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Sentenza 15 giugno 2023
Sentenza 15 giugno 2023
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- 1. Licenziamento per "disvalore ambientale" quando il dipendente rappresenta un modello diseducativoAccesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 7 settembre 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2023, n. 25969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25969 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2023 |
Testo completo
{"numdec": "25969", "szdec": "1", "datdep": ["20230615"], "kind": "snpen", "datdec": "20230406", "tipoprov": "Sentenza", "id": "snpen2023125969S", "anno": "2023", "filename": ["./20230615/snpen@s10@a2023@n25969@tS.pdf"], "ssz": "0", "ocr": ["la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CO IM nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIERGIORGIO MOROSINI che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avvocato CASCELLA ASCANIO chiede l'inammissibilit\u00e0 del ricorso e deposita conclusioni e note spese. L'avvocato CAMOMILLA LAURA chiede l'accoglimento del ricorso. ___------
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma, decidendo sull'appello proposto dall'imputato SI CO avverso la sentenza del Tribunale di Roma in data 20 gennaio 2020, in parziale riforma della sentenza impugnata ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati sub d), e) ed f) della rubrica per intervenuta prescrizione escludendo le relative pena, ha rideterminato la pena per i residui reati - di cui ai capi a), b), c) e g) della rubrica - in anni sette e mesi quattro di reclusione confermando, per il resto, la decisione di primo grado anche rispetto al giudizio di equivalenza tra le aggravanti contestate e le attenuanti generiche.
1.1. La Corte territoriale, quindi, ha confermato il giudizio di penale responsabilit\u00e0 in ordine ai reati di tentato omicidio aggravato continuato, lesioni personali aggravate e minaccia aggravata.
1.2. I fatti sono stati ricostruiti da entrambi i giudici di merito nei seguenti termini;
in occasione del veglione del Capodanno del 2017 presso il ristorante 'Villa di Rinaldo all'Acquedotto' in Roma l'organizzatore dell'evento AR AN era stato contattato intorno alle ore 23:30 del 31 dicembre 2016 dal responsabile del servizio di sorveglianza (Alessandro Viola), il quale gli aveva segnalato che uno degli addetti alla sicurezza (l'odierno imputato SI CO) aveva bevuto sostanze alcoliche e che, pertanto, lo avrebbe allontanato. Successivamente, intorno alle ore 03:13/03:30 dell'i gennaio 2017, lo stesso AN aveva udito delle urla e si era recato presso i bagni del locale (siti al piano inferiore) dove trovava BE BO con il viso cosparso di sangue, LI CP. e AN DI (tutti militari della Guardia di Finanza) e di fronte a loro lo CO, vistosamente alterato, che gli aveva detto 'se non ti levi, ti ammazzo pure a te'. A quel punto il AN, aiutato da un'altra persona intervenuta (il cugino della propria compagnia che, nell'occasione, lavorava come musicista) aveva allontanato l'imputato dai locali accompagnandolo all'esterno nel parcheggio del locale, dove lo aveva lasciato dirigersi presso la sua autovettura, seguito da BE BO e da LI IO. Nell'occasione AR AN aveva visto lo CO aprire il cofano della propria automobile e, poco dopo, il tipico rumore del c.d. 'scarrellamento' di una pistola e l'esplosione di un colpo di pistola;
in occasione del primo colpo, poi, il AN aveva visto lo CO puntare l'arma ad altezza d'uomo verso il BO, la IO e l'DI (che si trovava dietro i primi due) e - mentre i tre cercavano riparo - esplodeva altri due colpi di arma da fuoco verso i militari della Guardia di Finanza sempre ad altezza d'uomo.Quindi lo CO, fermatosi davanti all'ingresso del ristorante, aveva esploso un altro colpo di pistola questa volta in aria ed avvicinatosi al AN (il quale, nel frattempo, lo aveva raggiunto dopo avere chiamato le forze dell'ordine tramite il 112) gli aveva puntato la pistola contro per poi colpirlo due volte con il calcio dell'arma alla base della nuca, provocandogli un trauma cranico. Grazie all'intervento del capo della sicurezza (Alessandro Viola) l'imputato era stato trascinato e portato fuori dal locale e si era dato quindi alla fuga a bordo della propria autovettura. Il contenuto delle dichiarazioni del AN sono state confermate dalle testimonianze rese dalle altre parti civili;
