Sentenza 21 marzo 2013
Massime • 1
Costituisce intimidazione illegittima, idonea, come tale, ad integrare il delitto di estorsione ex art. 629 cod. pen., anche una minaccia dalla parvenza esteriore di legalità allorquando sia fatta, non già con l'intenzione di esercitare un diritto, ma allo scopo di coartare l'altrui volontà e di ottenere risultati non consentiti attraverso prestazioni non dovute nell'"an" o nel "quantum" o "quando", pur correlandosi ad un diritto riconosciuto e tutelato dall'ordinamento se ne realizzi, suo tramite, un distorto ed abusivo esercizio per il conseguimento di scopi "contra ius", dovendosi valutare sia l'eccedenza del mezzo rispetto allo scopo perseguito che l'eccedenza del fine perseguito rispetto alla portata del diritto esercitato. (Nella specie, la Corte ha escluso la configurabilità del reato nel caso di un imprenditore che, in una situazione di crisi della propria impresa, aveva manifestato la necessità di rinegoziare taluni contratti di appalto, prospettando, in via alternativa e in caso di mancata adesione ad un accordo, l'utilizzo in sede giudiziaria di una scrittura privata precedente dalla cui lettura si sarebbe potuta inferire l'esistenza di intese societarie atte a coinvolgere i ricorrenti in una eventuale procedura fallimentare).
Commentario • 1
- 1. Minacciare di adire le vie legali per conseguire profitto ingiusto può essere estorsioneAvv. Ilaria Parlato · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Prospettare all'altro azioni giudiziarie al fine di ottenere somme di denaro non dovute può integrare – a carico di chi prospetta le suddette azioni giudiziarie e qualora vi siano tutti i presupposti di legge – il reato di estorsione. La minaccia di adire le vie legali, paventando azioni giudiziarie o esecutive, pur atteggiandosi all'apparenza come lecita e dunque come non ingiusta, può costituire illegittima intimidazione, idonea ad integrare l'elemento materiale del reato di estorsione, allorché la stessa non sia formulata con l'intento di esercitare un diritto, bensì con il fine di conseguire un profitto ingiusto (Cass., Sez. II, 07/05/2013 – 05/09/2013 n. 36365; Cass., Sez. II, …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/03/2013, n. 17574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17574 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 21/03/2013
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 795
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 36213/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ST CI N. IL 27/09/1944;
ST OL N. IL 20/06/1952;
nei confronti di:
IO LL N. IL 23/09/1947;
ON GI N. IL 22/02/1946;
avverso la sentenza n. 753/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del 06/10/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/03/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Stabile Carmine, che ha concluso per l'inammissibilità;
udito, per la parte civile, l'avv. Iadecola Gianfrancesco e Sgobbi Filippo che si riporta ai motivi;
Udito il difensore avv. Monaco L., il quale chiede il rigetto dei ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ST OL, ST NO quali parti offese nel procedimento penale a carico di ON NO e IO HI, imputati del delitto di cui agli artt. 110 e 629 c.p., ricorrono per Cassazione avverso la sentenza 6.10.2011 con la quale la Corte d'Appello di Ancona ha assolto gli imputati dai reati ascritti perché "il fatto non sussiste".
Con ricorsi perfettamente fra loro pienamente sovrapponibili i ricorrenti richiedono l'annullamento della sentenza impugnata deducendo:
p. 1.) Ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), vizio di motivazione e violazione dell'art. 629 c.p., perché la decisione è carente ed apodittica, omettendo di prendere in considerazione le ragioni dell'appello. Secondo la difesa, gli imputati, attraverso la minaccia di far valere una scrittura privata intercorsa fra le parti, hanno raggiunto lo scopo di rinegoziare tre contratti di appalto a condizione per loro più vantaggiose, così conseguendo un ingiusto profitto e così integrando il delitto di estorsione, contrariamente a quanto ritenuto dal Corte di merito.
p. 2.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), vizio di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 629 c.p., perché la Corte territoriale non ha ravvisato il carattere coercitivo nelle espressioni verbali adoperate dagli imputati nel corso dei colloqui, essendo manifestamente illogica la motivazione con la quale la Corte territoriale ha ravvisato gli estremi della coercizione in condotte "esterne" agli imputati.
p. 3.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), vizio di motivazione e travisamento della deposizione del testimone AN. La parte asserisce che la affermazione della Corte territoriale per la quale il "ST firmò liberamente" tratta dalla lettura della deposizione del AN è frutto di travisamento, essendo ben diverso l'assunto sostenuto dal testimone nel corso delle deposizioni rese il 2.6.2000, 19.6.2000 e 29.10.2005.
p. 4.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), vizio di contraddittorietà tra la motivazione e il dispositivo. La difesa sostiene essere erronea la formula di assoluzione "il fatto non sussiste" adottata dal giudicante per il proscioglimento degli imputati dovendosi invece dichiarare "il fatto non costituisce reato", tenuto conto della materialità della condotta minatoria oggettivamente esercitata dagli imputati.
