Sentenza 3 maggio 2017
Massime • 1
In tema di modalità di presentazione dell'atto di impugnazione, l'effetto anticipatorio di cui all'art. 583, comma 2, cod. proc. pen., secondo il quale "l'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata", può legittimamente prodursi per gli atti di impugnazione spediti con raccomandata fornita dai servizi di recapito privato regolarmente autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico, anche se limitatamente alle spedizioni successive al 30 aprile 2011, epoca di entrata in vigore dell'art. 4 del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, posto che solo sulla base di questa disposizione è stata sottratta al gestore del servizio universale, identificato in Poste Italiane s.p.a., la riserva dei servizi di invio e recapito delle raccomandate "attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie".
Commentari • 2
- 1. Cartelle di pagamento notificate con operatore diverso da PosteAvv. Beatrice Bellato · https://www.consulenzalegaleitalia.it/ · 19 febbraio 2022
Cartelle di pagamento e notifica con operatore privato – una guida rapida Il caso Il ricorso del contribuente La posizione dell'Agenzia delle Entrate I motivi della decisione Gli atti dell'accertamento tributario prodotti dalle Agenzie Fiscali e da altri soggetti impositori possono ben essere notificati anche attraverso un servizio di posta privato. Una possibilità – quella del ricorso al corriere privato – che è stata più volte riaffermata sia dal legislatore (si pensi alla nota del Ministero dello Sviluppo economico del 6/12/2018) che dalla giurisprudenza di legittimità, che con la sentenza n. 299/2020 ha chiarito in maniera inequivoca che le eventuali illegittimità che derivano dalle …
Leggi di più… - 2. La notifica tramite privatiMaurizio Villani · https://www.filodiritto.com/ · 13 settembre 2020
Nel processo tributario le notificazioni sono eseguite, in primo luogo, secondo le norme degli articoli 137 e seguenti codice procedura civile (articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546), tra le quali v'è l'articolo 149 codice procedura civile, che consente la notificazione a mezzo del servizio postale, in base alle regole dettate dalla Legge 20 novembre 1982, n. 890; in secondo luogo, la notificazione può essere eseguita oltre che mediante consegna diretta all'impiegato dell'amministrazione finanziaria o dell'ente locale a mezzo del servizio postale raccomandato con avviso di ricevimento (articolo 16, comma 3, nel testo applicabile ratione temporis). Qualora …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/05/2017, n. 38206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38206 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2017 |
Testo completo
38206 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da T.A. Sent. n. sez.1500 Silvio Amoresano - Presidente - UP 03/05/2017 Chiara Graziosi Claudio Cerroni Relatore - R.G.N. 7112/2017 Giovanni Liberati Carlo Renoldi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'ER IA AR, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/10/2016 della Corte di Appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28 ottobre 2016 la Corte di Appello di Lecce ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da IA AR D'ER nei confronti della sentenza del 20 novembre 2015 del Tribunale di Brindisi, che aveva condannato l'imputata alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 2.000 di multa per il reato di cui all'art. 171-ter, comma 1 lett. a) ed e), d.lgs. 22 aprile 1941, n. 633. 2. Avverso il predetto provvedimento l'imputata, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione con un motivo d'impugnazione.
2.1. La ricorrente ha così osservato che, corretta essendo l'individuazione del 18 febbraio 2016 come dies a quo per la proposizione dell'appello, l'atto di appello era stato portato il 4 aprile 2016, nei termini quindi di quarantacinque giorni ex lege, alla filiale di Ceglie Messapica della Nexive, come da distinta della raccomandata con avviso di ricevimento n. 00-025460757-99-8, a nulla rilevando la data dell'8 aprile 2016 individuata dalla Corte territoriale. La trattazione in camera di consiglio aveva così impedito la dimostrazione dell'inoltro del gravame entro il termine utile di scadenza.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è fondato e va accolto.
