione è tenuta ad allegare all'avviso solo gli atti richiamati che non siano già conoscibili o accessibili dal contribuente. Per conseguenza gli atti generali e pubblici, come il PEF o la delibera tariffaria, non devono essere materialmente notificati con l'avviso.
Il Piano Economico Finanziario (PEF) e le relative tariffe TARI per il Comune di AL per l'anno 2015 risultano approvate con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30 luglio 2015, consultabile presso l'Albo Pretorio o presso il portale del Dipartimento delle Finanze del MEF, dove vengono pubblicate tutte le delibere comunali relative ai tributi locali.
Nella specie il PEF del Comune di AL ha determinato la struttura tariffaria e le scadenze dell'anno, suddividendo le tariffe in due categorie: A) utenze domestiche: calcolate in base alla superficie dell'immobile (quota fissa) e al numero dei componenti del nucleo familiare (quota variabile); B) utenze non domestiche: suddivise in categorie di attività economica, con tariffe basate sulla superficie e sulla potenzialità di produzione dei rifiuti. Quanto alle scadenze di pagamento per l'anno 2015, il Comune di
AL aveva stabilito le seguenti rate di pagamento:
1. Prima rata (Acconto): Scadenza 30 giugno
2015 (pari al 30% dell'importo dovuto nel 2014);
2. Seconda rata (Acconto): Scadenza 30 settembre 2015
(pari al 30% dell'importo dovuto nel 2014);
3. Terza rata (Saldo): Scadenza 30 novembre 2015, a conguaglio in base alle nuove tariffe approvate a luglio.
La censura è, pertanto, infondata.
§12. In ordine all'illegittima irrogazione di sanzioni e interessi, non essendosi preventivamente proceduto ad inviare un avviso di pagamento e sollecito, va rilevato che l'art. 73 del D.lgs. n. 507/1993 stabilisce che, in materia di tasse sui rifiuti, l'ente impositore ha soltanto la facoltà, e non l'obbligo, di richiedere al contribuente, con motivazione, l'esibizione o la trasmissione di atti e documenti. Diversa è la procedura per i cosiddetti tributi armonizzati, nella quale, a pena di nullità del procedimento (cfr.
Cassazione n. 27421/2018), deve essere instaurato il contraddittorio endoprocedimentale.
§13. Alla luce delle superiori considerazioni, non emergono elementi di illegittimità nella delibera n.
106/2014 del Comune di AL che approva le tariffe TARI, applicata anche per l'anno 2015; di conseguenza, non vi sono i presupposti – nemmeno nel presente grado di giudizio – per esercitare il potere-dovere di disapplicazione previsto dall'art. 7, comma 5, del D.lgs. n. 546/1992.
§14. Segue alle superiori considerazioni il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
§15. Nessuna statuizione va emessa sulle spese, atteso che l'unica attività processuale è stata spiegata in giudizio dalla parte soccombente, non essendosi il Comune costituito.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, Sez. 5^, rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1
avverso la sentenza n. 321/02/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa. Nulla sulle spese del giudizio.
Così deciso a Catania, nella camera di consiglio del 9.02.2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
NC IO MA NC
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRANCOLA TOMMASO, Presidente
PU ES, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6203/2022 depositato il 21/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di AL - Piazza Municipio 1 97016 AL RG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 321/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RAGUSA sez. 2 e pubblicata il 29/03/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1043 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore del contribuente Ricorrente_1 insiste come in atti Resistente/Appellato: Comune di AL non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato in data 26/10/2022 al Comune di AL (RG), qui inviato il 21/11/2022 e iscritto al n. 6203/2022 R.G.A., Ricorrente_1 proponeva appello avverso la sentenza della C.T.P. di Ragusa, n. 321/02/2022 del 05/11/2021, depositata il 29/03/2022 e mai notificata, che aveva sostanzialmente confermato l'avviso di accertamento n. 1043 per TARI 2015 di quel Comune, dell'importo complessivo di € 7.475,52=. Deduceva, quale motivo di appello, l'erronea valutazione e l'inesatto apprezzamento delle risultanze processuali per omessa, insufficiente, apparente motivazione su punti decisivi della controversia. Ribadiva nel dettaglio le censure formulate in primo grado:
a) Nullità dell'avviso per mancata o irregolare sottoscrizione, in quanto il funzionario indicato a stampa non risultava munito di delega valida, mancando i provvedimenti dirigenziali che autorizzavano la firma tramite sistemi automatici.
b) Violazione del principio “chi inquina paga”. Il regolamento comunale e le tariffe applicate non rispettavano l'art. 14 della direttiva UE 2008/98/CE, utilizzando criteri astratti e non legati alla reale produzione di rifiuti.
