Cass. civ., sez. III, sentenza 23/07/2002, n. 10750
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Sentenza 23 luglio 2002

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L'intervento dei terzi nel giudizio di appello, avuto riguardo alla formulazione dell'art. 344 cod. proc. civ., che ne impedisce un'interpretazione diversa da quella letterale, può ritenersi ammesso limitatamente ai soli terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell'art. 404 cod. proc. civ. Pertanto, è inammissibile l'intervento, con comparsa depositata in udienza, anche se qualificato come "atto di intervento adesivo", di soggetti che siano stati parti nel giudizio di primo grado, e non abbiano proposto tempestiva impugnazione avverso la sentenza, non rivestendo detti soggetti la qualità di terzi, ne' facendo essi valere un proprio autonomo diritto incompatibile con quello riconosciuto dalla sentenza di primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 23/07/2002, n. 10750
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10750
    Data del deposito : 23 luglio 2002

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