Nel corso della udienza si costituivano in giudizio, gli imputati tramite difensore che depositava memoria con la quale venivano formulate argomentazioni tese a contrastare la tesi dei ricorrenti allegando documentazione.
RITENUTO IN DIRITTO
IO HI e ON CO sono sottoposti a giudizio penale con l'accusa di concorso in estorsione, perché, con la minaccia di travolgere nel fallimento imminente dell'impresa TI Costruzioni s.r.l. (della quale il ON CO era socio ed amministratore unico), la società Edilsoria s.r.l. dei fratelli ST, la ditta RADIANT s.r.l. riferibile agli stessi ed i patrimoni personali delle parti offese, minacciando di portare tutti in Tribunale, richiamando l'esistenza di una contrascrittura successiva alla redazione di contratti di appalto (uno del 1997 e due del novembre 1998) e revocata consensualmente dalle parti, interpretando tale scrittura con l'avallo del IO come accordo associativo mentre si trattava di accordo che ridefiniva i termini dell'appalto e con minaccia di altri mali tra cui la minaccia di protesto di assegni già consegnati dal ST NO ed attività tese ad ostacolare la vendita degli appartamenti edificati, costretto ST NO e OL a firmare una scrittura integrativa del 26.4.2000 con clausole vessatorie per Edilsoria con cui si ridefiniva in aumento il valore degli appalti, si aggiungeva un ulteriore importo di L. 800.000.000 e si dava atto di avere maturato a favore di ON alla data della scrittura (N.d.r.: testo originale non comprensibile) in L.
8.240.000.000 per lavori eseguiti, mentre a quella data erano maturati corrispettivi inferiori all'importo già percepito dalla ON COSTRUZIONI srl e si stabiliva che il pagamento doveva avvenire a fattura e non a stati avanzamento. Il GUP del Tribunale di Pesaro con sentenza del 18.6.2009 assolveva gli imputati dal delitto ascritto con la formula "il fatto non sussiste", mentre nel parallelo giudizio civile intrapresa dalla ON Srl, il Tribunale condannava la società EDILSORIA s.r.l. al pagamento di una somma non molto inferiore a quella risultante dai conteggi di cui alla scrittura integrativa del 26.4.2000. La decisione, impugnata in grado di appello veniva confermata dalla Corte territoriale con sentenza che viene qui impugnata. Dalla lettura della decisione gravata si evince che il procedimento penale è scaturito da una denuncia presentata nel maggio del 2000 dagli odierni ricorrenti soci della EDILSORIA s.r.l che aveva stipulato tre contratti di appalto con la società ON COSTRUZIONI s.r.l. la quale aveva ricevuto, nel corso del tempo, una serie di acconti dalla committente, fino all'aprile del 2000, quando gli amministratori della società appaltatrice facevano presente che quest'ultima versava in condizioni economiche precarie e che necessitava di somme di denaro ulteriori rispetto a quelle fino a quel momento corrisposte dalla società committente (L.
1.300.000.000 oltre il pattuito).
Nel corso di uno degli incontri fra le parti, l'amministratore della ON COSTRUZIONI s.r.l. (TI CO) e il suo commercialista (IO HI) minacciavano di far valere gli effetti derivanti da una scrittura privata (di cui il ON possedeva una copia non firmata, mentre l'originale era in mano al ST) nella quale erano prefigurati patti fra le parti che si ponevano in difformità rispetto al contenuto dei contratti di appalto;
gli imputati in quella sede asserivano che dalla suddetta scrittura privata poteva desumersi l'esistenza di un accordo societario fra tutti i soggetti con la conseguenza che nell'ipotesi di un eventuale fallimento della ON COSTRUZIONI s.r.l., l'organo fallimentare avrebbe potuto assumere iniziative anche nei confronti degli altri soggetti contrattualmente impegnati, fino a giungere ad un'estensione del fallimento che poteva essere evitata attraverso una rinegoziazione degli accordi e la corresponsione di maggiori somme a favore della ON COSTRUZIONI s.r.l., per permetterle di superare la condizione di cinsi finanziaria. Emerge ancora che successivamente a tale incontro i fratelli ST avevano sottoscritto in data 26.4.2000 una nuova scrittura privata sostitutiva delle precedenti con le quali si impegnavano a versare alla ON COSTRUZIONI s.r.l. la somma di 2 miliardi e seicento milioni in tranche successive fino alla consegna dei lavori di appalto da eseguirsi entro il 30.8.2000. Dopo il pagamento della prima rata pattuita, i ST ritenendo di essere stati sottoposti ad una richiesta estorsiva, presentavano denuncia alla Autorità Giudiziaria lamentando di essere vittime di pretese estorsive.