in particolare BE BO, il quale aveva ricevuto tre violenti pugni al volto da parte dello CO all'interno dei bagni del locale, aveva seguito l'imputato all'esterno (allorquando era stato accompagnato dal AN e da un'altra persona) e lo aveva visto aprire il cofano dell'auto e prelevare da esso una pistola. Subito dopo aveva anche lui udito lo 'scarrellamento' dell'arma ed aveva visto lo CO esplodere un colpo al suo indirizzo ed a quello della moglie LI e della sorella del BO nel frattempo;
l'imputato aveva poi esploso altri due colpi in direzione dei tre. Anche LI IO ed TT BO avevano riferito i fatti in termini del tutto analoghi e, in particolare, che lo CO aveva esploso i colpi verso di loro ad altezza d'uomo. In occasione del fermo dello CO, avvenuto successivamente dopo che questi aveva avuto un incidente automobilistico una volta datosi alla fuga, la polizia giudiziaria aveva sequestrato all'imputato una pistola Glock modello 19 con cartucce calibro 9x21 (trovata in suo possesso e posta sul sedile anteriore lato passeggero) con una cartuccia in camera da sparo e mancante di cinque cartucce nel caricatore. L'imputato, nel corso dell'esame, aveva ammesso soltanto di avere sparato il colpo in aria e di non avere fatto uso di cocaina la sera dei fatti, ma soltanto due giorni prima e di avere bevuto sostanze alcoliche e una volta allontanatosi a bordo della propria auto.
1.3. La Corte distrettuale, sulla base degli elementi probatori sopra indicati e dei referti medici relativi alle vittime delle lesioni, ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica dei fatti e, in particolare, ha condiviso il giudizio circa la sussistenza del tentato omicidio considerando evidente il c.d. 'animus necandi' ,2L1 dello CO escludendo quindi di potere derubricare i fatti come violazione dell' art.612 cod. pen.; inoltre, ha rigettato il motivo di gravame riguardante la richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti considerando, in ogni caso, adeguato il trattamento sanzionatorio.
2. Avverso la predetta sentenza SI CO, per mezzo dell'avv. Laura Camomilla, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla imputazione di tentato omicidio;
secondo il ricorrente, infatti, la Corte distrettuale non avrebbe fornito una motivazione oggettiva, seria e lineare rispetto alle prove formatesi in dibattimento rispetto all'accertamento della responsabilit\u00e0 dell'imputato, emergendo chiaramente il vizio del travisamento della prova.
2.2. Con il secondo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., violazione di legge rispetto alla ritenuta sussistenza del delitto di tentato omicidio;
al riguardo deduce che, in realt\u00e0, non sussistono i tipici elementi del tentato omicidio e che il reato configurabile \u00e8 quello di minacce in assenza di prova del dolo omicidiario.
3. Nel corso della discussione orale le parti hanno concluso nei termini sopra riportati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso (i cui motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione) \u00e8 fondato per le ragioni di seguito illustrate.
2. Anzitutto deve evidenziarsi che il ricorrente non ha impugnato il capo della sentenza della Corte di appello che ha confermato la sua responsabilit\u00e0 per i delitti di lesioni e minacce aggravate di cui alle lettere b) , c) e g) della rubrica e che, quindi, lo stesso deve ritenersi ormai coperto dal c.d. giudicato 'interno'.
3. Appare opportuno richiamare i principi che il giudice di merito deve seguire nella valutazione della prova indiziaria, valutazione che, come chiarito da Sez. U, n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260017, \u00absi articola in due distinti momenti. Il primo \u00e8 diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravit\u00e0 e di precisione degli indizi, ciascuno considerato isolatamente nella sua valenza qualitativa, tenendo presente che tale livello \u00e8 direttamente proporzionale alla forza di necessit\u00e0 logica con la quale gli elementi indizianti conducono al fatto da dimostrare ed \u00e8 inversamente proporzionale alla molteplicit\u00e0 di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza. Il secondo momento del giudizio indiziario \u00e8 costituito dall'esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguit\u00e0, posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, confluendo in un medesimo contesto dimostrativo, sicch\u00e9 l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, e l'insieme pu\u00f2 assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale pu\u00f2 affermarsi conseguita la prova logica del fatto\u00bb.