4.1. Dalla documentazione prodotta, nonché dall'esame del fascicolo d'ufficio (cui la Corte può accedere in ragione della natura processuale del vizio denunciato), si osserva in primo luogo che il termine per impugnare la sentenza del Tribunale di Brindisi, pronunciata il 20 novembre 2015, effettivamente decorreva dal 18 febbraio 2016. In proposito, infatti, nel dispositivo della sentenza il Tribunale aveva indicato in giorni novanta, a norma dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., il termine per il deposito della motivazione, invero depositata tempestivamente il 22 gennaio 2016. Ciò posto, il termine di quarantacinque giorni fissato dall'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., decorreva, a norma dell'art. 585, comma 2, lett. c), dalla scadenza del termine stabilito dal giudice per il deposito della sentenza, e quindi in effetti dal 18 febbraio 2016, ossia dopo novanta giorni dalla lettura del dispositivo in udienza. In ragione del fatto che il quarantacinquesimo giorno scadeva di domenica (3 aprile 2016), l'ultimo giorno utile per proporre impugnazione era pertanto il 4 aprile 2016. 4.2. In proposito, la ricorrente ha allegato di avere presentato l'atto di appello il 4 aprile 2016 alla filiale di Ceglie Messapica della Nexive, società di posta privata, in piego raccomandato da inoltrare al Tribunale di Brindisi, Giudice che aveva pronunciato il provvedimento impugnato. Al riguardo, sulla busta contenente il piego raccomandato così inoltrato al Tribunale di Brindisi (allegato al foglio 45 del fascicolo d'ufficio colà formato) era incollata fascetta adesiva con l'indicazione del numero progressivo della raccomandata. Detto numero progressivo (n. 00-025460757-99-8) corrisponde a quello presente nel foglio restituito al mittente ("orig. al mittente"), ossia all'avvocato IA GR NE, recante la data del 4 aprile 2016. 2 E' altresì appena il caso di ricordare che la stessa Corte territoriale non ha sollevato questione di sorta in ordine alla ritualità della spedizione avvenuta a mezzo "Formula Certa", servizio di posta privata della società Nexive. Invero, in tema di modalità di presentazione dell'atto di impugnazione, l'effetto anticipatorio di cui all'art. 583, comma 2, cod. proc. pen., secondo il quale "l'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata", può legittimamente prodursi per gli atti di impugnazione spediti con raccomandata fornita dai servizi di recapito privato regolarmente autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico, anche se limitatamente alle spedizioni successive al 30 aprile 2011, epoca di entrata in vigore dell'art. 4 del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, posto che solo sulla base di questa disposizione è stata sottratta al gestore del servizio universale identificato in Poste Italiane s.p.a. la riserva dei servizi di invio e recapito delle raccomandate "attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie" (Sez. 3, n. 20380 del 06/11/2014, dep. 2015, Panichi e altro, Rv. 263643). Ciò posto, non vi è neppure questione in ordine all'ulteriore opzione processuale all'evidenza applicata dalla Corte territoriale, secondo cui il principio per il quale il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante, scisso da quello del perfezionamento per il destinatario, è da individuare nel momento in cui, con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, l'attività incombente sul notificante è completata, è da applicare anche nell'ipotesi di mera comunicazione di un atto a mezzo dell'ufficio postale, ipotesi nella quale l'attività incombente sul notificante è completata con l'attestata consegna dell'atto all'ufficio postale. In effetti la Corte di Appello ha al riguardo osservato che l'atto di appello è stato "proposto con atto spedito a mezzo posta "Formula Certa" in data 8/4/2016 dall'avv. M.G. NE del Foro di Brindisi difensore di fiducia". Laddove l'unico riferimento alla data dell'8 aprile (questa si certamente tardiva ai fini impugnatori) è contenuto al foglio 85, intestato Tracking spedizioni Nexive, nel quale sono indicate in effetti la filiale di accettazione (Ceglie Messapica), la data di accettazione (08/04/2016 ore 06:00:00) e la destinazione (via Lanzellotti Brindisi, ossia la sede del Tribunale). In altre parole, secondo il richiamato principio la Corte territoriale ha comunque astrattamente fatto coincidere il momento di spedizione della raccomandata con quello, logicamente e storicamente precedente, di accettazione all'ufficio postale della raccomandata stessa. Vero è, peraltro, che proprio l'inconsueto orario di pretesa accettazione induce a ritenere che (tenuto altresì conto che la Corte ha provveduto a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c, altresì applicando espressamente la procedura di cui ai successivi commi 2 e 3 senza previa instaurazione del contraddittorio) si 3 sia trattato non di presentazione del piego all'operatore postale, ma di momento di lavorazione interna del medesimo piego, nell'ambito del servizio postale già attivato dal richiedente in data anteriore, come si evince dall'esaminata documentazione (v. supra), sulla cui corrispondenza al vero non è stata avanzata questione di sorta. Tanto più che tale produzione, effettuata nella presente sede di legittimità, non era stata resa possibile in precedenza, stante la procedura de plano adottata dalla Corte di Appello. Alla stregua delle considerazioni che precedono, quindi, l'ordinanza siccome pronunciata va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Lecce.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Lecce. Così deciso in Roma il 03/05/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Claudio Cerroni Silvio Amoresano llaus DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 1 AGQ 2017 IL CANCELLIERE Luana Marani 4