Sentenza 13 aprile 2001
Massime • 1
Ricorre un'ipotesi di incompatibilità alla carica di consigliere circoscrizionale, cui si applica l'art. 3, primo comma n. 4 della legge n. 154 del 1981, nel caso di pendenza di un giudizio instaurato d'ufficio dal commissario regionale agli usi civici di cui siano parti, in posizioni contrapposte, il Comune e l'eletto e in cui si controverta in ordine alla natura civica o privata di un terreno; ne' vale a rimuovere la causa d'incompatibilità l'intervenuta cessione dei diritti sul terreno in questione da parte dell'eletto, poiché il relativo negozio non pone termine alla controversia e la sua validità dipendente dall'esito del giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/04/2001, n. 5548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5548 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - rel. Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. STEFANO BENINI - Consigliere -
Dott. ANGELO SPIRITO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SI IA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA R. FAURO 43, presso l'avvocato UGO PETRONIO, rappresentato e difeso dall'avvocato RODOLFO LUDOVICI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CO QU, RO CA, IA OR, domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentati e difesi da loro stessi;
- controricorrenti -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DE L'AQUILA, ONOFRI OLINDO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 64/00 della Corte d'Appello de L'AQUILA, depositata il 21/03/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/03/2001 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Petronio, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo per quanto di ragione, rigetto nel resto del ricorso. Svolgimento del processo
Il Tribunale di L'Aquila, con sentenza del 22 settembre 1999, pronunziando sulla domanda proposta da PA RE, DO NO, CA AR ed TO PA, dichiarò NT NS decaduto dalla carica di consigliere della circoscrizione di RD e lo sostituì con il candidato primo non eletto, ritenendo sussistente la causa d'incompatibilità derivante dalla pendenza di giudizio tra l'NS e il Comune di L'Aquila dinanzi al Commissariato regionale per il riordinamento degli usi civici in Abruzzo.
L'NS propose 'Appello e gli appellati RE, AR e PA si costituirono per resistere al gravame.
La Corte territoriale concesse all'appellante il termine richiesto per rimuovere la causa d'incompalibilita'. Poi, con sentenza depositata il 21 marzo 2000, rigetto l'impugnazione. La Corte osservò (per quanto ancora rileva in questa sede), che, secondo l'NS, erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto sussistente la causa d'incompatibilità per lite pendente, mentre il Comune non sarebbe stato parte della lite stessa, in quanto questa avrebbe avuto ad oggetto un bene della collettività frazionale di RD, sicché il Comune avrebbe assunto in causa la sola veste di rappresentante.
Che tale assunto era smentito dalla copia della decisione del Commissario regionale per il riordinamento degli usi civici, datata 6 aprile 1998, con la quale era stata dichiarata la nullità degli atti relativi alla costituzione delle amministrazioni separate degli usi civici delle frazioni di RD e di Roio, affermandosi che i beni di uso civico posti nella frazione di RD erano in promiscuità tra i cittadini residenti nel capoluogo di L'Aquila e quelli residenti nell'indicata frazione:
che, inoltre, con atto del 13 agosto 1996 il predetto Commissario regionale - sulla premessa che il terreno censito in catasto al fol. 29 part. 289, intestato a NT NS, fosse intestato in origine al comune di RD e, quindi fosse anch'esso di natura demaniale civica - aveva iniziato d'ufficio il giudizio pendente contro l'appellante, giudizio nel quale il comune di L'Aquila era controinteressato;
che andavano escluse sia la manifesta infondatezza della lite dedotta quale causa d'incompatibilità, sia la pretestuosità della medesima, come pure doveva essere esclusa la sussistenza di atti implicanti il sostanziale venir meno del conflitto;
che, in particolare, sia per gli effetti di cui all'art. 111 cod. proc. civ. sia per l'evidente nullità (rilevabile d'ufficio) della donazione di un bene gravato da uso civico (come tale indisponibile), l'atto di liberalità in favore di LU ON CA posto in essere dall'appellante, ed avente ad oggetto l'utile dominio del fondo, non poteva essere considerato idoneo a far cessare il conflitto determinante la situazione d'incompatibilità. Contro la suddetta sentenza NT NS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
PA RE, CA AR ed TO PA (personalmente in giudizio) hanno resistito con controricorso, che risulta però sottoscritto dal solo RE.