3.1. La prima fase, dunque, richiede la valutazione di ciascun dato indiziario singolarmente considerato \u00abonde saggiare la valenza qualitativa individuale\u00bb, posto che \u00abuna molteplicit\u00e0 di elementi ai quali fosse attribuibile rilevanza, non sulla base di regole collaudate di esperienza e di criteri logico e scientifici, ma bens\u00ec ed esclusivamente in virt\u00f9 di semplici intuizioni congetturali o di arbitrarie e personaliste supposizioni, non consentirebbe di pervenire ragionevolmente ad alcun utile risultato probatorio anche nel quadro di un contesto estimativo unitario (icasticamente, si usa dire in tali situazioni, che \"pi\u00f9 zeri non fanno un'unit\u00e0\", aforisma che il legislatore ha canonizzato nel 2\u00b0 comma dell'articolo 192 c.p.p.)\u00bb (Sez. U, n. 6682 del 4/2/1992, Musumeci, Rv. 191230). In sostanza l'esame globale e unitario del compendio indiziario deve essere preceduto dallo scrutinio, secondo i rigorosi criteri legali dettati dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., dei vari indizi \u00absingolarmente, verificandone la valenza qualitativa individuale e il grado di inferenza derivante dalla loro gravit\u00e0 e precisione\u00bb (Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231678). E' in questa fase che vengono in rilievo i canoni della gravit\u00e0, della precisione e della concordanza fissati dalla norma codicistica. In sintesi, \u00abper gravit\u00e0 deve intendersi la consistenza, la resistenza alle obiezioni, la capacit\u00e0 dimostrativa vale a dire la pertinenza del dato rispetto al thema probandum;
per precisione la specificit\u00e0, l'univocit\u00e0 e la insuscettibilit\u00e0 di diversa interpretazione altrettanto o pi\u00f9 verosimile;
infine concordanza significa che i plurimi indizi devono muoversi nella stessa direzione, essere logicamente dello stesso segno, e non porsi in contraddizione tra loro\u00bb (Sez. 5, n. 2932 del 5/11/2018, dep. 2019, Zorzi, Rv. 274597, in motivazione); sono dunque gravi gli indizi che presentino \u00abuna rilevante contiguit\u00e0 logica con il fatto ignoto\u00bb (Sez. 4, n. 943 del 26/6/1992, 3 dep. 1993, Di Iorgi, Rv. 193003) ossia una consistenza dimostrativa tale da renderli \u00abresistenti alle obiezioni e, quindi attendibili e convincenti\u00bb (Sez. 1, n. 3499 del 30/1/1991, Bizzantino, Rv. 187113). La precisione dell'indizio, invece, d\u00e0 conto della \u00abdirezione tendenzialmente univoca del contenuto informativo\u00bb (Sez. 6, n. 1327 del 25/3/1997, Martinese, Rv. 208892), sicch\u00e9 precisi sono gli indizi non generici e non suscettibili di diversa interpretazione almeno altrettanto verosimile (Sez. 1, n. 4503 del 14/3/1995, Signori, Rv. 201133), e, perci\u00f2, non equivoci (Sez. 1, n. 8163 del 10/2/2015, non massimata sul punto). Infine, la concordanza, segna il punto di passaggio tra la prima e la seconda fase del processo valutativo della prova indiziaria, dovendo essere \u00abvalutata confrontando gli indizi e ponendo in evidenza se gli stessi sul piano logico convergano o divergano\u00bb (Sez. 4, n. 943 del 26/6/1992, dep. 1993, Di Iorgi, Rv. 193003).