c) Mancato contraddittorio e carenza istruttoria, poiché il Comune aveva calcolato la TARI solo in base alla superficie, senza verificare l'effettiva idoneità alla produzione di rifiuti e senza instaurare un confronto con il contribuente prima di emettere l'accertamento.
d) Inesistenza del Piano Economico Finanziario (PEF) del Comune, atteso che le delibere comunali non contenevano né allegavano il PEF richiesto dalla legge, senza il quale le tariffe TARI sarebbero invalide.
e) Illegittimità degli aumenti tariffari, in quanto il Comune avrebbe ingiustificatamente riversato sui contribuenti costi di anni precedenti.
f) Mancata indicazione del calcolo delle superfici, non venendo specificato in avviso le modalità di determinazione delle superfici imponibili (calpestabili/catastali, pertinenze, aree escluse).
g) TARI richiesta in misura errata o non dovuta ovvero da ridursi, trattandosi di locali non utilizzabili in quanto privi di utenze, non utilizzati o destinati a mero deposito e, dunque, esenti o soggetti alla riduzione di 1/3 prevista dal regolamento.
h) Assenza del presupposto soggettivo, per essere alcuni locali locati a terzi, ovvero pertinenze di immobili appartenenti ai familiari o parti comuni condominiali, dei quali il contribuente non sarebbe soggetto passivo.
i) Difetto di motivazione dell'avviso, privo degli elementi essenziali: superfici, tariffe applicate, numero occupanti, quota fissa/variabile, ecc.
l) Illegittima irrogazione di sanzioni e interessi, non essendosi preventivamente proceduto ad inviare avviso di pagamento e sollecito.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento dell'appello con l'annullamento dell'atto impugnato con l'originario ricorso.
§2. Il Comune di AL non si costituiva in giudizio.
§3. All'odierna udienza era presente il difensore dell'appellante, il quale ha insistito nelle proprie deduzioni. Indi, il Collegio ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§4. Rileva in proposito la Corte che le valutazioni, le motivazioni ed il conseguente dispositivo della sentenza di primo grado sono condivisibili e immuni da censure.
Non si ravvisano, infatti, elementi per modificare il giudizio già espresso dai primi Giudici che hanno correttamente evidenziato l'adeguata motivazione che assiste l'atto impugnato, anche in tema di sanzioni, ed esposto il corretto percorso argomentativo che sorregge la statuizione. Né l'appellante, in questa sede, ha portato convincenti elementi a sostegno delle proprie tesi, limitandosi a ribadire genericamente le medesime censure già dedotte in primo grado e condivisibilmente rigettate in prime cure, senza confrontarsi con gli argomenti esposti nella sentenza impugnata.
§5. Quanto all'adeguato assolvimento dell'onere motivazionale della sentenza, premette la Corte che, per soddisfarlo, occorre indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del Giudice, al fine di consentire la ricostruzione dell'iter logico-giuridico che ha portato all'emanazione del provvedimento destinato ad incidere sulla sfera giuridica del ricorrente.
In altri termini, l'obbligo di motivazione è soddisfatto in quanto l'appellante è stato posto nella condizione di conoscere le ragioni fondanti della decisione nei suoi elementi essenziali e di poterle contestare.
Invero, la motivazione della sentenza non assolve il compito di convincere il contribuente circa la fondatezza della pretesa tributaria, ma adempie alla funzione di consentirgli il pieno e consapevole diritto di difesa, attraverso la contestazione dell'iter logico e giuridico seguito dal Giudice.
Nel caso in trattazione, la sentenza impugnata è adeguatamente motivata, in quanto esterna ampiamente e con ricchezza di dettaglio le ragioni su cui si impernia, evidenziandone i momenti ricognitivi e logico- deduttivi essenziali, in modo da consentire al destinatario di svolgere efficacemente la propria difesa attraverso l'impugnazione dell'atto, ed al giudice di secondo grado di verificare gli aspetti materiali e giuridici della controversia (Cass., Sent. del 22 agosto 1996 n. 7759).
Ciò si è verificato nella vicenda sottoposta all'esame del Collegio, nel quale la ricorrente ha doviziosamente illustrato le proprie ragioni difensive in un ricorso in appello esteso numero trentatré (33) facciate ed articolato in dieci (10) motivi di censura. Gli stessi verranno di seguito analizzati, raggruppandoli secondo la prossimità logica delle doglianze sollevate.
§6. Correttamente si è ritenuto in sentenza che la sottoscrizione a stampa dell'avviso impugnato risulta pienamente conforme alle disposizioni dell'art. 1, comma 1, della legge n. 549/1995, secondo cui, in materia di tributi regionali e locali, qualora gli atti di liquidazione o accertamento siano generati tramite sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione può essere validamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile, individuato mediante apposita determina dirigenziale. La disposizione resta vigente, non essendo stato abrogato l'art. 1, comma 87, della medesima legge, norma speciale che mantiene piena efficacia (cfr. Cass. n. 12756/2019; v. anche Cass. n. 2068/2017).
