Sentenza 5 luglio 1999
Massime • 1
La domanda di pagamento degli interessi moratori sul compenso dovuto dall'ente territoriale all'appaltatore di un'opera pubblica, maturati dopo l'espletamento del collaudo di essa senza riserve, esaustivo perciò di ogni aspetto concernente l'esecuzione del contratto di appalto, spetta alla competenza del giudice ordinario, e non al collegio arbitrale, al quale per contratto, i sensi dell'art. 43 d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, siano deferite le controversie tra P.A. e appaltatore, in quanto il criterio per stabilire la competenza è costituito dalla natura della questione, appartenente al giudice ordinario se conseguente al negozio di accertamento consistente nel collaudo; agli arbitri se attinente a punti contemplati nel contratto di appalto, ancorché controversi dopo il collaudo, con la prevalenza, in caso dubbio, della competenza ordinaria, essendo quella arbitrale derogatoria di essa.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/07/1999, n. 6952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6952 |
| Data del deposito : | 5 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE Presidente
Dott. Ugo RIGGIO Consigliere
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consigliere
Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere rel.
Dott. Matteo IACUBINO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sull'istanza di regolamento di competenza iscritta al n. 7888/97 R.G. proposta da
SICOS S.p.A., in persona del suo Amministratore Unico Geom. F. Sigot, elettivamente domiciliata in Roma, Via degli Scipioni n. 267, presso lo studio dell'Avv. S. Pugliese, difesa dall'Avv. Pier Giuseppe Boggio come da mandato in atti.
RICORRENTE
contro
PROVINCIA DI ANCONA, in persona del suo Presidente p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via Sabotino n. 46, presso lo studio dell'Avv. Patrizia Properzi che anche disgiuntamente all'Avv. Massimo Belelli la difende come da mandato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE
per la cassazione della sentenza del Pretore di Torino n. 1143/97 del 18/19.5.1997. Udita la relazione della causa svolta in Camera di Consiglio il 19.11.1998 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
lette le conclusioni del P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Raffaele Palmieri che ha chiesto il rigetto del ricorso e dichiararsi la competenza del collegio arbitrale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 26.9.1995, la s.p.a. Sicos conveniva in giudizio davanti al Pretore di Torino la Provincia di Ancona al fine di sentirla condannare al pagamento della somma di L. 36.995.189, oltre accessori, a titolo di interessi di mora per ritardato pagamento del capitale in relazione ad eseguito appalto di lavori di sistemazione dell'alveo del fiume Esino.
La Provincia eccepiva il difetto di giurisdizione (rectius competenza) a favore del collegio arbitrale, nonché l'incompetenza territoriale e per valore del pretore adito a favore del Tribunale di Ancona, chiedendo nel merito il rigetto della domanda. Con sentenza n. 1143/97 del 18/19.5.1997, il Pretore dichiarava la propria incompetenza a favore di quella del collegio arbitrale ex art. 43 DPR 16.7.1962 n. 1063. Il Pretore, premesso che nel caso specifico si trattava di devoluzione pattizia della competenza al collegio arbitrale, avendo le parti consensualmente richiamato l'art. 43 del Capitolato Generale di Appalto DPR 16.7.1962 n. 1063, disattendeva l'assunto della Sicos, secondo la quale essendo la controversia insorta dopo il collaudo doveva rientrare nella competenza del giudice ordinario. Riteneva la competenza degli arbitri in quanto l'intervenuto collaudo nulla aveva a che fare con l'oggetto della controversia che affondava le radici proprio nella operatività ed efficacia dello stipulato contratto di appalto, dato che la Provincia aveva contestato gli interessi moratori richiesti dalla Sicos, proponendo una sorta di "impugnazione" degli accordi stipulati in sede di appalto. Il Pretore escludeva poi la nullità della clausola compromissoria, osservando che non occorreva l'approvazione specifica per iscritto, ex art. 1341, 2^ comma, c.c., trattandosi di contratto stipulato da Pubblica Amministrazione.
Avverso tale sentenza la soc.Sicos ha proposto ricorso per regolamento di competenza in base a un solo mezzo.
La Provincia di Ancona ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico mezzo, articolato in due profili, la ricorrente Sicos si duole che sia stata affermata la competenza del collegio arbitrale a conoscere la propria domanda diretta ad ottenere il pagamento degli interessi moratori.
Sotto il primo profilo sostiene che per qualsivoglia questione sorta successivamente al collaudo la competenza è del giudice ordinario, poiché l'efficacia della clausola arbitrale perdura fino all'approvazione del collaudo, che definisce tutte le questioni con soddisfazione delle parti, esaurendo in tal modo il rapporto di appalto.
