Sentenza 7 marzo 2006
Massime • 1
Nell'ambito della riforma dei motivi di ricorso per cassazione con la novella dell'art. 606, comma primo lett. d) ed e), cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, la disciplina transitoria dell'art. 10, comma quinto, della citata legge, che prescrive il rinvio della trattazione oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge - 9 marzo 2006 - per consentire la proposizione di motivi nuovi, non trova applicazione nei procedimenti riguardanti le misure cautelari reali , ammessi, ai sensi del comma primo dell'art. 325 cod. proc. pen., soltanto per violazione di legge. (In motivazione la Corte ha osservato che i motivi nuovi che possono essere presentati ai sensi dell'art. 10 comma quinto, sono solo quelli previsti dall'art. 606 lett. d) ed e) cod. proc. pen., mentre il ricorso per violazione di legge di cui al citato art. 325 non é ammesso in relazione al vizio di illogicità manifesta della motivazione e, pur essendo astrattamente compatibile con la deduzione del motivo ex art. 606 lett. d), nel caso concreto era stato proposto sotto un diverso profilo).
Commentario • 1
- 1. Libertà d'espressione del magistrato e giusto procedimentoAndrea Giudici · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2006, n. 15966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15966 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 07/03/2006
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 431
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 37233/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR AU SE, N. IL 20/05/1969;
2) AR LO, N. IL 26/08/1966;
avverso ORDINANZA del 06/06/2005 TRIB. LIBERTÀ di MESSINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Antonio Didone;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Tindari Baglione, il quale ha concluso per l'inammissibilità.
Udito il difensore Avv. Bertolone Francesco il quale ha chiesto la concessione dei termini per il deposito di motivi aggiunti ai sensi della legge "Pecorella" non ancora entrata in vigore e l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con Decreto del 10 maggio 2005 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Messina convalidò il decreto di sequestro preventivo d'urgenza emesso dal P.M. il 6 maggio 2005 avente ad oggetto un certificato di deposito al portatore in scadenza per il mese di maggio presso l'agenzia di Barcellona di Pozzo di Gotto della Banca Antonveneta.
Il certificato si trovava nella disponibilità di CA NZ (indagato per il reato di cui all'art. 648 bis c.p.) ma, secondo l'ipotesi accusatoria, era stato acquisito con denaro proveniente da conti correnti riferibili a MA RI EB e a MA AR, già indagati per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso finalizzata alla turbativa d'asta e coindagati per il reato di cui all'art. 648 bis c.p. unitamente al CA e a NÈ MA, entrambi parenti dei MA. Avverso tale provvedimento i due MA proposero istanza di riesame, ma il Tribunale di Messina, con ordinanza del 6 giugno 2005, la respinse. Ricorrono per Cassazione MA RI EB e MA AR deducendo violazione dell'art. 321 c.p.p., comma 1, e relativo vizio motivazionale. In particolare, deducono i ricorrenti che il tribunale sarebbe incorso in numerosi errori (solo MA RI è indagato per associazione a delinquere finalizzata alla turbativa d'asta e non anche MA AR, come ritenuto erroneamente dal tribunale). I tempi delle operazioni prese in considerazioni non coinciderebbero (il conto dal quale è uscita la provvista sarebbe stato acceso nel 2001, pertanto il sequestro riguarda somme pervenute alla CO.GE.MAR. s.r.l. nel 1999 o quanto meno due anni prima del 2003, epoca alla quale viene fatta risalire l'ipotesi di cui all'art. 648 bis c.p.). La motivazione sarebbe illogica.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere rigettato. Va preliminarmente ribadita l'inammissibilità dell'istanza formulata dalla difesa all'odierna udienza camerale intesa ad ottenere la concessione di un termine per la presentazione di motivi aggiunti ai sensi della cd. "legge Pecorella", trattandosi di legge non entrata ancora in vigore, sebbene già pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Peraltro, va rilevata l'inammissibilità anche sotto diverso profilo, posto che i motivi aggiunti che la L. n. 46 del 2006 consente di presentare entro trenta giorni dalla sia entrata in vigore (9 marzo 2006) sono quelli proponibili a seguito della modifica dell'art. 606 c.p.p., lett. d) e lett. e). Sennonché, "in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325 c.p.p., comma 1, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e)" (Sez. U, Sentenza n. 5876 del 2004). Pertanto, poiché i motivi aggiunti, ai sensi dell'art. 585 c.p.p., comma 4, e 167 disp. att. c.p.p. possono riferirsi soltanto ai capi e ai punti enunciati nell'impugnazione ai sensi dell'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. a), nella concreta fattispecie il nuovo vizio ex art. 606 c.p.p., lett. e) non sarebbe deducibili alla stregua della natura dell'impugnazione proposta mentre in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. d) - ammessane l'astratta proponibilità - non risulta in concreto proposta impugnazione. Ciò premesso, va rilevato che il ricorso è infondato. Invero, non è dato comprendere, dal ricorso, quale sia la violazione di legge denunciata dai ricorrenti. Invero, i motivi di ricorso, come innanzi riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., veicolano indebitamente censure in fatto e di asserita illogicità della motivazione come tali inammissibili sia per i limiti della cognizione del giudice di legittimità sia per i più ristretti limiti della dedudbilità del vizio motivazionale in materia di riesame delle misure cautelari reali.
Nè, peraltro, può dirsi che la motivazione del provvedimento impugnato sia solo apparente, posto che già nella premessa in fatto enuclea tutti i presupposti richiesti dall'art. 321 c.p.p., così riassunti:
"Nel corso dell'anno 2003 la Procura della Repubblica di Messina indaga nei confronti dei AR per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso finalizzata alla turbativa d'asta. Ad un certo punto la notizia delle indagini giunge ai due ricorrenti - membri di una famiglia che da generazioni è attiva nel campo dell'imprenditoria edile - mediante un'informazione di garanzia. Subito dopo, come emerge dal complesso degli atti ed in particolare dalla comunicazione di notizia di reato in data 3 maggio 2005, compendio di un'articolata indagine bancaria da parte della locale Guardia di Finanza, ha inizio una serie di prelievi per somme estremamente elevate, dai conti correnti riferibili ai AR, per somme che, in seguito, vengono convertite in certificati di deposito riconducibili, invece, agli altri ricorrenti, che dei AR sono parenti.
Il P.M. indaga perciò, nei confronti dei quattro ricorrenti, anche per i delitti di associazione a delinquere e di cui all'art. 648 bis c.p., ipotizzando che tali manovre finanziarie siano servite "ad ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro" dei AR riconducibile all'ipotesi di reato coltivata a partire dal 2003.
Il certificato in sequestro è uno di quelli descritti in precedenza;
era nella disponibilità di NZ AB. Il P.M. ed il G.i.p. ritengono che la libera disponibilità del titolo possa aggravare le conseguenze del reato per cui si procede e che comunque si tratti di cosa suscettibile di confisca in quanto servita per la commissione del reato".
Appare evidente l'esistenza di congrua motivazione in ordine al fumus, esistente anche se originariamente solo MA RI era indagato per il reato associativo, posto che l'elemento probatorio rilevante che il tribunale ha evidenziato è costituito dalla riferibilità ad entrambi i MA dei conti correnti sui quali sono stati effettuati i prelievi, così come adeguata motivazione è stata espressa dal giudice di merito in ordine al periculum (ammissione delle "distrazioni" di somme dalla società sebbene per altri fini, ritenuti inverosimili dal tribunale con apprezzamento non censurabile in questa sede).
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2006