La ON COSTRUZIONI s.r.l., insolvente, veniva dichiarata fallita dal Tribunale e il curatore della procedura intraprendeva la causa civile nei confronti della EDILSORIA s.r.l. committente, richiedendo il pagamento delle somme dovute.
Il giudice di primo grado ha assolto gli imputati dal delitto ascritto sulla base delle seguenti considerazioni: a) le parti avevano sottoscritto tre contratti di appalto per l'esecuzione di lavori edilizi (EDILSORIA srl committente/ON COSTRUZIONI s.r.l. Appaltatrice); b) collateralmente ai contratti, le parti ne avevano sottoscritto uno diverso, dissimulato, il cui originale (unico) era rimasto nella disponibilità dei denunciami ST, mentre il ON ne aveva una copia non sottoscritta;
c) la scrittura del 26.4.2000 era stata formata dalle parti a seguito di una serie di incontri e trattative a pattuizioni con la assistenza dei rispettivi professionisti;
d) la scrittura del 26.4.2000 rifletteva i diversi interessi perseguiti dalle parti nella reale prospettiva (confermata dai professionisti) del rischio della ON COSTRUZIONI srl di fallire (come in effetti è avvenuto); e) quanto oggetto di pattuizione nella scrittura del 26.4.2000 non costituiva un "ingiusto profitto" in quanto non sproporzionato o immotivato e gli importi pattuiti non presentavano scostamenti apprezzabili rispetto a quelli stabiliti nella perizia svolta nello incidente probatorio e quanto poi riconosciuto nella sentenza pronunciata nel corso della causa civile proseguita dalla curatela del Fallimento ON COSTRUZIONI s.r.l..
Gli odierni ricorrenti appellavano la decisione del Tribunale, sostenendo che: 1) gli importi corrisposti alla ON COSTRUZIONI srl erano di gran lunga superiori alle somme dovute;
2) il Presidente della Corte d'Appello di Ancona aveva sospeso la provvisoria esecutorietà della sentenza civile di primo grado;
3) vi erano apprezzabili scostamenti tra le risultanze peritali e le somme corrisposte;
4) la condotta degli imputati integrava la fattispecie dell'abuso del diritto;
5) le dichiarazioni rese dal IO e quelle del professionista AN non erano state apprezzate in modo corretto.
La Corte d'Appello ha risposto con riferimento a tutti i punti del gravame rilevando: a) l'insussistenza della fattispecie invocata dell'"abuso del diritto" quale forma esecutiva di un delitto di estorsione;
b) l'accordo era stato raggiunto liberamente fra le parti;
c) la pacifica circostanza che i tre contratti di appalto erano sostituiti da altra pattuizione riservata intercorso fra le parti;
d) l'accordo del 26.4.2000 prevedeva una causa negoziale ben specificata nella forma, dell'associazione in partecipazione in sostituzione dei contratti di appalto precedentemente sottoscritti;
e) il professionista dei ST (dr. LA) aveva valutato le conseguenze che sarebbero potute derivare ai propri assistiti qualora fosse stata fatto valere l'accordo originale e riservatamente pattuito fra le parti, quale scrittura indicante le reali pattuizioni fra le parti indipendentemente dai contratti di appalto in corso di esecuzione;
f) i ST prima di sottoscrivere lo accordo del 26.4.2000 avevano avuto modo di consultare un professionista (avv.to BRUALDI) al fine di verificare gli effetti derivanti dall'accordo originario versando la ON COSTRUZIONI in difficoltà finanziarie e il conseguente rischio anche personale/patrimoniale in caso di dichiarazione di insolvenza della suddetta società; g) le minacce consistevano nella prospettazione di possibili future condotte che avrebbero potuto tenere organi giudiziari qualora fossero venuti a conoscenza dei patti contrattuali originari e riservati (cd. Minacce esterne).