Precisa, inoltre, la Corte che l'accertamento analizzato dalla sentenza impugnata è il risultato di un sistema informativo automatizzato e che, ai fini del rispetto della normativa, è sufficiente la menzione delle determine di nomina del Dirigente responsabile del settore tributi e di autorizzazione all'indicazione a stampa del nominativo in luogo della firma autografa, senza necessità di relativa allegazione (v. Cass. n. 30052/2018), come puntualmente riportato nell'avviso impugnato (cfr. documentazione in atti).
§7. Anche la questione relativa al presunto difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, riproposta in appello, è stata correttamente affrontata in sentenza.
Si rileva che la giurisprudenza è costantemente orientata nel considerare pienamente motivato l'avviso di accertamento relativo alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani quando, oltre al dettagliato richiamo della normativa applicata, indica, come nel caso in esame (cfr. allegati “A” e “B”), la descrizione e la superficie degli immobili tassati, la tariffa applicata, il periodo di riferimento e ogni informazione necessaria a giustificare la pretesa creditoria nonché a mettere il contribuente nelle condizioni di conoscere e tutelare i propri diritti.
In tal senso, secondo la pronuncia n. 22470/2019, il Comune è tenuto ad esplicitare nell'atto impositivo solamente la tariffa applicata e la relativa delibera;
ne consegue che non occorre riportare la formula utilizzata per la determinazione della tariffa, la quantità totale dei rifiuti o la superficie totale iscritta a ruolo, né i dati numerici fondamentali per il calcolo del tributo. Tali elementi, integrati con gli atti generali quali regolamenti o altre delibere comunali, risultano idonei a rendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria, senza che sia necessario indicare le fonti probatorie e le indagini effettuate per la rideterminazione della superficie tassabile, potendo tali aspetti essere approfonditi in eventuale sede contenziosa (cfr. Cass. n. 20620/2019).
§8. Del pari, adeguata motivazione si riscontra in sentenza circa la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della sottoposizione al tributo.
La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che, poiché la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato e suscettibili di produrre rifiuti urbani (art.1, comma 642, l. n. 147/2013), spetta al contribuente dimostrare di avere diritto alla riduzione della superficie tassabile oppure all'esenzione. Questo perché si tratta di un'eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani all'interno del territorio comunale. Tuttavia, ciò non modifica il principio secondo cui l'Amministrazione deve fornire la prova relativa all'origine dell'obbligazione tributaria (vedi Cass., Ordinanza n. 12979/2019; conforme Cass. n. 22130/2017).
§9. Sempre secondo la pacifica giurisprudenza, le riduzioni o esenzioni di tipo agevolativo previste dai commi 659 e 660 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, essendo legate a specifiche situazioni individuali degli utenti, richiedono una richiesta formale da parte del contribuente corredata dalla documentazione che ne giustifichi la concessione (Cass. n. 17334/2020). È utile anche richiamare la Cass. n. 31460/2019, secondo cui le esclusioni dal pagamento della tassa sui rifiuti per gli immobili – ad esempio per condizioni oggettive di non utilizzabilità, come invocato dalla parte ricorrente – non hanno carattere automatico. La normativa prevede infatti una presunzione "iuris tantum" di produttività, superabile solo producendo prova contraria: spetta al detentore dell'immobile dimostrare le circostanze che impediscono la produttività e la conseguente tassazione, indicando tali elementi già nella denuncia originaria o in quella di variazione e presentando adeguata documentazione o prove obiettive direttamente verificabili.
Nella fattispecie che qui ricorre, non è stata fornita alcuna prova che possa contrastare la presunzione prevista dalla legge. Già in primo grado la Corte ha escluso la soggettività passiva di Ricorrente_1 in relazione ai tributi gravanti sugli immobili locati a terzi, e segnatamente:
1) l'immobile situato a AL, in Indirizzo_1., con accesso dal Indirizzo_2, di 250 mq, registrato al catasto al Dati_Catastali_1, limitatamente al sub 4, come specificato nel contratto di locazione del 24 aprile 2014;
2) l'immobile di Indirizzo_3, registrato al Dati_Catastali_2 sub 70, che va escluso dalla tassazione a carico del ricorrente solo a partire dal 1° dicembre 2015 (data di efficacia del contratto di locazione e, quindi, del trasferimento dell'obbligo di pagamento).
Questo punto della decisione non è stato censurato ed è, pertanto, divenuto definitivo.
§10. Infine, venendo alla censura sul metodo di determinazione delle tariffe, osserva la Corte che questo appare conforme alla legge e come tale è stato valutato dal primo Giudice.