3.2. Nella seconda fase, l'insieme del compendio indiziario deve essere esaminato \u00abin una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo, univoco e pregnante contesto dimostrativo\u00bb (Sez. U, n. 33748 del 2005, Mannino, cit.); infatti, \u00e8 solo l'esame di tale compendio entro il quale ogni elemento \u00e8 contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisivit\u00e0 degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 18163 del 22/4/2008, Ferdico, Rv. 239789), posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, cos\u00ec che l'insieme pu\u00f2 assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere provato il fatto (Sez. U, n. 6682 del 1992, Musumeci, cit.).
3.3. Il complessivo compendio conoscitivo deve poi essere valutato sulla base della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio\", che \u00abimpone di pronunciare condanna quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualit\u00e0 remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui concreta realizzazione, nella fattispecie concreta, non trova il bench\u00e9 minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalit\u00e0 umana\u00bb (Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Franzoni, Rv. 240763; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, dep. 2015, Segura, Rv. 262280). In caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, devono essere individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi accusatoria e motivatamente esclusa la plausibilit\u00e0 della tesi difensiva (Sez. 6, n. 10093 del 5/12/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 275290).
4. Deve poi ricordarsi che in tema di omicidio tentato, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ai fini dell'accertamento della sussistenza dell' \"animus necandi\" assume valore determinante l'idoneit\u00e0 dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata \"ex post\" ma con riferimento alla situazione che si presentava \"ex ante\" all'imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso. (Sez. 1 - , Sentenza n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Rv. 275012 - 01).
4.1. Ci\u00f2 posto e venendo al caso in esame, si osserva che la Corte di appello doveva valutare la forza dimostrativa del compendio probatorio disponibile, in grado di far risultare la non razionalit\u00e0 del dubbio derivante dai rilievi sollevati dall'imputato con il gravame ed anche mediante la consulenza di parte depositata in primo grado, circa la configurabilit\u00e0 nel caso in esame del delitto di tentato omicidio.
4.2. Orbene questa Corte rileva che la sentenza impugnata - rispetto al delitto sub a) - non ha dato conto della formulazione del giudizio di penale responsabilit\u00e0 dell'imputato dopo il previo superamento di ogni ragionevole dubbio come previsto dall'art. 533, comma 1, cod. pen. e del rispetto dei gi\u00e0 enunciati principi per l'apprezzamento della prova indiziaria.
4.3. In particolare, la Corte territoriale non ha fornito adeguata risposta agli specifici rilievi contenuti nel gravame e nella consulenza di parte in ordine al ritrovamento di un unico bossolo, all'assenza di tracce di ogive di proiettili sui muri o sulla recinzione del locale e se effettivamente la traiettoria dei colpi fosse ad altezza d'uomo e, soprattutto, non ha chiarito a quale distanza si trovassero le persone offese rispetto allo CO nel momento dell'esplosione dei colpi. Gli aspetti sopra richiamati, infatti, appaiono rilevanti ai fini dell'accertamento della sussistenza degli elementi caratterizzanti il tentato omicidio sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo che di quello oggettivo.
4.4. Tutti questi dati, valutati sia singolarmente, che nel loro insieme, inducono a ritenere non adeguatamente e logicamente motivata la conclusione cui \u00e8 pervenuta la Corte territoriale, per escludere in radice la possibilit\u00e0 che non fosse intenzione dello CO uccidere le persone offese.