All'udienza del 12 dicembre 2000 questa Corte, rilevato che il ricorso non risultava notificato al Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila, ha disposto l'integrazione del contraddittorio.
Espletato tale adempimento, la causa è stata nuovamente chiamata all'udienza di discussione.
Motivi della decisione
1. - Il ricorso per cassazione risulta notificato agli intimati (PA RE, DO NO, CA AR, TO PA) il 28 aprile 2000.
Il controricorso è intestato al RE, al AR e al PA, personalmente in giudizio ai sensi dell'art. 3, primo comma, della legge 23 dicembre 1966, n. 1147. L'atto, però, reca la firma del solo RE, sicché soltanto a quest'ultimo è riferibile. Esso risulta notificato il 1^ giugno 2000.
A norma dell'art. 82/3 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (aggiunto dall'art. 1 della citata legge n. 1147 del 1966), in tema di contenzioso elettorale nel giudizio di cassazione si applicano le norme del codice di procedura civile, ma tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà. Pertanto il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso, stabilito per il controricorso nell'art. 370 cod. proc. civ., è ridotto a venti giorni. Nel caso in esame, alla stregua dei rilievi che precedono, questo termine non è stato osservato.
Ne deriva l'inammissibilità del controricorso.
2. - Con il primo mezzo di cassazione il ricorrente denunzia violazione del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, della legge 23 aprile 1981, n. 154, degli artt. 111 cod. proc. civ. e 823 cod. proc. civ.,
nonché motivazione omessa e contraddittoria, in relazione all'art. 360 cod. proc. civile.
Sostiene che egli avrebbe rimosso la causa ritenuta d'incompatibilità già prima dell'inizio del processo. Invero, nell'ipotesi di pendenza di una lite tra l'eletto e l'organo elettivo, per rimuovere la causa d'incompatibilità non sarebbe necessaria una formale pronuncia di estinzione del giudizio, essendo sufficienti atti idonei a far cessare nella sostanza il conflitto. L'NS già prima di questa causa avrebbe dismesso la sua partecipazione al processo avviato d'ufficio dal Commissario regionale, rinunziando ad ogni difesa e, con scrittura privata del 30 dicembre 1998, avrebbe ceduto alla sorella ogni diritto sul terreno in contestazione, specificando che, qualora il suolo fosse risultato di natura privata, avrebbe collaborato affinché all'atto fosse attribuita pubblicità, anche ai fini della trascrizione. La prevista possibilità di conversione ex art. 1424 cod. civ. sarebbe stata del tutto trascurata dal Tribunale, che erroneamente avrebbe ritenuto la nullità dell'atto, equiparandolo ad una donazione, per contrasto con l'art. 782 cod. civile. A seguito del termine concesso dalla Corte d'appello, poi, l'NS avrebbe provveduto alla conversione della precedente cessione, stipulandola per atto pubblico ricevuto dal notaio Laura Niro di L'Aquila in data 10 gennaio 2000.
La Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere tale atto, da un lato, inefficace ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ. e, dall'altro, nullo perché avente ad oggetto un bene gravato da uso civico e perciò non commerciabile. L'esistenza di un procedimento diretto ad accertare la natura del terreno non avrebbe potuto condurre a qualificare l'immobile come gravato da usi civici prima della decisione del procedimento medesimo.
Peraltro la Corte di merito avrebbe ignorato la scrittura privata del 30 dicembre 1998, ritenuta nulla dal Tribunale perché interpretata come donazione di un bene privato, e non si sarebbe accorta della contraddizione esistente tra l'asserita nullità della scrittura in quanto donazione di bene privato e la presunta nullità dell'atto pubblico siccome avente ad oggetto un bene civico.