Conclusivamente la Corte d'Appello ha valutato sulla scorta degli elementi sottoposti al suo giudizio: - che le parti hanno ispirato i propri comportamenti a "logiche di convenienza economica, ponderando i possibili sbocchi della situazione contrattuale in cui essi stessi si erano posti nel momento nel quale avevano siglato la scrittura precedente" pag. 9 della sentenza;
- che non vi è stato esorbitanza dei mezzi utilizzati dai ON nel perseguimento dei propri fini;
- che i ST non sono stati intimiditi da "minacce" ma dall'atteggiamento determinato degli imputati nell'applicazione di quanto era stato pattuito con la scrittura privata riservata collaterale ai contratti di appalto;
- che non era ravvisabile alcun ingiusto profitto perseguito dalle parti;
che al di là delle espressioni utilizzate non poteva costituire minaccia la prospettazione di un fatto del terzo.
Gli odierni ricorrenti, censurando la decisione della Corte d'Appello, nella sostanza ripropongono nella presente sede questioni che sono state già oggetto di valutazione da parte della Corte di merito e le quali la stessa ha risposto in modo adeguato. La parte ricorrente pone in questa sede due ordini di problemi riconducibili a due ordini di argomentazione rispettivamente ricollegabili: 1) ad aspetti di fatto (valutazione ed apprezzamento dei dati probatori: deposizioni testimoniali, portata delle dichiarazioni del professionista AN, economicità o esosità dell'accordo sottoscritto il 26.4.2000) con la precipua finalità di dimostrare che nella condotta del ON e del IO sarebbero ravvisabili gli elementi della minaccia e dell'ingiusto profitto;
2) ad aspetti di diritto, in particolare nella correttezza dell'applicazione della regola per la quale il delitto di estorsione è ravvisabile anche nell'ipotesi di "abuso del diritto", nella specie escluso dalla Corte territoriale.
Il primo ordine di questioni esula dalla cognizione del giudice della legittimità.
Nella specie le doglianze mosse dalla difesa dei ricorrenti, sono riconducibili alla fattispecie del "vizio della motivazione". Tale tipo di censura che può investire l'aspetto dell'apprezzamento delle fonti di prova non consente al giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, essendo demandato a questo giudice il solo compito di stabilire se i giudici di merito abbiano fornito una corretta interpretazione dei dati probatori ed esaminato tutti gli elementi a loro disposizione dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, applicando le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. A tale regola da ritenersi ormai principio consolidato formatosi sulla scorta della costante giurisprudenza a cominciare da Cass. SU n. 930/1995, consegue che esula dai poteri della Cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'"iter argomentativo" di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente conto delle ragioni e che lo hanno condotto ad emettere la decisione (v. Cass. Sez. 4^ n. 1354/98). Va ancora aggiunto che per espresso tenore dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la verifica della completezza e della "tenuta" logica della decisione impugnata va compiuta solo in funzione del testo del provvedimento impugnato, nel senso che il vizio denunciato deve emergere dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo che devono essere: a) individuati ed indicati in modo specifico e puntuale;
b) riportati integralmente nel loro contenuto o allegati al ricorso, come parte dello stesso (in attuazione del principio di autosufficienza del ricorso applicabile anche in sede penale); c) deve essere indicato il punto specifico e preciso dell'atto che erroneamente apprezzato dal giudice lo ha portato a "travisare" il contenuto e la portata dell'atto stesso e della prova in essa riferibile;
d) la incidenza dell'atto probatorio travisato, sul piano della efficacia argomentativa della decisione.
Passando pertanto alla disamina dei ricorsi sottoposti all'attenzione di questo Collegio, va osservato che la prima serie di questioni sollevate dalle parti ricorrenti (apprezzamento del contenuto delle deposizioni testimoniali e della entità delle somme pagate per effetto della sottoscrizione dell'atto del 26.4.2000) attengono ad aspetti di merito che esulano dalle competenze del giudice di legittimità. Parimenti del tutto eccentriche sono le considerazioni svolte dalle parti in ordine alla sussistenza o meno di un equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni scaturenti dagli accordi via via assunti, trattandosi, anche queste, di aspetti di merito, in ordine ai quali, come si evince dalla lettura della decisione impugnata, sono stati condotti accertamenti peritali sia in sede civile e penale, ponderatamente valutati dal Corte di merito, alla luce anche di apprezzamenti in ordine all'esito del giudizio civile. A tale proposito appare del tutto priva di rilievo il richiamo che il Presidente della Corte d'Appello abbia con proprio decreto disposto la sospensione della provvisoria esecutorietà della decisione del Tribunale civile: si tratta di provvedimento ignoto a questa Corte, di per sè stesso privo di significanza nell'ambito della valutazione delle censure ammissibili ed è rispondente a logiche giuridiche diverse da quelle che possono essere prese in considerazione in questa sede e comunque prive di valenza dimostrativa in ordine alla sussistenza o meno degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa. Sotto questo profilo pertanto le censure mosse dai ricorrenti si collocano in un ambito di inammissibilità, perché eccentriche rispetto ai limiti segnati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).