5. Pertanto, sulla base delle superiori argomentazioni, deve disporsi l'annullamento della sentenza impugnata relativamente al reato di cui al capo a) della rubrica, con rinvio ad altra Sezione della Corte di di appello di Roma per un nuovo giudizio che, in piena libert\u00e0 cognitiva, ma con motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici, dovr\u00e0 dispiegarsi nella rilettura e rivisitazione critica di tutte le evidenze disponibili, del materiale indiziario acquisito e della consulenza di parte, nel rispetto dei criteri legali e dei principi interpretativi sopra enunciati."], "relatore": ["POSCIA GIORGIO"], "presidente": ["BONI MONICA"], "decision_date": "2023-06-15", "hearing_date": "2023-04-06", "short_title": "Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.25969 del 15/06/2023", "long_title": "Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.25969 del 15/06/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:25969PEN), udienza del 06/04/2023,Presidente
BONI MONICA
Relatore POSCIA GIORGIO", "eli": "ECLI:IT:CASS:2023:25969PEN", "session_full_name": "prima", "decision_kind_full_name": "PENALE", "full_pdf_url": "https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20230615/snpen@s10@a2023@n25969@tS.clean.pdf"}
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RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma, decidendo sull'appello proposto dall'imputato SI CO avverso la sentenza del Tribunale di Roma in data 20 gennaio 2020, in parziale riforma della sentenza impugnata ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati sub d), e) ed f) della rubrica per intervenuta prescrizione escludendo le relative pena, ha rideterminato la pena per i residui reati - di cui ai capi a), b), c) e g) della rubrica - in anni sette e mesi quattro di reclusione confermando, per il resto, la decisione di primo grado anche rispetto al giudizio di equivalenza tra le aggravanti contestate e le attenuanti generiche.
1.1. La Corte territoriale, quindi, ha confermato il giudizio di penale responsabilit\u00e0 in ordine ai reati di tentato omicidio aggravato continuato, lesioni personali aggravate e minaccia aggravata.
1.2. I fatti sono stati ricostruiti da entrambi i giudici di merito nei seguenti termini;
in occasione del veglione del Capodanno del 2017 presso il ristorante 'Villa di Rinaldo all'Acquedotto' in Roma l'organizzatore dell'evento AR AN era stato contattato intorno alle ore 23:30 del 31 dicembre 2016 dal responsabile del servizio di sorveglianza (Alessandro Viola), il quale gli aveva segnalato che uno degli addetti alla sicurezza (l'odierno imputato SI CO) aveva bevuto sostanze alcoliche e che, pertanto, lo avrebbe allontanato. Successivamente, intorno alle ore 03:13/03:30 dell'i gennaio 2017, lo stesso AN aveva udito delle urla e si era recato presso i bagni del locale (siti al piano inferiore) dove trovava BE BO con il viso cosparso di sangue, LI CP. e AN DI (tutti militari della Guardia di Finanza) e di fronte a loro lo CO, vistosamente alterato, che gli aveva detto 'se non ti levi, ti ammazzo pure a te'. A quel punto il AN, aiutato da un'altra persona intervenuta (il cugino della propria compagnia che, nell'occasione, lavorava come musicista) aveva allontanato l'imputato dai locali accompagnandolo all'esterno nel parcheggio del locale, dove lo aveva lasciato dirigersi presso la sua autovettura, seguito da BE BO e da LI IO. Nell'occasione AR AN aveva visto lo CO aprire il cofano della propria automobile e, poco dopo, il tipico rumore del c.d. 'scarrellamento' di una pistola e l'esplosione di un colpo di pistola;
in occasione del primo colpo, poi, il AN aveva visto lo CO puntare l'arma ad altezza d'uomo verso il BO, la IO e l'DI (che si trovava dietro i primi due) e - mentre i tre cercavano riparo - esplodeva altri due colpi di arma da fuoco verso i militari della Guardia di Finanza sempre ad altezza d'uomo.Quindi lo CO, fermatosi davanti all'ingresso del ristorante, aveva esploso un altro colpo di pistola questa volta in aria ed avvicinatosi al AN (il quale, nel frattempo, lo aveva raggiunto dopo avere chiamato le forze dell'ordine tramite il 112) gli aveva puntato la pistola contro per poi colpirlo due volte con il calcio dell'arma alla base della nuca, provocandogli un trauma cranico. Grazie all'intervento del capo della sicurezza (Alessandro Viola) l'imputato era stato trascinato e portato fuori dal locale e si era dato quindi alla fuga a bordo della propria autovettura. Il contenuto delle dichiarazioni del AN sono state confermate dalle testimonianze rese dalle altre parti civili;