Infine, il riferimento all'art. 111 cod. proc. civ. sarebbe improprio. L'NS avrebbe fatto quanto in suo potere per far cessare il conflitto ne' avrebbe potuto fare altro perché il Comune, interessato alla pronunzia di decadenza, non avrebbe accettato la cessione del bene. Del resto il ricorrente era membro non del Consiglio comunale ma della circoscrizione, la quale nei propri compiti istituzionali non ne avrebbe alcuno riguardante in qualche modo la causa.
Le suddette censure non hanno fondamento.
Si deve premettere che nei giudizi in materia elettorale questa Corte è chiamata a decidere anche nel merito, con poteri di diretta cognizione dei fatti di causa e con facoltà di esame degli stessi, sia pure nell'ambito delle risultanze probatorie già acquisite nei precedenti gradi (Cass., 14 aprile 1997, n. 3193, in motivazione;
9 febbraio 1995, n. 1465; 1^ febbraio 1991, n. 966; 24 marzo 1984, n. 1939). Il che rende irrilevante la censura di difetto di motivazione della sentenza impugnata (Cass. 27 marzo 2000, n. 3684). Ciò posto, si deve osservare che la tesi sviluppata dal ricorrente nel motivo in esame si basa sull'assunto che egli avrebbe fatto cessare il conflitto, di cui al giudizio instaurato d'ufficio dal Commissario regionale agli usi civici d'Abruzzo, sia rinunziando ad ogni difesa, sia cedendo ogni diritto sul terreno in contestazione (con la scrittura privata del 30 dicembre 1998), sia ponendo in essere la donazione in favore di LU ON CA, stipulata per atto pubblico.
Ma tali elementi non sono idonei a raggiungere lo scopo che il ricorrente assume di avere perseguito.
Infatti, l'affermazione che egli avrebbe rinunziato ad ogni difesa, a prescindere dal carattere meramente assertivo, non fa venir meno nell'NS la qualità di parte nel procedimento promosso dal Commissario regionale, procedimento che vede il Comune di L'Aquila in posizione di controinteressato rispetto al medesimo NS (dovendosi accertare se il terreno in questione fosse di proprietà di quest'ultimo o gravato da usi civici). La controversia, dunque, rimane pendente e permane il conflitto tra l'interesse (personale) dell'eletto e l'interesse (generale) del Comune in ordine alla natura civica o privata del terreno, pervenuto all'NS in piena proprietà con atto per notar Trecco del 4 agosto 1984 (come si legge nel ricorso, pag. 5).
Quanto alla scrittura privata del 30 dicembre 1998, va in primo luogo notato che lo stesso ricorrente sembra ipotizzarne la nullità, allorché richiama (pag. 4 del ricorso) "la specifica previsione di conversione ex art. 1424 c.c." (concernente, per l'appunto, la conversione del contratto nullo). Ma non è questo l'aspetto determinante.
Si deve piuttosto porre in rilievo - e l'argomento vale anche per l'atto di donazione ricevuto dal notaio Niro - che, se è vero che non può affermarsi la nullità della scrittura e del rogito per l'esistenza di un uso civico ancora da accertare, è vero del pari che tale accertamento rientra per l'appunto nellambito della procedura (giurisdizionale: art. 27 e ss. L. 11 giugno 1927, n. 1766 e succ. mod., nonché L. 10 luglio 1930, n. 1078) promossa dal Commissario regionale, dal cui esito la qualificazione giuridica dei negozi dipende. Entrambi gli atti, dunque, non pongono termine alla lite, ne' rendono l'NS ad essa estraneo, dal momento che l'esito della controversia (dalla quale l'NS non deduce di essere stato estromesso) è destinato ad incidere su di essi.
L'incompatibilità, poi, non è esclusa dall'assunto secondo cui l'attuale ricorrente avrebbe fatto tutto quanto era in suo potere per far cessare il conflitto. Si deve replicare che questa è una proposizione non dimostrata perché, a parte gli atti sopra indicati (non idonei a rimuovere il conflitto), non risulta che l'NS abbia posto in essere iniziative per la definizione della controversia.
