Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2006, n. 15966
CASS
Sentenza 7 marzo 2006

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Nell'ambito della riforma dei motivi di ricorso per cassazione con la novella dell'art. 606, comma primo lett. d) ed e), cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, la disciplina transitoria dell'art. 10, comma quinto, della citata legge, che prescrive il rinvio della trattazione oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge - 9 marzo 2006 - per consentire la proposizione di motivi nuovi, non trova applicazione nei procedimenti riguardanti le misure cautelari reali , ammessi, ai sensi del comma primo dell'art. 325 cod. proc. pen., soltanto per violazione di legge. (In motivazione la Corte ha osservato che i motivi nuovi che possono essere presentati ai sensi dell'art. 10 comma quinto, sono solo quelli previsti dall'art. 606 lett. d) ed e) cod. proc. pen., mentre il ricorso per violazione di legge di cui al citato art. 325 non é ammesso in relazione al vizio di illogicità manifesta della motivazione e, pur essendo astrattamente compatibile con la deduzione del motivo ex art. 606 lett. d), nel caso concreto era stato proposto sotto un diverso profilo).

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  • 1Libertà d'espressione del magistrato e giusto procedimento
    Andrea Giudici · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2006, n. 15966
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15966
Data del deposito : 7 marzo 2006

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