Passando agli aspetti inerenti alla questione di diritto va osservato che effettivamente può costituire "intimidazione illegittima" (idonea, come tale ad integrare il delitto di estorsione ex art. 629 c.p.) anche la minaccia dalla parvenza esteriore di legalità,
allorquando sia fatta non già con la intenzione di esercitare un diritto, ma allo scopo di coartare l'altrui volontà per ottenere risultati non consentiti attraverso prestazioni non dovute nell'an e nel quantum o quando, pur correlandosi ad un diritto riconosciuto e tutelato dall'ordinamento, se ne realizzi suo tramite un distorto esercizio per il conseguimento di scopi contra ius, diversi da quelli per cui lo stesso è stato riconosciuto tutelato (Cass. Sez. 2^ 10693/89; Cass. Sez. 2^ n. 3380/91). Nel caso in esame sulla scorta della motivazione del provvedimento impugnato si deve pervenire alla conclusione che la decisione della Corte territoriale è corretta sul piano del richiamo e della applicazione delle regole del diritto. La Corte territoriale ha infatti preso in considerazione i due aspetti attraverso i quali può realizzarsi l'abuso del diritto: a) eccedenza del mezzo rispetto allo scopo perseguito;
b) eccedenza del fine perseguito rispetto alla portata del diritto esercitato.
Con valutazione non sindacabile nel merito la Corte territoriale ha preso in considerazione entrambi gli aspetti, pervenendo a conclusione assolutoria con motivazione che appare non manifestamente illogica. Nel caso in esame il giudizio della non eccedenza dello scopo perseguito rispetto al diritto fatto valere trova la sua giustificazione sotto il profilo della motivazione nel richiamo alle risultanze delle perizie disposte nel giudizio penale e in quello civile e dei risultati conseguiti dagli attori (nella specie la società ON COSTRUZIONI srl in fallimento) nel corso del giudizio civile. Sotto il profilo della non eccedenza del mezzo adoperato (portata minatoria delle espressioni adoperate) va osservato che nel caso di specie, dalla motivazione del provvedimento impugnato non emerge che i ricorrenti abbiano subito "minacce" in senso estorsivo. Stando alle risultanze processuali, i fratelli ST hanno stipulato con la società del ON tre contratti di appalto, sottoscrivendo un ulteriore contratto, riguardante pattuizioni economiche (collaterali) che le parti hanno ritenuto di tenere riservate, ma certo non prive di efficacia vincolante fra le parti che le hanno sottoscritte. A fronte di una situazione di crisi della impresa del ON, questi, assistito dal IO (suo commercialista) ha manifestato alle controparti (fratelli ST) la necessità di rinegoziare i contratti di appalto, prospettando, in via alternativa e in caso di mancata adesione ad un accordo che risolvesse la situazione creatasi, l'utilizzo in sede giudiziaria del contratto "riservato" dal quale il Tribunale, e gli organi di un eventuale fallimento avrebbero potuto trarre spunti per ritenere l'esistenza di accordi societari fra le parti tali da travolgere gli stessi ricorrenti in una estensione di responsabilità nella procedura fallimentare. Nella specie si tratta (per parte degli imputati) della prospettazione sul piano giuridico, delle possibili conseguenze derivanti dall'uso giudiziario di una scrittura liberamente sottoscritta fra le parti anni prima. La prospettazione alla controparte contrattuale delle possibili ragionevoli conseguenze derivanti dall'esercizio di un'azione processuale formulata nella prospettiva del conseguimento di una pretesa "giusta", nel senso di essere tutelabile sul piano del diritto secondo gli effetti propri dell'accordo sottoscritto, non può integrare in nessun modo il delitto di estorsione.
Pertanto, al di là degli apprezzamenti di fatto propri del giudice di merito, le regole del diritto sono state correttamente applicate dalla Corte territoriale con decisione non censurabile che sfugge alle critiche mosse. La doglianza dovrà quindi essere rigetta per quanto attiene ai due primo motivi qui congiuntamente esaminati siccome sostanzialmente fra loro sovrapponibili.
Passando alla disamina dell'ultimo motivo di ricorso, va osservato che non è ravvisabile nella specie nessuna contraddizione tra la motivazione del provvedimento impugnato e il dispositivo della decisione medesima. Infatti correttamente la Corte di merito ha pronunciato la sentenza di assoluzione con la formula "il fatto non sussiste", mancando, nella specie, ogni e qualsiasi elemento costitutivo della fattispecie penale.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2013