in particolare BE BO, il quale aveva ricevuto tre violenti pugni al volto da parte dello CO all'interno dei bagni del locale, aveva seguito l'imputato all'esterno (allorquando era stato accompagnato dal AN e da un'altra persona) e lo aveva visto aprire il cofano dell'auto e prelevare da esso una pistola. Subito dopo aveva anche lui udito lo 'scarrellamento' dell'arma ed aveva visto lo CO esplodere un colpo al suo indirizzo ed a quello della moglie LI e della sorella del BO nel frattempo;
l'imputato aveva poi esploso altri due colpi in direzione dei tre. Anche LI IO ed TT BO avevano riferito i fatti in termini del tutto analoghi e, in particolare, che lo CO aveva esploso i colpi verso di loro ad altezza d'uomo. In occasione del fermo dello CO, avvenuto successivamente dopo che questi aveva avuto un incidente automobilistico una volta datosi alla fuga, la polizia giudiziaria aveva sequestrato all'imputato una pistola Glock modello 19 con cartucce calibro 9x21 (trovata in suo possesso e posta sul sedile anteriore lato passeggero) con una cartuccia in camera da sparo e mancante di cinque cartucce nel caricatore. L'imputato, nel corso dell'esame, aveva ammesso soltanto di avere sparato il colpo in aria e di non avere fatto uso di cocaina la sera dei fatti, ma soltanto due giorni prima e di avere bevuto sostanze alcoliche e una volta allontanatosi a bordo della propria auto.
1.3. La Corte distrettuale, sulla base degli elementi probatori sopra indicati e dei referti medici relativi alle vittime delle lesioni, ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica dei fatti e, in particolare, ha condiviso il giudizio circa la sussistenza del tentato omicidio considerando evidente il c.d. 'animus necandi' ,2L1 dello CO escludendo quindi di potere derubricare i fatti come violazione dell' art.612 cod. pen.; inoltre, ha rigettato il motivo di gravame riguardante la richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti considerando, in ogni caso, adeguato il trattamento sanzionatorio.
2. Avverso la predetta sentenza SI CO, per mezzo dell'avv. Laura Camomilla, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla imputazione di tentato omicidio;
secondo il ricorrente, infatti, la Corte distrettuale non avrebbe fornito una motivazione oggettiva, seria e lineare rispetto alle prove formatesi in dibattimento rispetto all'accertamento della responsabilit\u00e0 dell'imputato, emergendo chiaramente il vizio del travisamento della prova.
2.2. Con il secondo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., violazione di legge rispetto alla ritenuta sussistenza del delitto di tentato omicidio;
al riguardo deduce che, in realt\u00e0, non sussistono i tipici elementi del tentato omicidio e che il reato configurabile \u00e8 quello di minacce in assenza di prova del dolo omicidiario.
3. Nel corso della discussione orale le parti hanno concluso nei termini sopra riportati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso (i cui motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione) \u00e8 fondato per le ragioni di seguito illustrate.
2. Anzitutto deve evidenziarsi che il ricorrente non ha impugnato il capo della sentenza della Corte di appello che ha confermato la sua responsabilit\u00e0 per i delitti di lesioni e minacce aggravate di cui alle lettere b) , c) e g) della rubrica e che, quindi, lo stesso deve ritenersi ormai coperto dal c.d. giudicato 'interno'.
3. Appare opportuno richiamare i principi che il giudice di merito deve seguire nella valutazione della prova indiziaria, valutazione che, come chiarito da Sez. U, n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260017, \u00absi articola in due distinti momenti. Il primo \u00e8 diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravit\u00e0 e di precisione degli indizi, ciascuno considerato isolatamente nella sua valenza qualitativa, tenendo presente che tale livello \u00e8 direttamente proporzionale alla forza di necessit\u00e0 logica con la quale gli elementi indizianti conducono al fatto da dimostrare ed \u00e8 inversamente proporzionale alla molteplicit\u00e0 di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza. Il secondo momento del giudizio indiziario \u00e8 costituito dall'esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguit\u00e0, posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, confluendo in un medesimo contesto dimostrativo, sicch\u00e9 l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, e l'insieme pu\u00f2 assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale pu\u00f2 affermarsi conseguita la prova logica del fatto\u00bb.
