Sentenza 23 luglio 2002
Massime • 1
L'intervento dei terzi nel giudizio di appello, avuto riguardo alla formulazione dell'art. 344 cod. proc. civ., che ne impedisce un'interpretazione diversa da quella letterale, può ritenersi ammesso limitatamente ai soli terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell'art. 404 cod. proc. civ. Pertanto, è inammissibile l'intervento, con comparsa depositata in udienza, anche se qualificato come "atto di intervento adesivo", di soggetti che siano stati parti nel giudizio di primo grado, e non abbiano proposto tempestiva impugnazione avverso la sentenza, non rivestendo detti soggetti la qualità di terzi, ne' facendo essi valere un proprio autonomo diritto incompatibile con quello riconosciuto dalla sentenza di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/07/2002, n. 10750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10750 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - rel. Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ZZ RL, FA DR, ZZ IO, ZZ EN, elettivamente domiciliati in ROMA CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 34, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO MEOLA, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato TOMMASO R. CIAMPOLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA AERONAUTICA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli Uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la difende per legge;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1480/00 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione 1^ Civile, emessa il 12/04/00 e depositata il 08/05/00 (R.G. 2954/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/02 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato Tommaso R. CIAMPOLI;
udito l'Avvocato Oscar FIUMARA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 13.10.1984, CA PO, AD DA, IO PO ed RI PO, unitamente ad altri familiari di cadetti dell'Accademia navale di Livorno deceduti nel disastro aereo avvenuto il 3.3.1977, convenivano davanti al Tribunale di Roma il Ministero della difesa aeronautica per sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti alla morte dei rispettivi congiunti.
L'Amministrazione convenuta resisteva.
Il tribunale, con sentenza del 5.7.1995, rigettava la domanda. Avverso la sentenza proponevano appello alcuni degli attori, ma non gli attuali ricorrenti.
L'Amministrazione resisteva.
Nel corso del giudizio, all'udienza del 6.2.1997, intervenivano gli attuali ricorrenti, chiedendo l'accoglimento della domanda. La Corte d'appello, con sentenza dell'8.5.2000, accoglieva l'appello principale e dichiarava inammissibile l'appello proposto da CA PO, AD DA, IO PO ed RI PO. La corte qualificava l'iniziativa degli intervenienti come appello incidentale, in quanto successiva all'appello principale e finalizzata alla riforma della sentenza impugnata;
considerava che il gravame era stato proposto, con atto del 6.2.1997, quando erano già decorsi i termini di impugnazione, e concerneva causa scindibile da quella oggetto dell'appello principale;
dichiarava pertanto l'appello incidentale inammissibile per tardività.
Avverso la sentenza CA PO, AD DA, IO PO ed RI PO hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo illustrato con memoria.
Ha resistito, con controricorso, l'Amministrazione della difesa. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico mezzo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 344 c.p.c., i ricorrenti deducono che la corte d'appello avrebbe erroneamente qualificato la comparsa da essi depositata nel corso del giudizio di secondo grado come atto di appello incidentale, ritenendolo come tale tardivo. Sostengono che l'atto in questione doveva essere qualificato come semplice atto di intervento, non precluso dall'art. 344 c.p.c., atteso che gli intervenienti andavano considerati come terzi rispetto alle parti originarie, poiché avevano agito non più nella veste di titolari di diritti soggettivi assunta in primo grado, bensì quali titolari di interessi legittimi.
2. Il motivo non è fondato.
La statuizione di inammissibilità dell'iniziativa processuale di CA PO, AD DA, IO PO ed RI PO adottata dalla corte d'appello va tenuta ferma, previa correzione della motivazione.
Risulta dagli atti, che questa Corte di legittimità è abilitata a compiere in quanto è denunciato un errore in procedendo, che i predetti, che erano stati parti del giudizio di primo grado e non avevano proposto tempestiva impugnazione avverso la sentenza, con la comparsa depositata all'udienza del 6.2.1997, espressamente qualificata come atto di "intervento volontario adesivo", si sono limitati a sostenere le ragioni degli appellanti principali. Erroneamente, quindi, la corte d'appello, ignorando l'espressa qualificazione dell'atto e non considerandone il limitato contenuto, lo ha qualificato come appello incidentale diretto a conseguire, a favore degli istanti, la riforma della sentenza del 5.7.1995 con la quale il tribunale aveva rigettato la loro domanda di risarcimento, ritenendolo inammissibile perché tardivamente proposto, vertendosi in tema di cause scindibili.
Va peraltro rilevato che il menzionato atto di intervento, per come qualificato ed in ragione del suo contenuto, limitato a dare sostegno alle ragioni degli appellanti principali, era inammissibile, atteso che, ai sensi dell'art. 344 c.p.c., nel giudizio di appello è ammesso soltanto l'intervento dei terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell'art. 404 c.p.c., restando esclusa ogni altra forma di intervento (sent. n. 8500/98; n. 535/96; n. 2335/94). E l'intervento di cui trattasi non è certamente qualificabile come intervento di terzi in grado di appello, poiché i soggetti che lo hanno posto in essere erano stati parti del giudizio di primo grado, e non rivestivano quindi la qualità di terzi;
ne' facevano valere un proprio autonomo diritto, incompatibile con quello riconosciuto dalla sentenza di primo grado.
Insostenibile, d'altra parte, è la tesi, svolta dai ricorrenti, secondo cui la loro qualità di terzi discenderebbe dalla diversa qualificazione della posizione giuridica dedotta a sostegno della pretesa risarcitoria azionata, non più collegata alla lesione di diritti soggettivi, ma alla lesione di interessi legittimi: del dedotto mutamento di qualificazione non v'è menzione nella comparsa di intervento adesivo in appello, e, comunque, non sarebbe stato idoneo ad escludere l'originaria qualità di parte.
3. In conclusione, il ricorso va rigettato.
4. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 8 gennaio 2002. Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2002