Sentenza 1 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/08/2002, n. 11396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11396 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
IN NOME I EL POP LO ITA AN1 1 3 96/02 REPUBBLICA IT IA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto DIVISIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Mario SPADONE R.G.N. 18649/99 - Cron.29004 Consigliere- Dott. Roberto Michele TRIOLA Rep. 2993 Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ - Rel. Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Ud.02/05/02 BUCCIANTE - Consigliere Dott. TT ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ES LU, RO ET, RO RT, 3 RO AN, elettivamente domiciliati in ROMA VLE DELLE MILIZIE 19, presso lo studio dell'avvocato ALDO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE LUCIO LANIA, che li difende unitamente all'avvocato Richiesta copia studio PIERO CASTELLINI, giusta delega in atti;
dal Sig. ILSOLE 24 ORE - -ricorrenti per diritti € 1,55 # 1 AGO, 2002 IL CANCELLIERE
contro
RO ON, RO RI, RO IG, RI RI IA, quest'ultima nella sua qualità di erede legittima RO IL, elettivamente domiciliati in ROMA PZA VERBANO 22, presso lo studio2002 692 dell'avvocato GIUNIO RIZZELLI ' che li difende -1- unitamente all'avvocato LORETO MASCI, giusta delega in atti;
controricorrenti - nonchè
contro
ET TA, RO CA, RO IO, RO GI, RO OL, RO IA, RO AO, RO RI;
- intimati avversO la sentenza n. 1187/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 01/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/05/02 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato Aldo Lucio LANIA, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale. -2- 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 31 maggio 1984 NI, RI, LI e IG RO esponevano che il loro comune genitore deceduto 1' 11 novembre 1981, avevaTT RO, nominato con testamento del 16 dicembre 1968 suoi eredi universali i figli maschi DO e GI RO senza nulla lasciare alle figlie femmine, alle quali riteneva di avere dato più di quanto loro spettante;
che, in epoca anteriore al testamento, il de cuius, con atto 10/1/1956, aveva intestato alle figlie parte di un fondo in Candiano, e ai figli maschi la restante parte;
che con atto 6/3/1948 aveva intestato ai medesimi figli maschi alcuni immobili;
mentre in epoca successiva al testamento aveva venduto al figlio GI, con atto 25/1/1969, un fondo in Viggiano, per la maggior parte edificabile. Poiché i suddetti atti costituivano, secondo le attrici, liberalità che ledevano la loro quota di legittimarie, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Padova il fratello DO RO e gli eredi del fratello premorto la lesione della GI RO per sentire dichiarare quota di legittima loro spettante e per sentire disporre la reintegra dei loro diritti successori mediante riduzione delle suddette donazioni ed attribuzione a ciascuna di esse della porzione integrativa in natura 0 in danaro. 4 ي ن I convenuti si costituivano chiedendo il rigetto della domanda. In particolare, per quanto rileva ai fini del presente giudizio, DO RO sosteneva che i diritti delle sorelle erano stati rispettati perché gli acquisti erano stati effettuati con danaro proveniente dalla comunione tacita familiare composta dal de cuius e dai due figli maschi. Con sentenza del 23 gennaio 1995, non definitiva, il Tribunale dichiarava che la riunione fittizia dei beni del defunto TT RO doveva comprendere i beni oggetto dei tre rogiti indicati dalle attrici e la causa avanti all'istruttore rimetteva per l'accertamento del valore dell'asse ereditario. La decisione veniva confermata dalla Corte d'appello di Venezia che, con sentenza 1 luglio 1998, rigettava il gravame proposto dai soccombenti. Contro la sentenza ricorrevano per cassazione soltanto gli eredi di GI RO. Hanno resistito al gravame le intimate NI, RI e IG RO, nonché LI RI SO, quale erede di RO LI. Poiché il ricorso non era stato notificato agli eredi di DO RO, litisconsorti necessari, veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti con 5 ordinanza 28/11/2001, ottemperata ritualmente dai ricorrenti. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo di ricorso si denunciano vizi di motivazione in relazione all'art. 132 n.4 c.p.c. per avere la sentenza escluso la provenienza dalla comunione tacita familiare tra il de cuius RO TT ed i figli GI e DO del danaro impiegato negli acquisti di cui le attrici avevano chiesto la riduzione. Secondo i ricorrenti, il giudice d'appello avrebbe dovuto dapprima accertare l'esistenza della comunione tacita familiare e く solo all'esito di tale indagine avrebbe potuto stabilire se il danaro era stato, o meno, comune. Col secondo motivo si denuncia violazione di legge in relazione agli artt.2697 e 2700 c.c. perché la sentenza, affermando che i convenuti non avevano fornito la prova che il danaro con cui il genitore aveva effettuato gli acquisti proveniva dalla comunione familiare con i figli maschi, aveva invertito l'onere probatorio. Spettava alle attrici che avevano agito per la dichiarazione della simulazione degli atti di acquisto, dimostrare il loro assunto e cioè che gli acquisti erano stati effettuati con danaro del genitore, mentre non spettava ai convenuti provenivadimostrare l'eccezione e cioè che il danaro dalla comunione tacita familiare. I due motivi, da esaminare congiuntamente perché strettamente connessi, non meritano accoglimento. Impugnando la sentenza di primo grado (che in base agli elementi emersi dall'istruttoria aveva ritenuto provato l'assunto delle attrici, e cioè che 1'intestazione dei beni ai ricorrenti era stata fittizia), i ricorrenti avevano lamentato soltanto la mancata considerazione dell'esistenza della comunione tacita familiare. I l giudice d'appello ha rigettato l'appello, ritenendo che, indipendentemente dall'esistenza ○ meno della comunione tacita familiare, era rimasto sfornito di prova l'assunto degli appellanti secondo cui il danaro per gli acquisti proveniva dall'invocataimpiegato comunione. Pertanto, contrariamente a quanto si afferma col primo motivo, la comunione tacita familiare stata ritenuta sussistente in base alle stesse affermazioni dei ricorrenti, che avevano alla stessa ricollegato la ma,provenienza del danaro utilizato negli acquisti, avendo il Tribunale accertato aliunde che il danaro per l'acquisto degli immobili era del solo genitore, le difese dei ricorrenti dirette а contrastare tale accertamento, integravano un'eccezione, di cui avrebbero fornire la prova, che gli stessi non avevano dato. 2 Consegue i l rigetto del ricorso con condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese, liquidate come segue.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese in favore della controricorrenti RO NI, ,RO IG, RO RI e LI RI SO, liquidate in complessivi euro 1686.00 di cui millecinquecento euro per onorari. Roma, 2 maggio 2002 Il presidente L'estensore Provan/chul Spadom IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA 10ST 129.11 - 1 AGO. 2002 Roma IL CANCELLIERE C1 20,66 Tolerics I 149,77 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in clata 4 MAR 2 4 at n 142,77 2607 0 3 1 IRCHA