Infine, quanto al rilievo che egli era membro non del Consiglio comunale ma della Circoscrizione, si deve rilevare che l'incompatibilità di cui all'art. 3, primo comma, n. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154, riguarda anche i consiglieri circoscrizionali. Peraltro le circoscrizioni, fin dalla legge istitutiva (8 aprile 1976, n. 278), furono configurate "nell'ambito dell'unità del comune" (art. 2, comma 2), come organismi nascenti dalla ripartizione del territorio operata dallo stesso comune (art. 1 della citata legge: per un'analisi al riguardo v. Corte costituzionale, 4 novembre 1999, n. 421, in motivazione). La legge n. 278 del 1976 fu abrogata dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, la quale però confermò che le circoscrizioni nascono da un'articolazione del territorio del comune e che il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del comune (v. l'art. 13 della L. n. 142 del 1990). Il principio è stato ripetuto nell'art. 17 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), alla stregua del quale (comma 4) gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento.
La circoscrizione, dunque, è una struttura di decentramento articolata nell'ambito del comune come soggetto unitario, onde la distinzione propugnata dal ricorrente non può essere condivisa. Il primo motivo, pertanto, deve essere respinto.
Con il secondo mezzo di cassazione il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e della legge n. 278 del 1957, nonché omessa e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civile. La Corte territoriale, senza adeguata motivazione, avrebbe ritenuto non fondato l'assunto che in un procedimento diretto all'accertamento della natura civica di un fondo (quale quello iniziato d'ufficio dal Commissario regionale) non potrebbe ravvisarsi una effettiva lite pendente tra il convenuto e il comune, in quanto quest'ultimo non sarebbe chiamato a difendere un bene proprio ma a svolgere il ruolo di rappresentante dei propri cittadini, proprietari uti cives del bene medesimo. In tal caso la causa sarebbe pendente tra il singolo e la collettività.
La Corte di L'Aquila avrebbe dovuto giudicare esatta tale deduzione proprio sulla base della decisione commissariale del 6 aprile 1998, dalla medesima Corte richiamata, dalla quale risulta che i beni di uso civico della frazione di RD sono in promiscuità tra i cittadini residenti in [...]. Sarebbe così provato che la causa iniziata d'ufficio dal Commissario regionale dovrebbe accertare se il fondo sia di proprietà dell'NS o della collettività dei cittadini di L'Aquila e RD e non già del comune di L'Aquila. Erroneo e non pertinente sarebbe poi il richiamo alla sentenza di questa Corte n. 472 del 1992, relativa ad un caso d'incompatibilità riguardante un consigliere eletto, ai sensi della legge n. 278 del 1957, componente di un'amministrazione separata dei beni civici frazionali. Si tratterebbe di fattispecie del tutto diversa da quella in esame.
Neppure questo motivo è fondato.
È vero che gli usi civici sono diritti, spettanti al singoli partecipanti di una collettività determinata territorialmente (comune, frazione di comune, università o associazione agraria), di trarre determinate utilità da un fondo. Ma non per questo il Comune può essere considerato soggetto neutrale e (in sostanza) terzo, parte meramente formale di una controversia riguardante altri. Trascurando il rilievo che i rapporti di uso civico sono di vario contenuto, il Comune è l'ente esponenziale della collettività locale, sicché proprio in quanto rappresentante dei cittadini partecipi di tale collettività - è centro di riferimento dell'interesse generale che viene a contrapporsi a quello del singolo. E ciò avviene appunto nel caso di specie, giacché, come affermato dalla Corte d'appello, la procedura promossa dal Commissario regionale è diretta ad accertare che il terreno intestato all'NS era originariamente di natura demaniale civica. Sussiste, dunque, una lite pendente che vede il Comune in posizione di controinteressato rispetto all'NS.
Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.
Nessun provvedimento va adottato in ordine alle spese, stante l'inammissibilità del controricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte suprema di cassazione, il 16 marzo 2001. Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2001