Secondo l'art. 1, comma 652, della legge n. 147/2013, il comune può calcolare la tariffa in base alle quantità e qualità ordinarie di rifiuti prodotti per ogni unità di superficie, considerando gli usi e il tipo di attività svolte, nel rispetto del principio "chi inquina paga". Inoltre, il comma 645 dello stesso articolo stabilisce che la superficie delle unità immobiliari con destinazione ordinaria, registrate o registrabili al catasto edilizio urbano e soggette alla TARI, corrisponde a quella calpestabile dei locali e delle aree che possono produrre rifiuti urbani o assimilati.
La disciplina è stata oggetto di specificazione giurisprudenziale, chiarendosi (Cass., sent. n. 31461/2019) che, in riferimento alla TARSU, la disciplina prevista dal d.lgs. n. 507 del 1993 in merito all'individuazione dei presupposti della tassa e ai criteri per la sua determinazione non risulta in contrasto con il principio comunitario del "chi inquina paga". Ciò in quanto la normativa consente la quantificazione del costo di smaltimento sulla base della superficie dell'immobile posseduto, e non impone regimi presuntivi che escludano una piena prova contraria;
al contrario, contiene disposizioni (si vedano gli articoli 65 e 66) che collegano la tassazione a una pluralità di presupposti variabili o condizioni particolari.
§11. Sul punto della mancata produzione in giudizio del Piano Economico Finanziario TARI del
Comune, si osserva che non sono state formulate specifiche contestazioni sulle modalità di determinazione delle tariffe, essendosi l'appellante limitata a contestare la mancata notifica del Piano in uno agli atti impositivi.
Osserva il Collegio che il PEF TARI è un atto generale (approvato dal Consiglio comunale) che non è rivolto al singolo contribuente, deve essere pubblicato (albo pretorio/sito istituzionale) e costituisce il presupposto tariffario della TARI. Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità,
l'amministrazione è tenuta ad allegare all'avviso solo gli atti richiamati che non siano già conoscibili o accessibili dal contribuente. Per conseguenza gli atti generali e pubblici, come il PEF o la delibera tariffaria, non devono essere materialmente notificati con l'avviso.
Il Piano Economico Finanziario (PEF) e le relative tariffe TARI per il Comune di AL per l'anno 2015 risultano approvate con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30 luglio 2015, consultabile presso l'Albo Pretorio o presso il portale del Dipartimento delle Finanze del MEF, dove vengono pubblicate tutte le delibere comunali relative ai tributi locali.
Nella specie il PEF del Comune di AL ha determinato la struttura tariffaria e le scadenze dell'anno, suddividendo le tariffe in due categorie: A) utenze domestiche: calcolate in base alla superficie dell'immobile (quota fissa) e al numero dei componenti del nucleo familiare (quota variabile); B) utenze non domestiche: suddivise in categorie di attività economica, con tariffe basate sulla superficie e sulla potenzialità di produzione dei rifiuti. Quanto alle scadenze di pagamento per l'anno 2015, il Comune di
AL aveva stabilito le seguenti rate di pagamento:
1. Prima rata (Acconto): Scadenza 30 giugno
2015 (pari al 30% dell'importo dovuto nel 2014);
2. Seconda rata (Acconto): Scadenza 30 settembre 2015
(pari al 30% dell'importo dovuto nel 2014);
3. Terza rata (Saldo): Scadenza 30 novembre 2015, a conguaglio in base alle nuove tariffe approvate a luglio.
La censura è, pertanto, infondata.
§12. In ordine all'illegittima irrogazione di sanzioni e interessi, non essendosi preventivamente proceduto ad inviare un avviso di pagamento e sollecito, va rilevato che l'art. 73 del D.lgs. n. 507/1993 stabilisce che, in materia di tasse sui rifiuti, l'ente impositore ha soltanto la facoltà, e non l'obbligo, di richiedere al contribuente, con motivazione, l'esibizione o la trasmissione di atti e documenti. Diversa è la procedura per i cosiddetti tributi armonizzati, nella quale, a pena di nullità del procedimento (cfr.
Cassazione n. 27421/2018), deve essere instaurato il contraddittorio endoprocedimentale.
§13. Alla luce delle superiori considerazioni, non emergono elementi di illegittimità nella delibera n.
106/2014 del Comune di AL che approva le tariffe TARI, applicata anche per l'anno 2015; di conseguenza, non vi sono i presupposti – nemmeno nel presente grado di giudizio – per esercitare il potere-dovere di disapplicazione previsto dall'art. 7, comma 5, del D.lgs. n. 546/1992.
§14. Segue alle superiori considerazioni il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
§15. Nessuna statuizione va emessa sulle spese, atteso che l'unica attività processuale è stata spiegata in giudizio dalla parte soccombente, non essendosi il Comune costituito.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, Sez. 5^, rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1
avverso la sentenza n. 321/02/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa. Nulla sulle spese del giudizio.
Così deciso a Catania, nella camera di consiglio del 9.02.2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
NC IO MA NC