Al riguardo assume che erroneamente il Pretore ha escluso la propria competenza a favore di quella degli arbitri, ritenendo che la controversia traeva origine dal contratto di appalto, senza considerare che il rapporto era definitivamente concluso con la verifica della corretta esecuzione dell'opera da parte del committente, non essendo stata formulata alcuna riserva, e che la richiesta della Sicos concerneva solo il riconoscimento di interessi dovuti per ritardato pagamento e maturati dopo il collaudo. Sotto il secondo profilo contesta che non occorreva la specifica approvazione della clausola compromissoria, osservando che la procedura arbitrale è di natura eccezionale e pertanto ad essa si può far ricorso solo in presenza di esplicita accettazione ex art.1341 c.c.. Il ricorso è fondato in base alle seguenti considerazioni. In tema di opere pubbliche, l'individuazione del giudice competente sulle questioni che possono insorgere dopo l'approvazione del collaudo ha avuto soluzioni non univoche (sia in giurisprudenza sia in dottrina).
Secondo un primo indirizzo (sostenuto in ricorso) tali questioni rientrano tutte nella competenza del giudice ordinario, poiché il certificato di collaudo dell'opera, quale distinto negozio di accertamento, si sovrappone al contratto di appalto e, in caso di controversia, esclude definitivamente la competenza arbitrale. Puntuale al riguardo è il richiamo a quanto affermato da questa Corte che il deferimento al collegio arbitrale di tutte le controversie tra pubblica amministrazione e appaltatore, così durante l'esecuzione come al termine del contratto, secondo la previsione dell'art. 43 DPR 16.7.1962 n. 1063, richiamato nello specifico contratto di appalto, integra una esclusione solo temporanea della competenza del giudice ordinario, la quale ha termine con l'approvazione e l'accettazione senza riserve del collaudo, atteso che, dopo tale momento, ogni successiva pretesa delle parti configura un'impugnazione del vincolo obbligatorio creato dal negozio di accertamento, costituito dall'accettazione del collaudo, rispetto a cui il contratto di appalto rappresenta un mero presupposto (Cass. 27.2.1979 n. 1271; 25.11.1960 n. 3138). Secondo altro indirizzo, invece, la competenza del collegio arbitrale permane anche dopo il collaudo, dato che questo non esaurisce ogni questione nascente dal rapporto d'appalto, permanendo forme di responsabilità e di garanzia destinate ad operare oltre e nonostante il collaudo, ovvero sussistendo situazioni che sempre al contratto di appalto si ricollegano (Cass. 19.10.1967 n. 2538). Ritiene il Collegio che nessuno dei suddetti indirizzi sia accettabile in quanto tiene conto del solo fattore temporale e non anche dell'oggetto della controversia, che costituisce elemento risolutivo.
Invero, il giudice competente va individuato di volta in volta in relazione alla concreta controversia insorta tra le parti, nel senso che se si tratta di controversia per la quale l'approvazione del collaudo ha esaurito ogni questione sul rapporto d'appalto (quale ad es. quella relativa alla realizzazione delle risultanze del collaudo contro il rifiuto o l'inerzia di una delle parti, ovvero inerente alla validità degli stessi atti di collaudo), la competenza è del giudice ordinario;
mentre se si tratta di controversia che concerne punti che restano disciplinati dall'originario rapporto e che il collaudo lascia fuori dalla sua orbita, la competenza continua ad essere quella del collegio arbitrale. Tenendo conto che nei casi incerti (se la controversia, insorta dopo il collaudo, riguardi questione che resta o non disciplinata da contratto originario d'appalto), bisogna privilegiare l'interpretazione a favore della competenza del giudice ordinario (essendo quella degli arbitri una deroga).
Alla luce di tali considerazioni, poiché la controversia, come puntualizzato dalla ricorrente, ha per oggetto il pagamento dei soli interessi per ritardato pagamento e maturati in epoca successiva al collaudo, e, quindi, una questione relativa alla realizzazione delle risultanze del collaudo, restando escluse eventuali responsabilità con riferimento alle obbligazioni assunte con la stipula del contratto di appalto, avendo in effetti l'amministrazione riconosciuto il proprio arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., relativamente all'importo netto capitale, controvertendosi sui relativi interessi moratori, appare evidente che la competenza è del giudice ordinario.
Il secondo profilo resta superato.
Il ricorso va, pertanto, accolto e va dichiarata la competenza del Pretore di Torino.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Pretore di Torino.
Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Sezione Civile, il 19 novembre 1998. Depositato in Cancelleria il 5 luglio 1999