3.1. La prima fase, dunque, richiede la valutazione di ciascun dato indiziario singolarmente considerato \u00abonde saggiare la valenza qualitativa individuale\u00bb, posto che \u00abuna molteplicit\u00e0 di elementi ai quali fosse attribuibile rilevanza, non sulla base di regole collaudate di esperienza e di criteri logico e scientifici, ma bens\u00ec ed esclusivamente in virt\u00f9 di semplici intuizioni congetturali o di arbitrarie e personaliste supposizioni, non consentirebbe di pervenire ragionevolmente ad alcun utile risultato probatorio anche nel quadro di un contesto estimativo unitario (icasticamente, si usa dire in tali situazioni, che \"pi\u00f9 zeri non fanno un'unit\u00e0\", aforisma che il legislatore ha canonizzato nel 2\u00b0 comma dell'articolo 192 c.p.p.)\u00bb (Sez. U, n. 6682 del 4/2/1992, Musumeci, Rv. 191230). In sostanza l'esame globale e unitario del compendio indiziario deve essere preceduto dallo scrutinio, secondo i rigorosi criteri legali dettati dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., dei vari indizi \u00absingolarmente, verificandone la valenza qualitativa individuale e il grado di inferenza derivante dalla loro gravit\u00e0 e precisione\u00bb (Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231678). E' in questa fase che vengono in rilievo i canoni della gravit\u00e0, della precisione e della concordanza fissati dalla norma codicistica. In sintesi, \u00abper gravit\u00e0 deve intendersi la consistenza, la resistenza alle obiezioni, la capacit\u00e0 dimostrativa vale a dire la pertinenza del dato rispetto al thema probandum;
per precisione la specificit\u00e0, l'univocit\u00e0 e la insuscettibilit\u00e0 di diversa interpretazione altrettanto o pi\u00f9 verosimile;
infine concordanza significa che i plurimi indizi devono muoversi nella stessa direzione, essere logicamente dello stesso segno, e non porsi in contraddizione tra loro\u00bb (Sez. 5, n. 2932 del 5/11/2018, dep. 2019, Zorzi, Rv. 274597, in motivazione); sono dunque gravi gli indizi che presentino \u00abuna rilevante contiguit\u00e0 logica con il fatto ignoto\u00bb (Sez. 4, n. 943 del 26/6/1992, 3 dep. 1993, Di Iorgi, Rv. 193003) ossia una consistenza dimostrativa tale da renderli \u00abresistenti alle obiezioni e, quindi attendibili e convincenti\u00bb (Sez. 1, n. 3499 del 30/1/1991, Bizzantino, Rv. 187113). La precisione dell'indizio, invece, d\u00e0 conto della \u00abdirezione tendenzialmente univoca del contenuto informativo\u00bb (Sez. 6, n. 1327 del 25/3/1997, Martinese, Rv. 208892), sicch\u00e9 precisi sono gli indizi non generici e non suscettibili di diversa interpretazione almeno altrettanto verosimile (Sez. 1, n. 4503 del 14/3/1995, Signori, Rv. 201133), e, perci\u00f2, non equivoci (Sez. 1, n. 8163 del 10/2/2015, non massimata sul punto). Infine, la concordanza, segna il punto di passaggio tra la prima e la seconda fase del processo valutativo della prova indiziaria, dovendo essere \u00abvalutata confrontando gli indizi e ponendo in evidenza se gli stessi sul piano logico convergano o divergano\u00bb (Sez. 4, n. 943 del 26/6/1992, dep. 1993, Di Iorgi, Rv. 193003).
3.2. Nella seconda fase, l'insieme del compendio indiziario deve essere esaminato \u00abin una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo, univoco e pregnante contesto dimostrativo\u00bb (Sez. U, n. 33748 del 2005, Mannino, cit.); infatti, \u00e8 solo l'esame di tale compendio entro il quale ogni elemento \u00e8 contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisivit\u00e0 degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 18163 del 22/4/2008, Ferdico, Rv. 239789), posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, cos\u00ec che l'insieme pu\u00f2 assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere provato il fatto (Sez. U, n. 6682 del 1992, Musumeci, cit.).
3.3. Il complessivo compendio conoscitivo deve poi essere valutato sulla base della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio\", che \u00abimpone di pronunciare condanna quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualit\u00e0 remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui concreta realizzazione, nella fattispecie concreta, non trova il bench\u00e9 minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalit\u00e0 umana\u00bb (Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Franzoni, Rv. 240763; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, dep. 2015, Segura, Rv. 262280). In caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, devono essere individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi accusatoria e motivatamente esclusa la plausibilit\u00e0 della tesi difensiva (Sez. 6, n. 10093 del 5/12/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 275290).
4. Deve poi ricordarsi che in tema di omicidio tentato, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ai fini dell'accertamento della sussistenza dell' \"animus necandi\" assume valore determinante l'idoneit\u00e0 dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata \"ex post\" ma con riferimento alla situazione che si presentava \"ex ante\" all'imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso. (Sez. 1 - , Sentenza n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Rv. 275012 - 01).
4.1. Ci\u00f2 posto e venendo al caso in esame, si osserva che la Corte di appello doveva valutare la forza dimostrativa del compendio probatorio disponibile, in grado di far risultare la non razionalit\u00e0 del dubbio derivante dai rilievi sollevati dall'imputato con il gravame ed anche mediante la consulenza di parte depositata in primo grado, circa la configurabilit\u00e0 nel caso in esame del delitto di tentato omicidio.
4.2. Orbene questa Corte rileva che la sentenza impugnata - rispetto al delitto sub a) - non ha dato conto della formulazione del giudizio di penale responsabilit\u00e0 dell'imputato dopo il previo superamento di ogni ragionevole dubbio come previsto dall'art. 533, comma 1, cod. pen. e del rispetto dei gi\u00e0 enunciati principi per l'apprezzamento della prova indiziaria.
4.3. In particolare, la Corte territoriale non ha fornito adeguata risposta agli specifici rilievi contenuti nel gravame e nella consulenza di parte in ordine al ritrovamento di un unico bossolo, all'assenza di tracce di ogive di proiettili sui muri o sulla recinzione del locale e se effettivamente la traiettoria dei colpi fosse ad altezza d'uomo e, soprattutto, non ha chiarito a quale distanza si trovassero le persone offese rispetto allo CO nel momento dell'esplosione dei colpi. Gli aspetti sopra richiamati, infatti, appaiono rilevanti ai fini dell'accertamento della sussistenza degli elementi caratterizzanti il tentato omicidio sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo che di quello oggettivo.
4.4. Tutti questi dati, valutati sia singolarmente, che nel loro insieme, inducono a ritenere non adeguatamente e logicamente motivata la conclusione cui \u00e8 pervenuta la Corte territoriale, per escludere in radice la possibilit\u00e0 che non fosse intenzione dello CO uccidere le persone offese.
5. Pertanto, sulla base delle superiori argomentazioni, deve disporsi l'annullamento della sentenza impugnata relativamente al reato di cui al capo a) della rubrica, con rinvio ad altra Sezione della Corte di di appello di Roma per un nuovo giudizio che, in piena libert\u00e0 cognitiva, ma con motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici, dovr\u00e0 dispiegarsi nella rilettura e rivisitazione critica di tutte le evidenze disponibili, del materiale indiziario acquisito e della consulenza di parte, nel rispetto dei criteri legali e dei principi interpretativi sopra enunciati."], "relatore": ["POSCIA GIORGIO"], "presidente": ["BONI MONICA"], "decision_date": "2023-06-15", "hearing_date": "2023-04-06", "short_title": "Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.25969 del 15/06/2023", "long_title": "Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.25969 del 15/06/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:25969PEN), udienza del 06/04/2023,Presidente
BONI MONICA
Relatore POSCIA GIORGIO", "eli": "ECLI:IT:CASS:2023:25969PEN", "session_full_name": "prima", "decision_kind_full_name": "PENALE", "full_pdf_url": "https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20230615/snpen@s10@a2023@n25969@tS.clean.pdf"}